CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33343/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso ex art. 625 bis cod. proc.pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 maggio 1975 avverso la sentenza resa il 31 agosto 2022 dalla Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso per le parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e deposita conclusioni e nota spese ; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di Gaiatt9', che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la sezione feriale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Trieste il 10 settembre 2020 che aveva confermato la responsabilità del ricorrente per i reati di associazione a delinquere, truffa, raccolta abusiva del risparmio, esercizio abusivo di attività finanziaria, autoriciclaggio, consumati in danno di oltre 2500 persone offese. 2. Avverso la detta sentenza propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc.pen. l'imputato, tramite difensore di fiducia, deducendo: 2.1 Illegittimità dell'impugnata sentenza per errore di fatto causato dall'omessa valutazione da parte della Corte di legittimità delle conclusioni scritte ex articolo 23 dl. 137/2020 depositate dalla difesa il 24 agosto 2022 e nullità della sentenza pronunciata con contraddittorio scritto. Osserva il ricorrente che la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione è affetta da errore di fatto nella parte in cui in occasione della trattazione del ricorso, celebrato con contraddittorio scritto, ha deciso il procedimento senza valutare e quindi motivare sulle conclusioni depositate a mezzo PEC dalla 'difesa del ricorrente il 24 agosto 2020. La prova di tale omessa valutazione si desume dalla intestazione della sentenza in cui la Corte indicava come depositate le conclusioni del Procuratore generale e delle parti civili e non menzionava quelle della difesa. Il ricorrente osserva che per costante orientamento della Corte di Cassazione l'omessa valutazione delle conclusioni inviate dalla difesa integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio. Inoltre per costante giurisprudenza l'omesso esame da parte della Corte di Cassazione di motivi di ricorso non manifestamente infondati comporta errore di fatto rilevante ai sensi dell'articolo 625 bis codice cod. proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Dopo avere richiamato numerose pronunzie di legittimità che affermano la possibilità di promuovere ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc.pen. in caso di mancata valutazione di una memoria difensiva, il ricorrente lamenta che questa Corte non ha preso in considerazione gli enunciati di diritto proposti nelle conclusioni scritte depositate nell'ambito del giudizio a trattazione scritta, che andavano a contestare le copiose indicazioni proposte dalla pubblica accusa. Non enunzia tuttavia le ragioni esposte nella memoria che non sarebbero state prese in adeguata considerazione e si limita ad allegare al ricorso straordinario detta memoria, senza neppure operare la necessaria verifica comparata dei contenuti della stessa rispetto alle argomentazioni sviluppate dalla Corte; né sostiene che, se fosse stata esaminata la memoria di replica, l'epilogo decisorio della sentenza sarebbe stato differente da quello che, in assenza dell'omissione o dell'errore, è stato pronunciato. Così facendo incorre nel vizio di genericità poiché non espone le specifiche ragioni per cui l'omessa valutazione della memoria e delle argomentazioni nella stessa sviluppate possa eventualmente avere determinato la mancata valutazione di aspetti di fatto o di diritto che avrebbero potuto determinare un diverso esito del giudizio. Giova ricordare che non è deducibile ai sensi dell'art. 625 bis cod.proc.pen. la mancata disamina di doglianze non decisive, o che debbono essere considerate implicitamente disattese, in quanto incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonchè con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima. Pertanto è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza era invece decisiva, per cui il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20520 del 20/03/2007 Cc. Rv. 236731 - 01) In tema di ricorso straordinario, l'omesso esame di una memoria difensiva dà luogo ad errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza di una censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile, e risulti evidente che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto. (Sez. 5 - , Sentenza n. 46806 del 03/11/2021 Cc. (dep. 22/12/2021 ) Rv. 282384 - 01) Deve in effetti osservarsi che la memoria asseritamente trascurata dal Collegio decidente costituisce soltanto una replica ed una confutazione delle ragioni giuridiche articolate dal Procuratore Generale nelle conclusioni scritte e non introduce profili di diritto diversi da sottoporre allo scrutinio di legittimità. Detta memoria, per espressa ammissione del ricorrente (cfr. pag. 2), costituiva strumento per ribadire le conclusioni già introdotte con il contraddittorio in forma cartolare, posto che "la difesa insisteva per l'accoglimento dei motivi di ricorso e delle ivi formulate conclusioni". Non va peraltro trascurato che l'omesso esame di uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante "ex" art. 625-bis cod. proc. pen., allorché, pur in assenza di espressa disamina, i motivi proposti debbano considerarsi implicitamente disattesi perché incompatibili con la struttura della motivazione (Fattispecie relativa a dedotta omessa valutazione di una memoria difensiva - Sez. 5, Sentenza n. 11752 del 16/12/2008, Rv. 243773). Ed è quanto accaduto nel caso di specie poiché dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Suprema Corte ha esaminato analiticamente tutti i motivi di ricorso dedotti nell'interesse del ricorrente, concludendo, con congrua motivazione, per la loro infondatezza.3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili costituite, che hanno partecipato all'udienza tramite il procuratore speciale che ha depositato conclusioni per iscritto e nota spese. Deve di contro respingersi la richiesta di liquidazione delle spese processuali delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto il loro procuratore speciale non ha partecipato all'udienza di discussione, limitandosi ad inviare una richiesta scritta di liquidazione._ LwA).--Vì U_ ce 5.1 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. ce ndanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge, nonché dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CrosariOI Davide, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 10.000, oltre accessori di legge. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese processuali delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Zoratto PatrickiValoppi Andrea. Roma 5 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente M