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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11427/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito ( si veda, pag. 6, punto 3.5, ove la Corte d'appello mol:iva sull' incompetenza con argomenti non censurabili), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato peraltro che, il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in quanto involge profili di fatto non scrutinabili sede di legittimità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6 ove, con congrua motivazione la Corte d'appello ha indicato gli elementi decisivi che consentono la riconducibilità della condotta all'imputato); considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 7 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato dalla C:orte di legittimità di cui la Corte d'appello ha fatto correttamente applicazione, secondo cui il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p. delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza ad esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo ( Sez.

U, n. 13681 del 2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01); peraltro, che il secondo e il terzo motivo di ricorso sono fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito ( si veda, pag. 6, punto 3.5, ove la Corte d'appello mol:iva sull' incompetenza con argomenti non censurabili), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato peraltro che, il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in quanto involge profili di fatto non scrutinabili sede di legittimità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6 ove, con congrua motivazione la Corte d'appello ha indicato gli elementi decisivi che consentono la riconducibilità della condotta all'imputato); considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 7 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato dalla C:orte di legittimità di cui la Corte d'appello ha fatto correttamente applicazione, secondo cui il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p. delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza ad esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo ( Sez. U, n. 13681 del 2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01); peraltro, che il secondo e il terzo motivo di ricorso sono fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deci
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