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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 settembre 2023

Cassazione n. 25087/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21557-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di mandataria ( giusta procura per atto del notar Varsalona in Milano, rep. 60850, racc. 11358,in data 20.7.2017) di [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta cessionaria del credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e dei fideiussori, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D’AMPEZZO n. 186, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 195, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 6223/2023 de l la CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 29/09/2023; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazioneritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Roma, chiedendo dichiararsi la revoca e l’inefficacia, ai sensi dell’art.2901 c.c., nei suoi confronti, del contratto di convivenza stipulato dal convenuto e trascritto nei registri immobiliari, con il quale il Lanari aveva donato a [OSCURATO:PERSONA] un immobile in Sabaudia.

In subordine, l’attrice chiedeva accertarsi la simulazione assoluta della predetta convenzione.

Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda ed eccependo il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA].

Con sentenza n. 4679/2021 il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda, poiché Do B ank S.p.a. aveva dedotto di aver ricevuto da [OSCURATO:SOCIETA]., originaria creditrice, la procura a gestire i crediti anomali, tra cui rientrava anche il rapporto di cui è causa, ma non aveva poi fornito prova al riguardo.Con la sentenza impugnata, n. 6223/2023, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto dall’originaria attrice avverso la decisione di prime cure, confermandola.

La Corte distrettuale riteneva, in particolare, che [OSCURATO:SOCIETA]. era onerata di produrre la prova della propria legittimazione attiva nel rispetto delle preclusioni istruttorie in primo grado e che non poteva beneficiare del termine previsto dall’art.182 c.p.c., non trattandosi di difetto della procura ma dimancata prova della titolarità del potere di rappresentanza.

Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorsoLanari Maurizio. [OSCURATO:PERSONA], intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale, ambo l e part i ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo , la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 345 c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che la prova della legittimazione può essere fornita anche in appello e non soggiace alle preclusioni previste per i nova in secondo grado.

Con il secondo motivo, si contesta invece l’omesso esame del fatto decisivo, rappresentato dall’avvenuta produzione, in appello, della documentazione attestante la sussistenza della legittimazione.

Le due censure sono fondate, alla luce del principio secondo cui “Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345 c.p.c. si riferisce soltanto ai documenti relativi al merito della causa e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale, la cui produzione è soggetta a decadenza nel solo caso in cui non venga effettuata entro il termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 17062 del 26/06/2019 , Rv.654404).

Nello stesso senso, cfr. anche Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 5610del 26/02/2019, Rv. 652767, secondo cui “ Il divieto di produzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 345 c.p.c., si riferisce ai documenti o alle prove relative al merito della causa e non agli atti volti a dimostrare la correttezza dell'attività processuale”.

La sentenza impugnata va quindi cassata, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spesedel presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21557-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di mandataria ( giusta procura per atto del notar Varsalona in Milano, rep. 60850, racc. 11358,in data 20.7.2017) di [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta cessionaria del credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e dei fideiussori, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D’AMPEZZO n. 186, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 195, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 6223/2023 de l la CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 29/09/2023; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazioneritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Roma, chiedendo dichiararsi la revoca e l’inefficacia, ai sensi dell’art.2901 c.c., nei suoi confronti, del contratto di convivenza stipulato dal convenuto e trascritto nei registri immobiliari, con il quale il Lanari aveva donato a [OSCURATO:PERSONA] un immobile in Sabaudia. In subordine, l’attrice chiedeva accertarsi la simulazione assoluta della predetta convenzione. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda ed eccependo il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA]. Con sentenza n. 4679/2021 il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda, poiché Do B ank S.p.a. aveva dedotto di aver ricevuto da [OSCURATO:SOCIETA]., originaria creditrice, la procura a gestire i crediti anomali, tra cui rientrava anche il rapporto di cui è causa, ma non aveva poi fornito prova al riguardo.Con la sentenza impugnata, n. 6223/2023, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto dall’originaria attrice avverso la decisione di prime cure, confermandola. La Corte distrettuale riteneva, in particolare, che [OSCURATO:SOCIETA]. era onerata di produrre la prova della propria legittimazione attiva nel rispetto delle preclusioni istruttorie in primo grado e che non poteva beneficiare del termine previsto dall’art.182 c.p.c., non trattandosi di difetto della procura ma dimancata prova della titolarità del potere di rappresentanza. Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorsoLanari Maurizio. [OSCURATO:PERSONA], intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo l e part i ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo , la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 345 c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che la prova della legittimazione può essere fornita anche in appello e non soggiace alle preclusioni previste per i nova in secondo grado. Con il secondo motivo, si contesta invece l’omesso esame del fatto decisivo, rappresentato dall’avvenuta produzione, in appello, della documentazione attestante la sussistenza della legittimazione. Le due censure sono fondate, alla luce del principio secondo cui “Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345 c.p.c. si riferisce soltanto ai documenti relativi al merito della causa e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale, la cui produzione è soggetta a decadenza nel solo caso in cui non venga effettuata entro il termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 17062 del 26/06/2019 , Rv.654404). Nello stesso senso, cfr. anche Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 5610del 26/02/2019, Rv. 652767, secondo cui “ Il divieto di produzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 345 c.p.c., si riferisce ai documenti o alle prove relative al merito della causa e non agli atti volti a dimostrare la correttezza dell'attività processuale”. La sentenza impugnata va quindi cassata, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spesedel presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 25087/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris