CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 ottobre 2025
Cassazione n. 12898/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in data 31/10/2025 dalla Corte di appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che si è proceduto con trattazione in camera di consiglio alla presenza delle partia seguiti di rituale richiesta, ai sensi dell’art. 611, comma 1 bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Alfredo PompeoViola, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alladurata delle pene accessorie, riportandosi alla memoria scritta depositata;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Scuto, entrambi difensori del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 05/02/2024 la Corte di appello di Venezia, in parziale riformadelle pronunce emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Maria dalTribunale di Verona il 21 ottobre 2020 e dal Giudice per le indagini preliminari di Verona il 1aprile 2022, in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intervenuto tra leparti, assolveva l’imputato in ordine al reato di peculato relativo all’importo di euro279.799,00 per insussistenza del fatto e, ritenuta la continuazione tra i residui i reati,rideterminava la pena in anni due mesi dieci di reclusione, confermando nel resto le duesentenze di cui sopra anche con riferimento alle pene accessorie della interdizione perpetuadai pubblici uffici e della incapacità di trattare in perpetuo con la pubblica amministrazione,salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.2. A seguito di impugnazione interposta dall’imputato, la Corte di Cassazione consentenza del 09/04/2025 annullava con rinvio per nuovo giudizio la pronuncia di cui sopralimitatamente alle pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici edell’incapacità in perpetuo di contrarre con la [OSCURATO:PERSONA] in quanto illegaliratione temporis e da ricondursi alla temporaneità, con durata da determinare secondo iparametri dell’art. 133 cod. pen.3. In sede di giudizio di rinvio, la Corte di appello di Venezia con sentenza in data31/10/2025 determinava in anni cinque la durata della pena accessoria della incapacità acontrarre con la [OSCURATO:PERSONA] e di quella della interdizione dai pubblici uffici.4. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce l’assenza grafica dimotivazione con riferimento alle deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata indata 20/10/2025 per il nuovo giudizio di appello celebrato in forma cartolare (allegata alpresente ricorso) nonché alla durata delle pene accessorie determinata in misuracoincidente con il massimo edittale.Assume la difesa ricorrente che la Corte di appello non ha giustificato in alcun modo ilpercorso argomentativo posto a base della decisione limitandosi a richiamare, con la piùclassica delle forme stilistiche, la gravità dei fatti desunta dalla entità delle somme oggetto diappropriazione e dalla intensità del dolo, senza in alcun modo considerare la memoriadifensiva, neppure richiamata nel paragrafo “ conclusioni delle parti”, con la quale sievidenziavano - ai fini della valutazione discrezionale in punto di durata delle peneaccessorie che deve essere condotta con riferimento ai parametri dell’art. 133 cod. pen.- lecondotte risarcitorie attuate dall’imputato, le parziali assoluzioni ed il quantum di penaprincipale inflitta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.È fondato l’unico motivo proposto.2. La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa,un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve esseredeterminata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (SU, n. 28910del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286); nel caso in cui tale durata sia stabilita in misurasuperiore al la media edit tale, è necessaria una specif ica e maggiormentestringente motivazione in ordine a tali parametri codicistici soggettivi ed oggettivi, davalutarsi ed apprezzarsi tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventivadella pena, ancor più ove sussista ampio divario nel trattamento sanzionatorio complessivotra la sanzione principale e le pene accessorie fissate nel massimo ( Sez. 5, n. 1947 del03/11/2020-dep. 2021, Maddem, Rv. 280668; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019-dep. 2020,Retrosi, Rv. 278788).3. Tanto premesso, nel caso di specie la Corte territoriale, in sede di giudizio di rinvio,ha determinato la durata delle pene accessorie in misura coincidente al massimo edittale dicinque anni, pur a fronte all’entità della pena principale che era stata rideterminata in annidue mesi dieci di reclusione a seguito di concordato in appello.Su tale statuizione il collegio di merito ha argomentato genericamente richiamando inmodo apodittico la gravità dei fatti sotto il duplice profilo- non meglio esplicato e dettagliato-della entità delle somme oggetto di appropriazione e dell’intensità del dolo; non si èconfrontata con gli elementi, ipoteticamente di segno favorevole per l’imputato, che eranostati introdotti nella memoria difensiva ritualmente depositata in data 20/10/2025 per il nuovogiudizio di appello della quale non vi è alcuna menzione in sentenza, neppure nel paragraforelativo alle “conclusioni delle parti” che riporta esclusivamente le richieste scritte formulatedal Procuratore generale.La motivazione è, in definitiva, affidata ad una formula di stile che non spiega le ragionidell’esercizio del potere discrezionale nella commisurazione della pena accessoria e nonfornisce alcuna giustificazione alla evidente disparità tra il trattamento sanzionatorioprincipale e quello complementare, e che mina, quindi, la coerenza interna della sentenzasul punto del trattamento sanzionatorio di tipo accessorio.4. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono, sussiste la dedottacarenza di motivazione quanto alla determinazione della durata delle pene accessorie e sulpunto la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione dellaCorte di Appello di Venezia che dovrà colmare la rilevata lacuna argomentativa. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie, con rinvioper nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]