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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 03310/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 del TRIBUNALE di BELLUNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore Generale di Venezia ricorre avverso la sentenza emessa in data 10 novembre 2021 dal Tribunale di Belluno con la quale veniva applicata, ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 1000,00 euro di am- menda per il reato di cui agli artt. 40 cpv., 590 co.1, 2 e 3 cod. pen., accertato in Mei (BL) il 10/4/2018, in danno di [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'inosservanza/erronea applicazione dell'art. 590 c.p. per avere il giudice del patteggiamento applicato la pena finale, previa riduzione per il rito, di euro 1000,00 di ammenda anziché di multa.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata

2. In data 29/11/2021 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art.611 cod. proc. pen. il PG presso questa Corte, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata e trasmettersi gli atti al Tribunale di Belluno per il prosieguo.

3. Il ricorso, ammissibile ex art. 448 co. 2bis cod. proc. pen. in quanto investe l'illegalità della pena applicata, è fondato.

Dall'esame degli atti si evince che il giudice del patteggiamento ha applicato la pena richiesta dalle parti (1000 euro di ammenda), che tuttavia è illegale in quanto la pena pecuniaria prevista (quale pena alternativa) dall'art. 590 cod. pen., contestato all'odierna ricorrente, è quella della multa da 500 a 2000 euro.

Non soccorre, peraltro, al fine di poter ritenere che possa trattarsi di un errore materiale, il rilievo che nel verbale del 10/11/2021 si legge, quale richiesta delle parti la mera indicazione "C 1000".

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Belluno per il prosieguo.

Così deciso in Roma il 12 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] igliere est ore Il Presidente enzo P PàtrjØia Picci G12 [OSCURATO:PERSONA] oggi, ............... .... . ........ ..

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 del TRIBUNALE di BELLUNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale di Venezia ricorre avverso la sentenza emessa in data 10 novembre 2021 dal Tribunale di Belluno con la quale veniva applicata, ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 1000,00 euro di am- menda per il reato di cui agli artt. 40 cpv., 590 co.1, 2 e 3 cod. pen., accertato in Mei (BL) il 10/4/2018, in danno di [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'inosservanza/erronea applicazione dell'art. 590 c.p. per avere il giudice del patteggiamento applicato la pena finale, previa riduzione per il rito, di euro 1000,00 di ammenda anziché di multa. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata 2. In data 29/11/2021 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art.611 cod. proc. pen. il PG presso questa Corte, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata e trasmettersi gli atti al Tribunale di Belluno per il prosieguo. 3. Il ricorso, ammissibile ex art. 448 co. 2bis cod. proc. pen. in quanto investe l'illegalità della pena applicata, è fondato. Dall'esame degli atti si evince che il giudice del patteggiamento ha applicato la pena richiesta dalle parti (1000 euro di ammenda), che tuttavia è illegale in quanto la pena pecuniaria prevista (quale pena alternativa) dall'art. 590 cod. pen., contestato all'odierna ricorrente, è quella della multa da 500 a 2000 euro. Non soccorre, peraltro, al fine di poter ritenere che possa trattarsi di un errore materiale, il rilievo che nel verbale del 10/11/2021 si legge, quale richiesta delle parti la mera indicazione "C 1000". P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Belluno per il prosieguo. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] igliere est ore Il Presidente enzo P PàtrjØia Picci G12 [OSCURATO:PERSONA] oggi, ............... .... . ........ ..
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