CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 44673/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 14/03/2022 del tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 14 marzo 2022, il tribunale di Bari, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del gip del medesimo tribunale del 21.2.2022, applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, accoglieva parzialmente l'istanza, sostituendo la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora. 2. Avverso l'ordinanza suindicata, [OSCURATO:PERSONA] tramite i difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo di impugnazione. 3.Deduce il vizio di violazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. in ordine alla concretezza e attualità delle esigenze cautelari nonché quello di omessa motivazione sul punto. Il tribunale avrebbe dedotto le esigenze cautelari da una non motivata spregiudicatezza del ricorrente nonché dalla mera possibilità di commettere altri reati, senza però spiegare le ragioni per cui il Tornei, dopo cinque anni dai fatti e svolgendo altro lavoro, potrebbe in concreto e attualmente commettere reati della stessa specie. Nè al riguardo apparirebbero conferenti i precedenti citati dal tribunale, siccome inerenti a diverse fattispecie penali. 4. Il ricorso è inammissibile siccome tardivo: a fronte di notifica del provvedimento impugnato (depositato il 28.4.2022), avvenuta in data 10 maggio 2022, risulta che l'atto di impugnazione è stato depositato presso il tribunale di Velletri e, quindi, dal medesimo trasmesso al tribunale di Bari, che emise il provvedimento contestato, ivi giungendo tardivamente in data 14 luglio 2022. Come noto, ai sensi dell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame in materia cautelare personale deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, nel caso di specie il Tribunale del riesame di Bari, ove, come anticipato, l'impugnazione è pervenuta ben oltre il termine di dieci giorni, previsto dalla legge. Le specifiche modalità fissate dall'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso per cassazione costituiscono deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione, secondo un principio di recente riaffermato dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale della libertà deve essere presentato nella cancelleria dello stesso Tribunale, con esclusione, anche per la parte pubblica, di qualsiasi soluzione alternativa (in motivazione, sez. 6 - n. 41283 del 11/09/2019 Rv. 277369 - 01; sez. 6, n. 3539 del 06/12/1990, Rv. 187018). Deve aggiungersi, per completezza, che secondo la giurisprudenza di questa Corte l'impugnazione, pur irritualmente non proposta presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è ammissibile purché pervenga nei termini di legge presso la cancelleria del giudice competente a riceverla (Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, P.m. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 270559; Sez. 1, n. 6912 del. 14/10/2011, dep. 2012, Rv. 252072); ma nel caso in esame non possiede efficacia sanante, stante l'ampio decorso del tempo consentito, la trasmissione, eseguita dalla cancelleria del Tribunale di Velletri al Tribunale di Bari, nei termini sopra citati. La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto fatta salva dal materiale pervenimento dinanzi al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in tempo utile, la tempestività dell'atto di impugnazione, ponendo però a carico dell'impugnante il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, poiché la data di presentazione rilevante è solo quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez. 5, n. 42401 del 22/09/2009, Ferrigno, Rv. 245391). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor