CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27531/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i due motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto: - tra le valutazioni che, in forza degli artt. 47 e 47-ter Ord. pen., sono ostative alla concessione dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare, vi è anche il pericolo di recidiva ("assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati", secondo il disposto dell'art. 47 citato), che può essere legittimamente desunto, come ha fatto il Tribunale nell'ordinanza impugnata, dai precedenti penali (Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146) e dalla mancanza di un inizio di un percorso di revisione critica del proprio passato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 - 01); - lo stesso principio, espresso dalla ordinanza impugnata, della gradualità dell'accesso alle misure alternative ha superato lo scrutinio del giudice di legittimità, che ha ritenuto che il sistema di accesso ai benefici penitenziari sia fondato sulla progressività e gradualità (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213: il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre); - infatti, la gradualità della concessione dei benefici penitenziari, pur non costituendo una regola codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il