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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2021

Cassazione n. 01955/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di Napoli con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 7 febbraio 2014 che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di ricettazione e, riconosciuta l'attenuante prevista dal capoverso dell'art. 648 codice penale, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -vizio di motivazione , contraddittorietà della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché violazione di legge poiché all'epoca della sentenza di appello il reato era già prescritto.

Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto la corte ha reso congrua e adeguata motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza dell'imputato, trovato in possesso di 28 biglietti di accesso al concerto del cantante Ligabue contraffatti, di cui non ha saputo spiegare la provenienza fornendo al riguardo di giustificazioni generiche; la corte ha negato le attenuanti generiche invocate dalla difesa per l'assenza di elementi positivi nella condotta dell'imputato che possano giustificare tale beneficio e che non vengono neppure allegati dal ricorrente; in sentenza viene precisato che il processo chiamato per la prima udienza dinanzi alla corte di appello il 24 ottobre 2010 è stato rinviato su richiesta della difesa o per l'emergenza Covid sino all'udienza del 3 marzo 2021, in cui si è svolta la discussione finale ed è stata emessa la sentenza.

Deve pertanto ritenersi che anche l'eccezione di prescrizione sollevata con il ricorso è manifestamente infondata poiché il fatto è stato accertato il 19 novembre 2010 e si prescrive nel termine non inferiore a 10 anni, a prescindere da eventuali sospensioni.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 7/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di Napoli con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 7 febbraio 2014 che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di ricettazione e, riconosciuta l'attenuante prevista dal capoverso dell'art. 648 codice penale, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -vizio di motivazione , contraddittorietà della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché violazione di legge poiché all'epoca della sentenza di appello il reato era già prescritto. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto la corte ha reso congrua e adeguata motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza dell'imputato, trovato in possesso di 28 biglietti di accesso al concerto del cantante Ligabue contraffatti, di cui non ha saputo spiegare la provenienza fornendo al riguardo di giustificazioni generiche; la corte ha negato le attenuanti generiche invocate dalla difesa per l'assenza di elementi positivi nella condotta dell'imputato che possano giustificare tale beneficio e che non vengono neppure allegati dal ricorrente; in sentenza viene precisato che il processo chiamato per la prima udienza dinanzi alla corte di appello il 24 ottobre 2010 è stato rinviato su richiesta della difesa o per l'emergenza Covid sino all'udienza del 3 marzo 2021, in cui si è svolta la discussione finale ed è stata emessa la sentenza. Deve pertanto ritenersi che anche l'eccezione di prescrizione sollevata con il ricorso è manifestamente infondata poiché il fatto è stato accertato il 19 novembre 2010 e si prescrive nel termine non inferiore a 10 anni, a prescindere da eventuali sospensioni. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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