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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 21765/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso n.37057/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliat o in Roma, via Tirso n. 26 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l o rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura allegatain calce al ricorso, ricorrente; contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliat a OGGETTO Fallimento– Actio indebiti del curatore Ud. 18/05/2022 CC Cron.

R.G.N.37057/2019 in Roma, via Ulpiano n. 29 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procuraspeciale allegata in calce al controricorso, controricorrente; avverso la sentenza del la Corte d’Appello di Milano n . 4344/2019,depositata il 29 . 10 .201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.5.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Monza condannò [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di € 83.269,43 , in linea capitale, accogliendo l ’azione di ripetizione d’indebito proposta dal [OSCURATO:SOCIETA]. sul presupposto che la banca avesse escusso un pegno costituito a garanzia di un credito inesistente.

La sentenza del tribunale venne impugnata da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. davanti alla Corte d’Appello di Milano, la quale, in accoglimento del gravame, riformò la decisione di primo grado e respinse la domanda del fallimento, condannandolo alla rifusione delle spese di lite.

Contro tale sentenza il [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione strutturato in un unico motiv o . [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]si è costituita con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso il [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia «violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 93, 96, 99 legge fall. e 2909 c.c.)». 1.1.Occorre ricordare l’antefatto processuale de ll’azione di ripetizione d’indebito promossa da l fall imento , che è stato considerato dal Tribunale di Monza decisivo per l’accoglimento della domanda, con motivazione in diritto sovvertita dalla Corte d’Appello di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presentato domanda di ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di € 152.533,39, quale credito residuo derivante da un contratto di mutuo, all’esito dell’escussione di un pegno su titoli di credito dalla cui vendita era stata ricavat a la somma di € 83.269,43.

1.2.2. La domanda di ammissione al passivo era stata respinta dal giudice delegato, rilevando la mancanza di data certa e la conseguente non opponibilità al fallimento dei documenti prodotti dalla banca per provare il proprio credito. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto opposizione ai sensi dell’art. 98 legge fall., anch’essa respinta dal Tribunale con decreto che era divenuto irrevocabile in mancanza di ricorso per cassazione.1.2.3.

A quel punto il [OSCURATO:SOCIETA]., nel proporre azione di ripetizione d’indebito per recuperare la somma ricavata dall’escussione del pegno, sostenne la tesi – accolta dal giudice di primo grado e riproposta in questa sede quale censura nei confronti della contrariadecisione della corte d’appello – secondo cui il valore di giudicato della decisione irrevocabile assunta in sede di accertamento del passivo, essendo in contraddizione con l’esistenza del credito della banca,comporterebbe l’automatico e doveroso accertamento del carattere indebito dell’escussione del pegno concesso a garanzia di un credito inesistente.

1.2.4. La Corte d’Appello di Milano, nega nd o il valore di giudicato in questa sede processuale alla decisione assunta sulla domanda di ammissione al passivo, ha riformato la sentenza di primo grado e rigettato la domanda del [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di unproprio autonomo accertamento dei fatti. 2.Il ricorso è infondato. 2.1.L’art. 96, comma 5, legge fall. afferma esattamente il contrario di quello che sostiene parte ricorrente: «Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all’esito dei giudizi di cui all’art. 99, producono effetti soltantoai fini del concorso» (corsivo aggiunto) .

2.2. L’accertamento del passivo ha la sua sede e le forme proprie (artt. 93 e ss. legge fall.), che sono distinte e diverse da quelle ordinarie che il curatore deve seguire per il recupero dell’attivo, sia che si tratti di azioni che derivano dal fallimento (art. 24 legge fall.), sia che si tratti delle azioni volte a realizzare i diritti che già erano nel patrimonio dell’impresa fallita (art. 31 legge fall.).

2.3. Tale netta separazione di sedi e di forme non inibisce al curatore fallimentare la legittimazione a sollevare, in sede di accertamento del passivo, ogni tipo di eccezione idonea a contrastare la domanda del creditore, ivi comprese le eccezioni riconvenzionali, quali la compensazione con contrapposti crediti dell’impresa fallita o la revocabilità degli atti posti a fondamento della domanda (Cass. ord. n. 10528/2019; Cass. n. 25728/2016).

Ma rimane esclusa la possibilità che il curatore proponga una domanda riconvenzionale, proprio perché l’accertamento del passivo non è la sede e non segue le forme prescritte per la gestione e il recupero dell’attivo fallimentare (v.

Cass. n. 6900/2010, che afferma il principio di diritto dell’inammissibilità della domanda riconvenzionale del curatore soprattutto valorizzando il carattere impugnatorio della opposizione allo stato passivo; ma è ovvio che men che meno il curatore potrebbe proporre un’azione riconvenzionale contro il creditore nel progetto di stato passivo o in sede di udienza di discussione del passivo davanti al giudice delegato; sicché si deve concludere che l’inammissibilità della domanda riconvenzionale del curatore in sede di accertamento del passivo ha una sua giustificazione più ampia e generale, che prescinde dalla natura impugnatoria dell’opposizione).

2.4. In coerenzacon tali considerazioni, questa Corte ha di recente avuto occasione di ribadire che « il giudicato endofallimentare copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame, mentre non si estende alla eventuali pretese vantate dal curatore nei confronti del creditore, che nonformano oggetto della pronuncia del g.d.» (Cass. ord. n. 27709/2020; conforme ord. n. 11808/2022).

2.5. L’interpretazione dell’art. 96 legge fall. qui proposta da parte ricorrente –e ancor di più la conseguenza che ne vorrebbe trarre in termini di sua applicazione al caso di specie – è a ltresì incompatibile con il ben diverso regime dell’onere della prova operante nell’accertamento del passivo e in sede di azione di ripetizione di indebito p roposta dal curatore.

Il diniego d i ammissione al passivo venne (correttamente) motiv ato con la semplice mancanza di prova ( id est : con la mancanza di certezza) dell’esistenza del credito, oltretutto motivata con la rilevata assenza di data certa anteriore al fallimento dei documenti contrattuali prodotti dalla banca, ovverosia facendo ricorso a una regula iuris che trova applicazione solo quando il curatore è in posizione di terzo rispetto all’imprenditore fallito (Cass. ord. n. 30446/2019; Cass. n. 321/2013; Cass. n. 18059/2004).

Viceversa, il presupposto per l’accoglimento dell’azione di ripetizione d’indebito proposta dal curatore quale gestore del patrimonio dell’impresa fallita è la prova positiva e concreta (id est: la certezza) della mancanza di una causa giustificatrice del pagamento di cui si chiede la restituzione; inoltre, nella valutazione dei documenti prodotti da entramb e le parti, non si pone il problema della data certa che deve essere provata solo «riguardo ai terzi»(art. 2704 c.c.).

2.6. In applicazione di questi corretti principi di diritto ha assunto la sua decisione la Corte d’Appello di Milano, il cui accertamento del fatto non è censurabile, e in effetti non è censurato, in questa sede di legittimità.

2.7. Nulla in contrario ai principi sopra affermati si rinviene nelle decisioni di questa Corte che hanno affrontato il diverso tema dei limiti posti all’ammissibilità di azioni del curatore fallimentare che siano volte a sovvertire gli effetti dell’esito definitivo dell’accertamento dello stato passivo (Cass. n. 13289/2012; Cass.

S.u. n. 16508/2010), senza con ciò contraddire il dato normativo che attribuisce alle decisioni assunte in sede di accertamento del passivo un’efficacia limitata «ai fini del concorso», ovverosia meramente endofallimentare.

3. Respinto il ricorso, le spese di lite relative a questo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P. Q. M. La Corte: rigetta ilricorso; condanna il [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese di lite, che liquida in € 5.600, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, co . 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n.37057/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliat o in Roma, via Tirso n. 26 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l o rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura allegatain calce al ricorso, ricorrente; contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliat a OGGETTO Fallimento– Actio indebiti del curatore Ud. 18/05/2022 CC Cron. R.G.N.37057/2019 in Roma, via Ulpiano n. 29 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procuraspeciale allegata in calce al controricorso, controricorrente; avverso la sentenza del la Corte d’Appello di Milano n . 4344/2019,depositata il 29 . 10 .201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.5.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Monza condannò [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di € 83.269,43 , in linea capitale, accogliendo l ’azione di ripetizione d’indebito proposta dal [OSCURATO:SOCIETA]. sul presupposto che la banca avesse escusso un pegno costituito a garanzia di un credito inesistente. La sentenza del tribunale venne impugnata da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. davanti alla Corte d’Appello di Milano, la quale, in accoglimento del gravame, riformò la decisione di primo grado e respinse la domanda del fallimento, condannandolo alla rifusione delle spese di lite. Contro tale sentenza il [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione strutturato in un unico motiv o . [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]si è costituita con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso il [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia «violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 93, 96, 99 legge fall. e 2909 c.c.)». 1.1.Occorre ricordare l’antefatto processuale de ll’azione di ripetizione d’indebito promossa da l fall imento , che è stato considerato dal Tribunale di Monza decisivo per l’accoglimento della domanda, con motivazione in diritto sovvertita dalla Corte d’Appello di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presentato domanda di ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di € 152.533,39, quale credito residuo derivante da un contratto di mutuo, all’esito dell’escussione di un pegno su titoli di credito dalla cui vendita era stata ricavat a la somma di € 83.269,43. 1.2.2. La domanda di ammissione al passivo era stata respinta dal giudice delegato, rilevando la mancanza di data certa e la conseguente non opponibilità al fallimento dei documenti prodotti dalla banca per provare il proprio credito. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto opposizione ai sensi dell’art. 98 legge fall., anch’essa respinta dal Tribunale con decreto che era divenuto irrevocabile in mancanza di ricorso per cassazione.1.2.3. A quel punto il [OSCURATO:SOCIETA]., nel proporre azione di ripetizione d’indebito per recuperare la somma ricavata dall’escussione del pegno, sostenne la tesi – accolta dal giudice di primo grado e riproposta in questa sede quale censura nei confronti della contrariadecisione della corte d’appello – secondo cui il valore di giudicato della decisione irrevocabile assunta in sede di accertamento del passivo, essendo in contraddizione con l’esistenza del credito della banca,comporterebbe l’automatico e doveroso accertamento del carattere indebito dell’escussione del pegno concesso a garanzia di un credito inesistente. 1.2.4. La Corte d’Appello di Milano, nega nd o il valore di giudicato in questa sede processuale alla decisione assunta sulla domanda di ammissione al passivo, ha riformato la sentenza di primo grado e rigettato la domanda del [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di unproprio autonomo accertamento dei fatti. 2.Il ricorso è infondato. 2.1.L’art. 96, comma 5, legge fall. afferma esattamente il contrario di quello che sostiene parte ricorrente: «Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all’esito dei giudizi di cui all’art. 99, producono effetti soltantoai fini del concorso» (corsivo aggiunto) . 2.2. L’accertamento del passivo ha la sua sede e le forme proprie (artt. 93 e ss. legge fall.), che sono distinte e diverse da quelle ordinarie che il curatore deve seguire per il recupero dell’attivo, sia che si tratti di azioni che derivano dal fallimento (art. 24 legge fall.), sia che si tratti delle azioni volte a realizzare i diritti che già erano nel patrimonio dell’impresa fallita (art. 31 legge fall.). 2.3. Tale netta separazione di sedi e di forme non inibisce al curatore fallimentare la legittimazione a sollevare, in sede di accertamento del passivo, ogni tipo di eccezione idonea a contrastare la domanda del creditore, ivi comprese le eccezioni riconvenzionali, quali la compensazione con contrapposti crediti dell’impresa fallita o la revocabilità degli atti posti a fondamento della domanda (Cass. ord. n. 10528/2019; Cass. n. 25728/2016). Ma rimane esclusa la possibilità che il curatore proponga una domanda riconvenzionale, proprio perché l’accertamento del passivo non è la sede e non segue le forme prescritte per la gestione e il recupero dell’attivo fallimentare (v. Cass. n. 6900/2010, che afferma il principio di diritto dell’inammissibilità della domanda riconvenzionale del curatore soprattutto valorizzando il carattere impugnatorio della opposizione allo stato passivo; ma è ovvio che men che meno il curatore potrebbe proporre un’azione riconvenzionale contro il creditore nel progetto di stato passivo o in sede di udienza di discussione del passivo davanti al giudice delegato; sicché si deve concludere che l’inammissibilità della domanda riconvenzionale del curatore in sede di accertamento del passivo ha una sua giustificazione più ampia e generale, che prescinde dalla natura impugnatoria dell’opposizione). 2.4. In coerenzacon tali considerazioni, questa Corte ha di recente avuto occasione di ribadire che « il giudicato endofallimentare copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame, mentre non si estende alla eventuali pretese vantate dal curatore nei confronti del creditore, che nonformano oggetto della pronuncia del g.d.» (Cass. ord. n. 27709/2020; conforme ord. n. 11808/2022). 2.5. L’interpretazione dell’art. 96 legge fall. qui proposta da parte ricorrente –e ancor di più la conseguenza che ne vorrebbe trarre in termini di sua applicazione al caso di specie – è a ltresì incompatibile con il ben diverso regime dell’onere della prova operante nell’accertamento del passivo e in sede di azione di ripetizione di indebito p roposta dal curatore. Il diniego d i ammissione al passivo venne (correttamente) motiv ato con la semplice mancanza di prova ( id est : con la mancanza di certezza) dell’esistenza del credito, oltretutto motivata con la rilevata assenza di data certa anteriore al fallimento dei documenti contrattuali prodotti dalla banca, ovverosia facendo ricorso a una regula iuris che trova applicazione solo quando il curatore è in posizione di terzo rispetto all’imprenditore fallito (Cass. ord. n. 30446/2019; Cass. n. 321/2013; Cass. n. 18059/2004). Viceversa, il presupposto per l’accoglimento dell’azione di ripetizione d’indebito proposta dal curatore quale gestore del patrimonio dell’impresa fallita è la prova positiva e concreta (id est: la certezza) della mancanza di una causa giustificatrice del pagamento di cui si chiede la restituzione; inoltre, nella valutazione dei documenti prodotti da entramb e le parti, non si pone il problema della data certa che deve essere provata solo «riguardo ai terzi»(art. 2704 c.c.). 2.6. In applicazione di questi corretti principi di diritto ha assunto la sua decisione la Corte d’Appello di Milano, il cui accertamento del fatto non è censurabile, e in effetti non è censurato, in questa sede di legittimità. 2.7. Nulla in contrario ai principi sopra affermati si rinviene nelle decisioni di questa Corte che hanno affrontato il diverso tema dei limiti posti all’ammissibilità di azioni del curatore fallimentare che siano volte a sovvertire gli effetti dell’esito definitivo dell’accertamento dello stato passivo (Cass. n. 13289/2012; Cass. S.u. n. 16508/2010), senza con ciò contraddire il dato normativo che attribuisce alle decisioni assunte in sede di accertamento del passivo un’efficacia limitata «ai fini del concorso», ovverosia meramente endofallimentare. 3. Respinto il ricorso, le spese di lite relative a questo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P. Q. M. La Corte: rigetta ilricorso; condanna il [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese di lite, che liquida in € 5.600, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, co . 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo
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