Risultati per «Diritto costituzionale»
CassazionesentenzaSezione UDecisione del 7 ottobre 2026

Cassazione n. 26355/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rte cost. n. 319/2001).Dopo il primo intervento attuato con il d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, recante la«Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’articolo 3,comma 1, lettera v, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», la riforma del 2005è stata letta anche in dottrina come una stagione di consolidamento di unmodello fondato sulla concorrenzialità delle forme pensionistiche, in una fase incui vi era l’esigenza di compensare la riduzione di effettività della tutelaprevidenziale pubblica con un secondo pilastro, nell’ambito di un sistemaunitario.4.2.

Sin dal comma 1 dell’art. 1, d.lgs. n. 252/2005, si conferma che la disciplinadelle forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionisticicomplementari del sistema obbligatorio, ha il «fine di assicurare più elevatilivelli di copertura previdenziale», in continuità con quanto già sancito dall’art.1 del precedente d.lgs. n. 124/1993.Per quanto è utile trarre dal vasto articolato del d.lgs. n. 252/2005 ai fini chequi rilevano, tra i destinatari delle forme pensionistiche complementari vi sonoin primo luogo i lavoratori dipendenti, sia privati, sia pubblici, che possonoaderire in modo individuale o collettivo (art. 2, comma 1, lettera a).

Le formepensionistiche possono essere istituite da contratti e accordi collettivi, ancheaziendali, e tali fonti stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo lalibertà di adesione individuale (art. 3, commi 1 e 3).In ordine ai canali di finanziamento, e con specifico riferimento alle formeistituite dalla contrattazione collettiva dei lavoratori dipendenti, esso può esseredi lavoro e attraverso il conferimento del trattamento di fine rapportomaturando (art. 8, comma 1).

Sono queste le risorse che i fondi gestisconosecondo le modalità previste dall'art. 6 e che costituiscono la provvista delleprestazioni erogate a norma del successivo art. 11 del decreto.Numero registro generale 31838/2021 Numero di raccolta generale 26355/2026Numero sezionale 123/2026 Data pubblicazione 07/10/2026della contribuzione a loro carico, le modalità e la misura minima dellacontribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possonoessere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi; gli accordi possono anchestabilire «la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenzacomplementare.

In assenza di tale indicazione il conferimento è totale» (art. 8,comma 2).

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sonodeducibili dal reddito complessivo entro un tetto massimo (art. 8, comma 4).Il conferimento del TFR maturando comporta l’adesione alle formepensionistiche complementari e può avvenire con modalità esplicite o conmodalità tacite (art. 8, comma 7).

L’adesione realizzata tramite il soloconferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l’obbligo dellacontribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro (art. 8, comma 10).Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità diaccesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dall’art. 11 del d.lgs.citato.

Il comma 2 vincola la partecipazione individuale fino alla maturazionedei requisiti per la riscossione delle prestazioni pensionistiche, ma il comma 7lascia la facoltà di ottenere anticipazioni della posizione individuale maturata.Inoltre, è fatta salva la previsione statutaria o regolamentare del [OSCURATO:PERSONA] dellapossibilità di riscatto della posizione individuale (art. 14, comma 1), e, ancheper incentivare la partecipazione dei lavoratori, è prevista la cd.

«portabilità»dell'intera posizione individuale, e cioè la facoltà del suo trasferimento adun'altra forma di previdenza complementare (art. 14, comma 6).L’art. 16 del decreto legislativo regola il regime contributivo dei versamenti allaprevidenza complementare mentre l’art. 17 si occupa del regime tributarioagevolato delle forme pensionistiche complementari.5.

In questo quadro, occorre evidenziare che l’art. 8, comma 1, d.lgs. n.252/2005, testualmente prevede che il finanziamento delle formepensionistiche complementari possa essere attuato «mediante il versamento diNumero registro generale 31838/2021 Numero di raccolta generale 26355/2026Numero sezionale 123/2026 Data pubblicazione 07/10/2026contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente eLa disposizione non contempla una fonte unitaria e indifferenziata difinanziamento della previdenza complementare, ma distingue espressamentetre canali.

La tripartizione non è meramente descrittiva ma riflette la diversagenesi giuridico-economica delle singole poste, originate da rapporti obbligatoriconcorrenti.Unica è solo la destinazione finale delle somme che, nella fisiologia dei rapporti,alimentano la previdenza complementare del lavoratore.Tuttavia, nel caso di inadempimento datoriale, occorre tenere conto della fontedi ciascun credito, che implica un diverso regime giuridico quanto a natura,retributiva o meno, delle somme pretese e conseguente collocazioneconcorsuale.Pertanto, vanno distinti: a) i crediti derivanti dal mancato versamento degliaccantonamenti del TFR maturando, che il lavoratore abbia deciso di destinaread un fondo complementare; b) i crediti derivanti dal mancato versamento deicontributi a carico del lavoratore, che sempre volontariamente abbia deliberatodi far confluire nel fondo; c) i crediti derivanti dal mancato versamento deicontributi a carico del datore di lavoro e nascenti da obblighi derivanti dallacontrattazione collettiva istitutiva di forme di previdenza complementare.6.

In tale prospettiva non è dubitabile che, in coerenza con una consolidatagiurisprudenza, le somme che il datore è obbligato ad accantonare ai sensidell’art. 2120 c.c. e che il lavoratore ha scelto di conferire a forme di previdenzacomplementare abbiano natura retributiva.Il trattamento di fine rapporto, infatti, ha «carattere retributivo esinallagmatico» e «costituisce istituto di retribuzione differita» (così Cass., Sez.Lav., 22 settembre 2011 n. 19291; v. anche Cass., Sez.

Lav., 5 agosto 2005,n. 16549, secondo cui il TFR costituisce un istituto di retribuzione differita chematura anno per anno attraverso il meccanismo dell'accantonamento e dellaNumero registro generale 31838/2021 Numero di raccolta generale 26355/2026Numero sezionale 123/2026 Data pubblicazione 07/10/2026rivalutazione; Cass., Sez.

I, 17 dicembre 2003, n. 19309, parla di quota differitadella retribuzione, condizionata sospensivamente, quanto alla riscossione, dallarisoluzione del rapporto di lavoro).

Il diritto al trattamento di fine rapporto exart. 2120 c.c. matura progressivamente in ragione dell'accantonamentoannuale, mentre soltanto l'esigibilità del credito è rinviata al momento dellacessazione del rapporto.Anche secondo la Corte costituzionale, il TFR, per la sua struttura, costituisceuna prestazione di natura retributiva con funzione in senso lato previdenziale,perché destinata a realizzare un risparmio forzoso, in modo che la disponibilitàdelle somme sia poi utile ad assistere il lavoratore nelle fasi critiche che seguonola cessazione del rapporto di lavoro (v.

Corte cost. n. 258/2022; Corte cost. n.159/2019).

Pure questa Corte si esprime nei termini di una prestazione dinatura retributiva con «funzione in senso lato previdenziale» (Cass., Sez.

Un.,21 aprile 1989, n. 1891; Cass., 9 novembre 1990, n. 10806).Così come per il TFR, non può negarsi che anche i contributi a carico dellavoratore, che questi abbia deciso di destinare alla previdenza complementare,autorizzando il datore di lavoro a versare le somme corrispondenti allapercentuale stabilita direttamente al fondo pensione indicato, costituiscano unaquota della retribuzione, sebbene anch’essa destinata ad una funzioneprevidenziale.La quota, quale parte della retribuzione, è originariamente in diretta relazionesinallagmatica con la prestazione lavorativa e laddove il lavoratore nonaderisse, liberamente e volontariamente, alla previdenza complementare quellasomma sarebbe comunque dovuta, quale corrispettivo che ha la sua fonteimmediata nel contratto di lavoro.Nel caso in cui il dipendente aderisca e il datore, pur trattenendo in busta pagail contributo a carico del lavoratore, non provveda al versamento al fondopensione indicato, nel momento patologico in cui si realizza l’inadempimentoviene in rilievo l’ontologica natura retributiva della risorsa che il datore non haprovveduto a trasferire.Numero registro generale 31838/2021 Numero di raccolta generale 26355/2026Numero sezionale 123/2026 Data pubblicazione 07/10/2026Sino a quando il vincolo di destinazione impresso con l’adesione del lavoratorealla previdenza complementare non è attuato mediante il versamento datorialeal fondo pensione, la causa retributiva della provvista non viene meno e la quotaa carico del lavoratore resta una porzione di retribuzione già maturata, soggettaalla tutela privilegiata che le è propria.Pertanto, sia per gli accantonamenti del TFR sia per i contributi a carico dellavoratore, mancando il versamento da parte del datore di lavoro, i crediti chene derivano conservano la natura retributiva e ad essi dev’essere attribuito ilprivilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c.7.

A diverso esito conduce l’indagine in ordine ai crediti derivanti dal mancatoversamento dei contributi a forme di previdenza complementare a carico deldatore di lavoro.Tale contributo ha la sua fonte nell’obbligo assunto dal datore sulla base dellacontrattazione collettiva, in relazione all’adesione del lavoratore alla previdenzacomplementare.

Si tratta di somme aggiuntive, che il datore di lavoro si obbligaa versare al fondo pensione in ragione di un ulteriore rapporto contrattuale difonte collettiva.Rispetto a tali somme valgono le argomentazioni già utilizzate da questa Corte,a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4684/2015 cit., la quale, finanche per ilcontesto normativo antecedente al d.lgs. n. 124/1993 e sebbene ai fini delcomputo degli accantonamenti alla previdenza complementare nella base dicalcolo delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, ne harecisamente escluso la natura retributiva.In continuità si sono pronunciate le Sezioni Unite con le già citate sentenze n.6928/2018, avente ad oggetto specifico il credito derivante dal riscattodell’intera posizione contributiva di un lavoratore affluita ad un fondo pensioneintegrativo in liquidazione, e la n. 16084/2021 cit., in cui in controversia vi erail trattamento pensionistico erogato dal medesimo fondo pensione inliquidazione.Numero registro generale 31838/2021 Numero di raccolta generale 26355/2026Numero sezionale 123/2026 Data pubblicazione 07/10/2026Invero, gli accantonamenti datoriali in esame non sono preordinatiall’immediato vantaggio del lavoratore, con un passaggio di ricchezza nelpatrimonio disponibile dello stesso, ma sono destinati a garantire la funzioneprevidenziale del trattamento integrativo.

L’obbligo del datore di lavoro dieffettuare i versamenti nasce da un ulteriore rapporto contrattuale, distinto dalrapporto di lavoro subordinato, finalizzato a garantire, in presenza dellecondizioni prescritte, un trattamento pensionistico aggiuntivo rispetto a quellopubblico.

Il beneficio derivante al lavoratore non è costituito dai versamentieffettuati dal datore di lavoro, ma dal trattamento integrativo che, sulla base ditali versamenti, lo stesso potrà percepire.

Se è vero che il rapporto diprevidenza integrativa ha come necessario presupposto l’esistenza di unrapporto di lavoro subordinato, tuttavia manca un nesso di corrispettività direttafra contribuzione e prestazione lavorativa, tanto che, nella fisiologia deirapporti, il lavoratore interessato non può pretendere che l’accantonamentodatoriale sia a lui corrisposto, ma solo che sia versato al fondo che poi è oneratodell’erogazione della relativa prestazione, ove maturino condizioni e requisitiprevisti.Vale, poi, aggiungere che, se il lavoratore non aderisce alla previdenzacomplementare, l’obbligazione contributiva del datore di lavoro non sussiste inquanto il presupposto dell’esistenza di quella obbligazione è appunto l’adesionedel lavoratore al fondo pensione.L’opzione ermeneutica qui ribadita è stata, già a suo tempo, influenzatadecisivamente dalla giurisprudenza costituzionale che, a partire da Corte cost.n. 421/1995, ha ritenuto che, dopo la legge delega n. 421/92, attuata dal d.lgs.n. 124/93, «le contribuzioni degli imprenditori al finanziamento dei fondi nonpossono più definirsi "emolumenti retributivi con funzione previdenziale", masono strutturalmente contributi di natura previdenziale», potendo e dovendoformare oggetto soltanto di un contributo di solidarietà alla previdenza pubblica(in conformità: Corte cost. n. 178/2000; Corte cost. n. 393/2000; Corte cost.n. 191/2001; Corte cost. n. 121/2002).Numero registro generale 31838/2021 Numero di raccolta generale 26355/2026Numero sezionale 123/2026 Data pubblicazione 07/10/2026Il fatto che l’obbligo datoriale postuli l’esistenza di un rapporto di lavoro el’adesione del lavoratore ad una forma pensionistica complementare non èsufficiente a conferire al contributo datoriale una causa retributiva in sensoproprio; tale presupposto opera, piuttosto, come occasione genetica dell’obbligoaggiuntivo di fonte collettiva, non come corrispettivo immediato equiparabile aquanto versato per l’opera subordinata prestata da qualsiasi dipendentedell’impresa.La titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio in capo al lavoratore, chedestina il versamento al fondo pensione designato, non muta, quindi, lasostanza di obbligazione datoriale non retributiva.Per gli importi dovuti a tale titolo, pertanto, ove non versati dal datore di lavoro,non può essere riconosciuto il privilegio ai sensi e per gli effetti dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c.Per completezza espositiva, occorre a tal proposito rammentare che, pergiurisprudenza pacifica, alle contribuzioni dei datori di lavoro ai fondi diprevidenza complementare non è neanche applicabile il regime del privilegioprevisto dagli artt. 2753 e 2754 c.c., operante esclusivamente per i contributidella previdenza sociale obbligatoria (in argomento, diffusamente, Cass., Sez.Un., n. 16084/2021 cit.).8.

La suddivisione affermata, oltre che nella sostanza giuridica ed economicadella vicenda disciplinata, trova conferma nell’art. 16 dello stesso d.lgs. n.252/2005 che regola il trattamento contributivo dei versamenti alla previdenzacomplementare.Mentre per «tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate aprevidenza complementare, a carico del lavoratore», resta fermo«l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio diappartenenza», di contro, «sulle contribuzioni o somme a carico del datore dilavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR,destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare diNumero registro generale 31838/2021 Numero di raccolta generale 26355/2026Numero sezionale 123/2026 Data pubblicazione 07/10/2026cui all'articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166».Quindi, le quote di retribuzione destinate alla previdenza complementare dovutedal lavoratore restano soggette alla contribuzione ordinaria nel regimeobbligatorio, invece sulle contribuzioni dovute dal datore di lavoro, purdestinate alla comune finalità di previdenza complementare, è applicato uncontributo di solidarietà nella misura del 10 per cento.Nel diritto positivo trova riscontro la suddivisione: da una parte, le somme acarico del lavoratore costituiscono retribuzione e quindi vengono assoggettateal regime contributivo che è previsto per ogni emolumento retributivo;dall’altra, vi sono le somme a carico del datore di lavoro, assoggettate a unregime diverso e peculiare rappresentato dal contributo di solidarietà del 10 percento.Tale disciplina si giustifica perché la destinazione previdenziale complementarenon muta la natura retributiva delle somme a carico del lavoratore, mentre peri contributi datoriali il legislatore ha previsto un regime speciale, sostitutivo dellacontribuzione ordinaria e funzionale al sostegno del secondo pilastroprevidenziale, secondo le indicazioni promananti anche dalla giurisprudenzacostituzionale poc’anzi richiamata.Se la stessa legge tiene separato, sul piano così rilevante del regime dellacontribuzione pubblica, da una parte quanto è a carico del lavoratore e dall’altraquanto è a carico del datore, riconoscendo l’ontologica diversità delle poste, nonvi è ragione per imporre in sede concorsuale una omogeneità della natura delcredito che lo stesso sistema positivo non conosce.9.

Con le precisazioni svolte, può essere condiviso l’orientamento espresso daquesta Corte con le citate sentenze n. 16116/2023 e n. 18477/2023, entrambeaventi come oggetto specifico crediti per il TFR conferito dal lavoratore ad unfondo complementare (in precedenza, v. anche Cass., Sez.

Lav., 15 febbraioNumero registro generale 31838/2021 Numero di raccolta generale 26355/2026Numero sezionale 123/2026 Data pubblicazione 07/10/20262019, n. 4626 e Cass., Sez.

I, 10 settembre 2021, n. 24510), le quali hannomisurato la complessa tematica sul campo delle procedure d’insolvenza.La premessa è che il fallimento del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 78, secondocomma l. fall. (attualmente: art. 183, comma 2, Codice della crisi d’impresa edell’insolvenza), comporta lo scioglimento del contratto di mandato con cuiquesti abbia assunto nei confronti del lavoratore l’obbligo di accantonare eversare al fondo le risorse di matrice retributiva destinate alla previdenzacomplementare, e cioè le quote trattenute sulla retribuzione del lavoratore e gliaccantonamenti del TFR maturando.Salvo che dall’istruttoria emerga che le parti, nell’esercizio dell’autonomianegoziale loro riconosciuta dall’ordinamento, abbiano attuato una cessione delcredito in favore del fondo complementare, lo scioglimento del rapporto dimandato determina il ripristino della titolarità, in capo al lavoratore, dellalegittimazione ad insinuarsi nello stato passivo per il recupero delle somme,aventi natura retributiva, non versate dal datore di lavoro al fondo designato.Resta invece fermo che, quando il datore di lavoro effettui regolarmente ilversamento delle somme al fondo complementare – si tratti di accantonamentidel TFR maturando o di contributi a carico del lavoratore ovvero di contributi acarico del datore - il rapporto giuridico che si alimenta, una volta attuato ilvincolo di destinazione, è quello instaurato direttamente tra detto fondo e illavoratore «aderente»; pertanto, le «prestazioni» di cui egli è «beneficiario» ecreditore nei confronti del fondo pensione hanno natura di diritto a unaprestazione previdenziale, frutto dell’investimento confluito in «posizioniindividuali costituite presso le forme pensionistiche complementari», suscettibilidi «portabilità» e «riscatto».10.

L’esegesi accolta, che riconosce il privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1,c.c., ai crediti derivanti dalle somme non versate dal datore di lavoro per icontributi trattenuti sulla retribuzione del lavoratore e per gli accantonamentidel TFR conferito al fondo, appare imposta anche dal fine di evitare irragionevolidisparità di trattamento.Numero registro generale 31838/2021 Numero di raccolta generale 26355/2026Numero sezionale 123/2026 Data pubblicazione 07/10/2026Occorre, infatti, scongiurare l’evenienza che il lavoratore che destina il TFR euna quota parte della sua retribuzione alla previdenza complementare vengaprivato di quel privilegio invece riconosciuto al dipendente della stessa impresa,insinuato nella medesima procedura fallimentare, che non abbia effettuato talescelta per analoghe poste creditorie.Una diversa interpretazione, oltre ad ingenerare dubbi di legittimitàcostituzionale per la possibile violazione dell’art. 3 Cost., arrecherebbe, per lasua portata disincentivante, un vulnus alla ratio che anima l’intera disciplina disostegno alla previdenza complementare.La medesima disparità di trattamento non è invece ipotizzabile rispetto alcontributo gravante sul datore di lavoro, per il quale è stata esclusa la naturaretributiva e, con essa, il correlativo privilegio.

Se il lavoratore non aderisce allaprevidenza complementare, infatti, tale contributo non è dovuto; rispetto aquesta specifica posta, dunque, l’ipotesi del lavoratore non aderente non puòfungere da tertium comparationis, perché non è omogenea la condizione dipartenza.11.

Dal punto di vista della coerenza sistematica, occorre sottolineare chel’eventuale perdita dei contributi a carico del datore di lavoro, sprovvisti diprivilegio, risulta comunque oggetto di tutela ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 27gennaio 1992, n. 80, quale norma di salvaguardia a chiusura delle disposizioniin materia adottata in attuazione dell’art. 8 della direttiva 80/987/CEE, la qualeprevedeva che gli Stati membri garantissero le misure necessarie per tutelaregli interessi dei lavoratori in caso di insolvenza dei datori di lavoro, per quantoriguarda i diritti derivanti da prestazioni previste dai «regimi complementari diprevidenza».Proprio contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento daparte dei datori di lavoro sottoposti a procedura concorsuale dei contributidovuti per forme di previdenza complementare è stato istituito presso l'Istitutonazionale della previdenza sociale un apposito [OSCURATO:PERSONA] di garanzia (v. art. 5,comma 1, d.lgs. n. 80/1992).Numero registro generale 31838/2021 Numero di raccolta generale 26355/2026Numero sezionale 123/2026 Data pubblicazione 07/10/2026In base al comma 2 dell’art. 5, nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parzialeversamento dei contributi ad opera del datore di lavoro, non possa esserecorrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, «ove ilsuo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delleprocedure indicate al comma 1, può richiedere al [OSCURATO:PERSONA] di garanzia di integrarepresso la gestione di previdenza complementare interessata i contributirisultanti omessi».Il comma 3 aggiunge: «[OSCURATO:PERSONA] è surrogato di diritto al lavoratore perl'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2».Dalla disciplina richiamata si ricava, oltre alla speciale forma di garanziapubblica per i mancati versamenti alla previdenza complementare del datore dilavoro insolvente, la conferma - di decisivo rilievo sistematico già segnalatodalla giurisprudenza di questa Corte - che l’inadempimento datoriale legittimail lavoratore ad insinuarsi nel passivo del fallimento, quale passaggio ineludibileper richiedere l’intervento integrativo del [OSCURATO:PERSONA] di garanzia per i contributiomessi (come pure confermato dalla prassi amministrativa, v. circolare INPS n.23 del 22 febbraio 2008).Infatti, dal testo delle disposizioni emerge con chiarezza che il lavoratore ècreditore e ha diritto di vedere riconosciute le pretese derivanti dal mancatoversamento dei contributi alla previdenza complementare in sede concorsuale.In caso di insoddisfazione totale o parziale nell’ambito della procedura diriferimento, egli può chiedere l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] di garanzia per integrarepresso il fondo pensione cui aderisce i contributi omessi.

Si tratta dunque di undiritto di cui è titolare il lavoratore nei confronti del datore di lavoro, tanto che,in caso di fallimento di quest’ultimo, è mera facoltà del lavoratore richiederel’intervento del [OSCURATO:PERSONA] di garanzia; ove detto [OSCURATO:PERSONA] effettui il pagamento pressola gestione di previdenza complementare interessata, «è surrogato di diritto allavoratore per l’equivalente dei contributi omessi» (cfr. Cass. n. 16116/2023cit.).Numero registro generale 31838/2021 Numero di raccolta generale 26355/2026Numero sezionale 123/2026 Data pubblicazione 07/10/202612.

Non muta i termini della questione complessiva la peculiarità dellafattispecie sottoposta all’esame del Collegio, che vede in azione la [OSCURATO:PERSONA] di Modena, la quale è già stata ammessa al passivo delsede esclusivamente del riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 1,c.c.[OSCURATO:PERSONA] ricorrente, ente paritetico istituito per attuare le previsioni delcontratto collettivo nazionale, ha agito per crediti dei lavoratori e per il privilegioad essi relativo, in virtù di accordi stipulati dalle parti sociali che la legittimavanoa riscuotere dai datori di lavoro le somme destinate al finanziamento del Fondodi previdenza complementare [OSCURATO:PERSONA].Nella giurisprudenza di questa Corte non si dubita che per gli accantonamentidovuti dai datori di lavoro nel settore dell’edilizia, costituiti da importicorrispondenti a voci retributive (come ratei di ferie, gratifica natalizia efestività), la [OSCURATO:PERSONA], chiamata ad erogarli poi ai lavoratori alle scadenzeprestabilite nella contrattazione collettiva, assume il ruolo di soggettointermediario nell’erogazione di prestazioni, che altrimenti sarebbero dovutedirettamente dal datore di lavoro in conseguenza e quale corrispettivo dellaprestazione lavorativa, tanto che «la [OSCURATO:PERSONA] ha l'obbligo di riscuotere le sommeche il datore è tenuto a versare» (in termini: Cass., Sez.

I, 25 agosto 2017, n.20390, con la giurisprudenza ivi citata: Cass. n. 26324/2006; n. 6869/2012; n.10140/2014; cui adde: Cass. n. 670/2018).La stessa giurisprudenza ha cura di precisare che diverso è il caso dei contributidiretti a dotare le Casse delle disponibilità economiche necessarie per ilconseguimento dei loro fini istituzionali, contributi che esulano dall’oggetto dellacontroversia all’attenzione del Collegio e per i quali i precedenti richiamatiescludono l’applicabilità del privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.Nella specie, è pacifica la legittimazione del soggetto collettivamente deputatodalle parti sociali alla riscossione e al successivo riversamento al [OSCURATO:PERSONA],tanto che la [OSCURATO:PERSONA], senza gravame sul punto, è stata ammessa al passivofallimentare per l’intero credito.

Tale legittimazione non determina, tuttavia,Numero registro generale 31838/2021 Numero di raccolta generale 26355/2026Numero sezionale 123/2026 Data pubblicazione 07/10/2026un’omogeneizzazione del titolo sostanziale degli importi da esigere: nelconcorso, il rango del credito segue la causa originaria della singola postacreditoria.13.

Da ultimo, occorre dare conto del monito formulato dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 154 del 15 luglio 2021.La Corte ha dovuto affrontare il dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 8d.lgs. n. 252/2005, in particolare nella parte in cui non sarebbe stata attuata laprevisione della legge di delegazione n. 243/2004, contenuta nell’art. 1, comma2, lettera e, n. 8, che aveva assegnato al legislatore delegato il compito di«definire le modalità e i criteri per garantire la contitolarità in capo ai fondipensione e agli iscritti del diritto alla contribuzione e del diritto al Trattamentodi fine rapporto (TFR) versati».[OSCURATO:PERSONA] delle leggi, dopo aver ricordato la giurisprudenza di questa Corte cheimpone di accertare di volta in volta se il conferimento del TFR sottenda lacessione di un credito futuro o una delegazione di pagamento (Cass. n.4626/2019 cit.), ha dichiarato inammissibili tutte le questioni sollevate dalgiudice rimettente, imputando al medesimo, in particolare, di aver prospettato«lo snaturamento della delega nella sua interezza, senza, tuttavia, dar contodelle più ampie finalità impresse alla riforma, volta a incrementare i flussi difinanziamento destinati alle forme pensionistiche complementari e a garantireuna più elevata copertura previdenziale, in modo da affiancare il sistemaobbligatorio pubblico, in attuazione dei princìpi enunciati dall’art. 38 Cost.»,evocando così la propria giurisprudenza richiamata anche in questa sede.Tuttavia, la Corte costituzionale non ha mancato di osservare che «la materia,assai rilevante sul piano delle attese sinergie fra mutualità volontaria e regimepensionistico pubblico, dovrebbe essere oggetto di una più attenta sistemazioneda parte del legislatore, chiamato a risolvere le aporie che pur emergono dallequestioni oggi scrutinate».Il legislatore è di recente intervenuto con l’art. 1, commi 199-205, della legge30 dicembre 2025, n. 199, modificando anche l’art. 8 del d.lgs. n. 252/2005.Numero registro generale 31838/2021 Numero di raccolta generale 26355/2026Numero sezionale 123/2026 Data pubblicazione 07/10/2026Le innovazioni riguardano diversi profili relativi ai meccanismi di adesione alleforme di previdenza complementare, al finanziamento, alla circolazione delleposizioni individuali e alla disciplina delle prestazioni, ma non affrontanodirettamente la questione sottoposta all’esame di questa Corte.L’intervento conferma, piuttosto, la scelta ordinamentale di sostegno epromozione della previdenza complementare, secondo una direttrice diaccentuata canalizzazione delle risorse verso il secondo pilastro, facendo pernosulla capacità di finanziamento degli accantonamenti per il trattamento di finerapporto dei lavoratori.14.

Alla stregua di tutte le considerazioni esposte, ai sensi dell’art. 384, comma1, c.p.c., deve essere enunciato il seguente principio di diritto:«Nell’ambito di applicazione del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ai fini delriconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c. nelle procedureconcorsuali, ove il datore di lavoro insolvente non abbia eseguito i versamentidovuti alla previdenza complementare, conservano natura retributiva i creditiderivanti dal mancato versamento dei contributi a carico del lavoratore e degliaccantonamenti del TFR maturando destinati a forme pensionistichecomplementari; non hanno invece natura retributiva, e non sono assistiti dalprivilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c., i crediti derivanti dal mancatoversamento dei contributi a carico del datore di lavoro».15.

Sulla base del principio enunciato, il ricorso deve essere accolto nei sensiprecisati dalla motivazione che precede, con cassazione del decreto impugnatoe rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito:previa individuazione quantitativa delle singole fonti del credito già ammesso alpassivo del fallimento, riconoscerà il privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c., aicrediti derivanti dalle somme non versate dall’impresa edile [OSCURATO:SOCIETA]per gli importi trattenuti sulla retribuzione dei lavoratori e per i conferimenti delTFR da costoro destinati al [OSCURATO:PERSONA] pensione [OSCURATO:PERSONA], restando invece esclusoNumero registro generale 31838/2021 Numero di raccolta generale 26355/2026Numero sezionale 123/2026 Data pubblicazione 07/10/2026tale privilegio per i crediti derivanti dall’omesso versamento dei contributi acarico dell’impresa.Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinviaal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, in data14 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]. est.[OSCURATO:PERSONA]Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte cost. n. 319/2001).Dopo il primo intervento attuato con il d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, recante la«Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’articolo 3,comma 1, lettera v, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», la riforma del 2005è stata letta anche in dottrina come una stagione di consolidamento di unmodello fondato sulla concorrenzialità delle forme pensionistiche, in una fase incui vi era l’esigenza di compensare la riduzione di effettività della tutelaprevidenziale pubblica con un secondo pilastro, nell’ambito di un sistemaunitario.4.2. Sin dal comma 1 dell’art. 1, d.lgs. n. 252/2005, si conferma che la disciplinadelle forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionisticicomplementari del sistema obbligatorio, ha il «fine di assicurare più elevatilivelli di copertura previdenziale», in continuità con quanto già sancito dall’art.1 del precedente d.lgs. n. 124/1993.Per quanto è utile trarre dal vasto articolato del d.lgs. n. 252/2005 ai fini chequi rilevano, tra i destinatari delle forme pensionistiche complementari vi sonoin primo luogo i lavoratori dipendenti, sia privati, sia pubblici, che possonoaderire in modo individuale o collettivo (art. 2, comma 1, lettera a). Le formepensionistiche possono essere istituite da contratti e accordi collettivi, ancheaziendali, e tali fonti stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo lalibertà di adesione individuale (art. 3, commi 1 e 3).In ordine ai canali di finanziamento, e con specifico riferimento alle formeistituite dalla contrattazione collettiva dei lavoratori dipendenti, esso può esseredi lavoro e attraverso il conferimento del trattamento di fine rapportomaturando (art. 8, comma 1). Sono queste le risorse che i fondi gestisconosecondo le modalità previste dall'art. 6 e che costituiscono la provvista delleprestazioni erogate a norma del successivo art. 11 del decreto.Numero registro generale 31838/2021 Numero di raccolta generale 26355/2026Numero sezionale 123/2026 Data pubblicazione 07/10/2026della contribuzione a loro carico, le modalità e la misura minima dellacontribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possonoessere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi; gli accordi possono anchestabilire «la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenzacomplementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale» (art. 8,comma 2). I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sonodeducibili dal reddito complessivo entro un tetto massimo (art. 8, comma 4).Il conferimento del TFR maturando comporta l’adesione alle formepensionistiche complementari e può avvenire con modalità esplicite o conmodalità tacite (art. 8, comma 7). L’adesione realizzata tramite il soloconferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l’obbligo dellacontribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro (art. 8, comma 10).Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità diaccesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dall’art. 11 del d.lgs.citato. Il comma 2 vincola la partecipazione individuale fino alla maturazionedei requisiti per la riscossione delle prestazioni pensionistiche, ma il comma 7lascia la facoltà di ottenere anticipazioni della posizione individuale maturata.Inoltre, è fatta salva la previsione statutaria o regolamentare del [OSCURATO:PERSONA] dellapossibilità di riscatto della posizione individuale (art. 14, comma 1), e, ancheper incentivare la partecipazione dei lavoratori, è prevista la cd. «portabilità»dell'intera posizione individuale, e cioè la facoltà del suo trasferimento adun'altra forma di previdenza complementare (art. 14, comma 6).L’art. 16 del decreto legislativo regola il regime contributivo dei versamenti allaprevidenza complementare mentre l’art. 17 si occupa del regime tributarioagevolato delle forme pensionistiche complementari.5. In questo quadro, occorre evidenziare che l’art. 8, comma 1, d.lgs. n.252/2005, testualmente prevede che il finanziamento delle formepensionistiche complementari possa essere attuato «mediante il versamento diNumero registro generale 31838/2021 Numero di raccolta generale 26355/2026Numero sezionale 123/2026 Data pubblicazione 07/10/2026contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente eLa disposizione non contempla una fonte unitaria e indifferenziata difinanziamento della previdenza complementare, ma distingue espressamentetre canali. La tripartizione non è meramente descrittiva ma riflette la diversagenesi giuridico-economica delle singole poste, originate da rapporti obbligatoriconcorrenti.Unica è solo la destinazione finale delle somme che, nella fisiologia dei rapporti,alimentano la previdenza complementare del lavoratore.Tuttavia, nel caso di inadempimento datoriale, occorre tenere conto della fontedi ciascun credito, che implica un diverso regime giuridico quanto a natura,retributiva o meno, delle somme pretese e conseguente collocazioneconcorsuale.Pertanto, vanno distinti: a) i crediti derivanti dal mancato versamento degliaccantonamenti del TFR maturando, che il lavoratore abbia deciso di destinaread un fondo complementare; b) i crediti derivanti dal mancato versamento deicontributi a carico del lavoratore, che sempre volontariamente abbia deliberatodi far confluire nel fondo; c) i crediti derivanti dal mancato versamento deicontributi a carico del datore di lavoro e nascenti da obblighi derivanti dallacontrattazione collettiva istitutiva di forme di previdenza complementare.6. In tale prospettiva non è dubitabile che, in coerenza con una consolidatagiurisprudenza, le somme che il datore è obbligato ad accantonare ai sensidell’art. 2120 c.c. e che il lavoratore ha scelto di conferire a forme di previdenzacomplementare abbiano natura retributiva.Il trattamento di fine rapporto, infatti, ha «carattere retributivo esinallagmatico» e «costituisce istituto di retribuzione differita» (così Cass., Sez.Lav., 22 settembre 2011 n. 19291; v. anche Cass., Sez. Lav., 5 agosto 2005,n. 16549, secondo cui il TFR costituisce un istituto di retribuzione differita chematura anno per anno attraverso il meccanismo dell'accantonamento e dellaNumero registro generale 31838/2021 Numero di raccolta generale 26355/2026Numero sezionale 123/2026 Data pubblicazione 07/10/2026rivalutazione; Cass., Sez. I, 17 dicembre 2003, n. 19309, parla di quota differitadella retribuzione, condizionata sospensivamente, quanto alla riscossione, dallarisoluzione del rapporto di lavoro). Il diritto al trattamento di fine rapporto exart. 2120 c.c. matura progressivamente in ragione dell'accantonamentoannuale, mentre soltanto l'esigibilità del credito è rinviata al momento dellacessazione del rapporto.Anche secondo la Corte costituzionale, il TFR, per la sua struttura, costituisceuna prestazione di natura retributiva con funzione in senso lato previdenziale,perché destinata a realizzare un risparmio forzoso, in modo che la disponibilitàdelle somme sia poi utile ad assistere il lavoratore nelle fasi critiche che seguonola cessazione del rapporto di lavoro (v. Corte cost. n. 258/2022; Corte cost. n.159/2019). Pure questa Corte si esprime nei termini di una prestazione dinatura retributiva con «funzione in senso lato previdenziale» (Cass., Sez. Un.,21 aprile 1989, n. 1891; Cass., 9 novembre 1990, n. 10806).Così come per il TFR, non può negarsi che anche i contributi a carico dellavoratore, che questi abbia deciso di destinare alla previdenza complementare,autorizzando il datore di lavoro a versare le somme corrispondenti allapercentuale stabilita direttamente al fondo pensione indicato, costituiscano unaquota della retribuzione, sebbene anch’essa destinata ad una funzioneprevidenziale.La quota, quale parte della retribuzione, è originariamente in diretta relazionesinallagmatica con la prestazione lavorativa e laddove il lavoratore nonaderisse, liberamente e volontariamente, alla previdenza complementare quellasomma sarebbe comunque dovuta, quale corrispettivo che ha la sua fonteimmediata nel contratto di lavoro.Nel caso in cui il dipendente aderisca e il datore, pur trattenendo in busta pagail contributo a carico del lavoratore, non provveda al versamento al fondopensione indicato, nel momento patologico in cui si realizza l’inadempimentoviene in rilievo l’ontologica natura retributiva della risorsa che il datore non haprovveduto a trasferire.Numero registro generale 31838/2021 Numero di raccolta generale 26355/2026Numero sezionale 123/2026 Data pubblicazione 07/10/2026Sino a quando il vincolo di destinazione impresso con l’adesione del lavoratorealla previdenza complementare non è attuato mediante il versamento datorialeal fondo pensione, la causa retributiva della provvista non viene meno e la quotaa carico del lavoratore resta una porzione di retribuzione già maturata, soggettaalla tutela privilegiata che le è propria.Pertanto, sia per gli accantonamenti del TFR sia per i contributi a carico dellavoratore, mancando il versamento da parte del datore di lavoro, i crediti chene derivano conservano la natura retributiva e ad essi dev’essere attribuito ilprivilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c.7. A diverso esito conduce l’indagine in ordine ai crediti derivanti dal mancatoversamento dei contributi a forme di previdenza complementare a carico deldatore di lavoro.Tale contributo ha la sua fonte nell’obbligo assunto dal datore sulla base dellacontrattazione collettiva, in relazione all’adesione del lavoratore alla previdenzacomplementare. Si tratta di somme aggiuntive, che il datore di lavoro si obbligaa versare al fondo pensione in ragione di un ulteriore rapporto contrattuale difonte collettiva.Rispetto a tali somme valgono le argomentazioni già utilizzate da questa Corte,a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4684/2015 cit., la quale, finanche per ilcontesto normativo antecedente al d.lgs. n. 124/1993 e sebbene ai fini delcomputo degli accantonamenti alla previdenza complementare nella base dicalcolo delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, ne harecisamente escluso la natura retributiva.In continuità si sono pronunciate le Sezioni Unite con le già citate sentenze n.6928/2018, avente ad oggetto specifico il credito derivante dal riscattodell’intera posizione contributiva di un lavoratore affluita ad un fondo pensioneintegrativo in liquidazione, e la n. 16084/2021 cit., in cui in controversia vi erail trattamento pensionistico erogato dal medesimo fondo pensione inliquidazione.Numero registro generale 31838/2021 Numero di raccolta generale 26355/2026Numero sezionale 123/2026 Data pubblicazione 07/10/2026Invero, gli accantonamenti datoriali in esame non sono preordinatiall’immediato vantaggio del lavoratore, con un passaggio di ricchezza nelpatrimonio disponibile dello stesso, ma sono destinati a garantire la funzioneprevidenziale del trattamento integrativo. L’obbligo del datore di lavoro dieffettuare i versamenti nasce da un ulteriore rapporto contrattuale, distinto dalrapporto di lavoro subordinato, finalizzato a garantire, in presenza dellecondizioni prescritte, un trattamento pensionistico aggiuntivo rispetto a quellopubblico. Il beneficio derivante al lavoratore non è costituito dai versamentieffettuati dal datore di lavoro, ma dal trattamento integrativo che, sulla base ditali versamenti, lo stesso potrà percepire. Se è vero che il rapporto diprevidenza integrativa ha come necessario presupposto l’esistenza di unrapporto di lavoro subordinato, tuttavia manca un nesso di corrispettività direttafra contribuzione e prestazione lavorativa, tanto che, nella fisiologia deirapporti, il lavoratore interessato non può pretendere che l’accantonamentodatoriale sia a lui corrisposto, ma solo che sia versato al fondo che poi è oneratodell’erogazione della relativa prestazione, ove maturino condizioni e requisitiprevisti.Vale, poi, aggiungere che, se il lavoratore non aderisce alla previdenzacomplementare, l’obbligazione contributiva del datore di lavoro non sussiste inquanto il presupposto dell’esistenza di quella obbligazione è appunto l’adesionedel lavoratore al fondo pensione.L’opzione ermeneutica qui ribadita è stata, già a suo tempo, influenzatadecisivamente dalla giurisprudenza costituzionale che, a partire da Corte cost.n. 421/1995, ha ritenuto che, dopo la legge delega n. 421/92, attuata dal d.lgs.n. 124/93, «le contribuzioni degli imprenditori al finanziamento dei fondi nonpossono più definirsi "emolumenti retributivi con funzione previdenziale", masono strutturalmente contributi di natura previdenziale», potendo e dovendoformare oggetto soltanto di un contributo di solidarietà alla previdenza pubblica(in conformità: Corte cost. n. 178/2000; Corte cost. n. 393/2000; Corte cost.n. 191/2001; Corte cost. n. 121/2002).Numero registro generale 31838/2021 Numero di raccolta generale 26355/2026Numero sezionale 123/2026 Data pubblicazione 07/10/2026Il fatto che l’obbligo datoriale postuli l’esistenza di un rapporto di lavoro el’adesione del lavoratore ad una forma pensionistica complementare non èsufficiente a conferire al contributo datoriale una causa retributiva in sensoproprio; tale presupposto opera, piuttosto, come occasione genetica dell’obbligoaggiuntivo di fonte collettiva, non come corrispettivo immediato equiparabile aquanto versato per l’opera subordinata prestata da qualsiasi dipendentedell’impresa.La titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio in capo al lavoratore, chedestina il versamento al fondo pensione designato, non muta, quindi, lasostanza di obbligazione datoriale non retributiva.Per gli importi dovuti a tale titolo, pertanto, ove non versati dal datore di lavoro,non può essere riconosciuto il privilegio ai sensi e per gli effetti dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c.Per completezza espositiva, occorre a tal proposito rammentare che, pergiurisprudenza pacifica, alle contribuzioni dei datori di lavoro ai fondi diprevidenza complementare non è neanche applicabile il regime del privilegioprevisto dagli artt. 2753 e 2754 c.c., operante esclusivamente per i contributidella previdenza sociale obbligatoria (in argomento, diffusamente, Cass., Sez.Un., n. 16084/2021 cit.).8. La suddivisione affermata, oltre che nella sostanza giuridica ed economicadella vicenda disciplinata, trova conferma nell’art. 16 dello stesso d.lgs. n.252/2005 che regola il trattamento contributivo dei versamenti alla previdenzacomplementare.Mentre per «tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate aprevidenza complementare, a carico del lavoratore», resta fermo«l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio diappartenenza», di contro, «sulle contribuzioni o somme a carico del datore dilavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR,destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare diNumero registro generale 31838/2021 Numero di raccolta generale 26355/2026Numero sezionale 123/2026 Data pubblicazione 07/10/2026cui all'articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166».Quindi, le quote di retribuzione destinate alla previdenza complementare dovutedal lavoratore restano soggette alla contribuzione ordinaria nel regimeobbligatorio, invece sulle contribuzioni dovute dal datore di lavoro, purdestinate alla comune finalità di previdenza complementare, è applicato uncontributo di solidarietà nella misura del 10 per cento.Nel diritto positivo trova riscontro la suddivisione: da una parte, le somme acarico del lavoratore costituiscono retribuzione e quindi vengono assoggettateal regime contributivo che è previsto per ogni emolumento retributivo;dall’altra, vi sono le somme a carico del datore di lavoro, assoggettate a unregime diverso e peculiare rappresentato dal contributo di solidarietà del 10 percento.Tale disciplina si giustifica perché la destinazione previdenziale complementarenon muta la natura retributiva delle somme a carico del lavoratore, mentre peri contributi datoriali il legislatore ha previsto un regime speciale, sostitutivo dellacontribuzione ordinaria e funzionale al sostegno del secondo pilastroprevidenziale, secondo le indicazioni promananti anche dalla giurisprudenzacostituzionale poc’anzi richiamata.Se la stessa legge tiene separato, sul piano così rilevante del regime dellacontribuzione pubblica, da una parte quanto è a carico del lavoratore e dall’altraquanto è a carico del datore, riconoscendo l’ontologica diversità delle poste, nonvi è ragione per imporre in sede concorsuale una omogeneità della natura delcredito che lo stesso sistema positivo non conosce.9. Con le precisazioni svolte, può essere condiviso l’orientamento espresso daquesta Corte con le citate sentenze n. 16116/2023 e n. 18477/2023, entrambeaventi come oggetto specifico crediti per il TFR conferito dal lavoratore ad unfondo complementare (in precedenza, v. anche Cass., Sez. Lav., 15 febbraioNumero registro generale 31838/2021 Numero di raccolta generale 26355/2026Numero sezionale 123/2026 Data pubblicazione 07/10/20262019, n. 4626 e Cass., Sez. I, 10 settembre 2021, n. 24510), le quali hannomisurato la complessa tematica sul campo delle procedure d’insolvenza.La premessa è che il fallimento del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 78, secondocomma l. fall. (attualmente: art. 183, comma 2, Codice della crisi d’impresa edell’insolvenza), comporta lo scioglimento del contratto di mandato con cuiquesti abbia assunto nei confronti del lavoratore l’obbligo di accantonare eversare al fondo le risorse di matrice retributiva destinate alla previdenzacomplementare, e cioè le quote trattenute sulla retribuzione del lavoratore e gliaccantonamenti del TFR maturando.Salvo che dall’istruttoria emerga che le parti, nell’esercizio dell’autonomianegoziale loro riconosciuta dall’ordinamento, abbiano attuato una cessione delcredito in favore del fondo complementare, lo scioglimento del rapporto dimandato determina il ripristino della titolarità, in capo al lavoratore, dellalegittimazione ad insinuarsi nello stato passivo per il recupero delle somme,aventi natura retributiva, non versate dal datore di lavoro al fondo designato.Resta invece fermo che, quando il datore di lavoro effettui regolarmente ilversamento delle somme al fondo complementare – si tratti di accantonamentidel TFR maturando o di contributi a carico del lavoratore ovvero di contributi acarico del datore - il rapporto giuridico che si alimenta, una volta attuato ilvincolo di destinazione, è quello instaurato direttamente tra detto fondo e illavoratore «aderente»; pertanto, le «prestazioni» di cui egli è «beneficiario» ecreditore nei confronti del fondo pensione hanno natura di diritto a unaprestazione previdenziale, frutto dell’investimento confluito in «posizioniindividuali costituite presso le forme pensionistiche complementari», suscettibilidi «portabilità» e «riscatto».10. L’esegesi accolta, che riconosce il privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1,c.c., ai crediti derivanti dalle somme non versate dal datore di lavoro per icontributi trattenuti sulla retribuzione del lavoratore e per gli accantonamentidel TFR conferito al fondo, appare imposta anche dal fine di evitare irragionevolidisparità di trattamento.Numero registro generale 31838/2021 Numero di raccolta generale 26355/2026Numero sezionale 123/2026 Data pubblicazione 07/10/2026Occorre, infatti, scongiurare l’evenienza che il lavoratore che destina il TFR euna quota parte della sua retribuzione alla previdenza complementare vengaprivato di quel privilegio invece riconosciuto al dipendente della stessa impresa,insinuato nella medesima procedura fallimentare, che non abbia effettuato talescelta per analoghe poste creditorie.Una diversa interpretazione, oltre ad ingenerare dubbi di legittimitàcostituzionale per la possibile violazione dell’art. 3 Cost., arrecherebbe, per lasua portata disincentivante, un vulnus alla ratio che anima l’intera disciplina disostegno alla previdenza complementare.La medesima disparità di trattamento non è invece ipotizzabile rispetto alcontributo gravante sul datore di lavoro, per il quale è stata esclusa la naturaretributiva e, con essa, il correlativo privilegio. Se il lavoratore non aderisce allaprevidenza complementare, infatti, tale contributo non è dovuto; rispetto aquesta specifica posta, dunque, l’ipotesi del lavoratore non aderente non puòfungere da tertium comparationis, perché non è omogenea la condizione dipartenza.11. Dal punto di vista della coerenza sistematica, occorre sottolineare chel’eventuale perdita dei contributi a carico del datore di lavoro, sprovvisti diprivilegio, risulta comunque oggetto di tutela ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 27gennaio 1992, n. 80, quale norma di salvaguardia a chiusura delle disposizioniin materia adottata in attuazione dell’art. 8 della direttiva 80/987/CEE, la qualeprevedeva che gli Stati membri garantissero le misure necessarie per tutelaregli interessi dei lavoratori in caso di insolvenza dei datori di lavoro, per quantoriguarda i diritti derivanti da prestazioni previste dai «regimi complementari diprevidenza».Proprio contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento daparte dei datori di lavoro sottoposti a procedura concorsuale dei contributidovuti per forme di previdenza complementare è stato istituito presso l'Istitutonazionale della previdenza sociale un apposito [OSCURATO:PERSONA] di garanzia (v. art. 5,comma 1, d.lgs. n. 80/1992).Numero registro generale 31838/2021 Numero di raccolta generale 26355/2026Numero sezionale 123/2026 Data pubblicazione 07/10/2026In base al comma 2 dell’art. 5, nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parzialeversamento dei contributi ad opera del datore di lavoro, non possa esserecorrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, «ove ilsuo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delleprocedure indicate al comma 1, può richiedere al [OSCURATO:PERSONA] di garanzia di integrarepresso la gestione di previdenza complementare interessata i contributirisultanti omessi».Il comma 3 aggiunge: «[OSCURATO:PERSONA] è surrogato di diritto al lavoratore perl'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2».Dalla disciplina richiamata si ricava, oltre alla speciale forma di garanziapubblica per i mancati versamenti alla previdenza complementare del datore dilavoro insolvente, la conferma - di decisivo rilievo sistematico già segnalatodalla giurisprudenza di questa Corte - che l’inadempimento datoriale legittimail lavoratore ad insinuarsi nel passivo del fallimento, quale passaggio ineludibileper richiedere l’intervento integrativo del [OSCURATO:PERSONA] di garanzia per i contributiomessi (come pure confermato dalla prassi amministrativa, v. circolare INPS n.23 del 22 febbraio 2008).Infatti, dal testo delle disposizioni emerge con chiarezza che il lavoratore ècreditore e ha diritto di vedere riconosciute le pretese derivanti dal mancatoversamento dei contributi alla previdenza complementare in sede concorsuale.In caso di insoddisfazione totale o parziale nell’ambito della procedura diriferimento, egli può chiedere l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] di garanzia per integrarepresso il fondo pensione cui aderisce i contributi omessi. Si tratta dunque di undiritto di cui è titolare il lavoratore nei confronti del datore di lavoro, tanto che,in caso di fallimento di quest’ultimo, è mera facoltà del lavoratore richiederel’intervento del [OSCURATO:PERSONA] di garanzia; ove detto [OSCURATO:PERSONA] effettui il pagamento pressola gestione di previdenza complementare interessata, «è surrogato di diritto allavoratore per l’equivalente dei contributi omessi» (cfr. Cass. n. 16116/2023cit.).Numero registro generale 31838/2021 Numero di raccolta generale 26355/2026Numero sezionale 123/2026 Data pubblicazione 07/10/202612. Non muta i termini della questione complessiva la peculiarità dellafattispecie sottoposta all’esame del Collegio, che vede in azione la [OSCURATO:PERSONA] di Modena, la quale è già stata ammessa al passivo delsede esclusivamente del riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 1,c.c.[OSCURATO:PERSONA] ricorrente, ente paritetico istituito per attuare le previsioni delcontratto collettivo nazionale, ha agito per crediti dei lavoratori e per il privilegioad essi relativo, in virtù di accordi stipulati dalle parti sociali che la legittimavanoa riscuotere dai datori di lavoro le somme destinate al finanziamento del Fondodi previdenza complementare [OSCURATO:PERSONA].Nella giurisprudenza di questa Corte non si dubita che per gli accantonamentidovuti dai datori di lavoro nel settore dell’edilizia, costituiti da importicorrispondenti a voci retributive (come ratei di ferie, gratifica natalizia efestività), la [OSCURATO:PERSONA], chiamata ad erogarli poi ai lavoratori alle scadenzeprestabilite nella contrattazione collettiva, assume il ruolo di soggettointermediario nell’erogazione di prestazioni, che altrimenti sarebbero dovutedirettamente dal datore di lavoro in conseguenza e quale corrispettivo dellaprestazione lavorativa, tanto che «la [OSCURATO:PERSONA] ha l'obbligo di riscuotere le sommeche il datore è tenuto a versare» (in termini: Cass., Sez. I, 25 agosto 2017, n.20390, con la giurisprudenza ivi citata: Cass. n. 26324/2006; n. 6869/2012; n.10140/2014; cui adde: Cass. n. 670/2018).La stessa giurisprudenza ha cura di precisare che diverso è il caso dei contributidiretti a dotare le Casse delle disponibilità economiche necessarie per ilconseguimento dei loro fini istituzionali, contributi che esulano dall’oggetto dellacontroversia all’attenzione del Collegio e per i quali i precedenti richiamatiescludono l’applicabilità del privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.Nella specie, è pacifica la legittimazione del soggetto collettivamente deputatodalle parti sociali alla riscossione e al successivo riversamento al [OSCURATO:PERSONA],tanto che la [OSCURATO:PERSONA], senza gravame sul punto, è stata ammessa al passivofallimentare per l’intero credito. Tale legittimazione non determina, tuttavia,Numero registro generale 31838/2021 Numero di raccolta generale 26355/2026Numero sezionale 123/2026 Data pubblicazione 07/10/2026un’omogeneizzazione del titolo sostanziale degli importi da esigere: nelconcorso, il rango del credito segue la causa originaria della singola postacreditoria.13. Da ultimo, occorre dare conto del monito formulato dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 154 del 15 luglio 2021.La Corte ha dovuto affrontare il dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 8d.lgs. n. 252/2005, in particolare nella parte in cui non sarebbe stata attuata laprevisione della legge di delegazione n. 243/2004, contenuta nell’art. 1, comma2, lettera e, n. 8, che aveva assegnato al legislatore delegato il compito di«definire le modalità e i criteri per garantire la contitolarità in capo ai fondipensione e agli iscritti del diritto alla contribuzione e del diritto al Trattamentodi fine rapporto (TFR) versati».[OSCURATO:PERSONA] delle leggi, dopo aver ricordato la giurisprudenza di questa Corte cheimpone di accertare di volta in volta se il conferimento del TFR sottenda lacessione di un credito futuro o una delegazione di pagamento (Cass. n.4626/2019 cit.), ha dichiarato inammissibili tutte le questioni sollevate dalgiudice rimettente, imputando al medesimo, in particolare, di aver prospettato«lo snaturamento della delega nella sua interezza, senza, tuttavia, dar contodelle più ampie finalità impresse alla riforma, volta a incrementare i flussi difinanziamento destinati alle forme pensionistiche complementari e a garantireuna più elevata copertura previdenziale, in modo da affiancare il sistemaobbligatorio pubblico, in attuazione dei princìpi enunciati dall’art. 38 Cost.»,evocando così la propria giurisprudenza richiamata anche in questa sede.Tuttavia, la Corte costituzionale non ha mancato di osservare che «la materia,assai rilevante sul piano delle attese sinergie fra mutualità volontaria e regimepensionistico pubblico, dovrebbe essere oggetto di una più attenta sistemazioneda parte del legislatore, chiamato a risolvere le aporie che pur emergono dallequestioni oggi scrutinate».Il legislatore è di recente intervenuto con l’art. 1, commi 199-205, della legge30 dicembre 2025, n. 199, modificando anche l’art. 8 del d.lgs. n. 252/2005.Numero registro generale 31838/2021 Numero di raccolta generale 26355/2026Numero sezionale 123/2026 Data pubblicazione 07/10/2026Le innovazioni riguardano diversi profili relativi ai meccanismi di adesione alleforme di previdenza complementare, al finanziamento, alla circolazione delleposizioni individuali e alla disciplina delle prestazioni, ma non affrontanodirettamente la questione sottoposta all’esame di questa Corte.L’intervento conferma, piuttosto, la scelta ordinamentale di sostegno epromozione della previdenza complementare, secondo una direttrice diaccentuata canalizzazione delle risorse verso il secondo pilastro, facendo pernosulla capacità di finanziamento degli accantonamenti per il trattamento di finerapporto dei lavoratori.14. Alla stregua di tutte le considerazioni esposte, ai sensi dell’art. 384, comma1, c.p.c., deve essere enunciato il seguente principio di diritto:«Nell’ambito di applicazione del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ai fini delriconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c. nelle procedureconcorsuali, ove il datore di lavoro insolvente non abbia eseguito i versamentidovuti alla previdenza complementare, conservano natura retributiva i creditiderivanti dal mancato versamento dei contributi a carico del lavoratore e degliaccantonamenti del TFR maturando destinati a forme pensionistichecomplementari; non hanno invece natura retributiva, e non sono assistiti dalprivilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c., i crediti derivanti dal mancatoversamento dei contributi a carico del datore di lavoro».15. Sulla base del principio enunciato, il ricorso deve essere accolto nei sensiprecisati dalla motivazione che precede, con cassazione del decreto impugnatoe rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito:previa individuazione quantitativa delle singole fonti del credito già ammesso alpassivo del fallimento, riconoscerà il privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c., aicrediti derivanti dalle somme non versate dall’impresa edile [OSCURATO:SOCIETA]per gli importi trattenuti sulla retribuzione dei lavoratori e per i conferimenti delTFR da costoro destinati al [OSCURATO:PERSONA] pensione [OSCURATO:PERSONA], restando invece esclusoNumero registro generale 31838/2021 Numero di raccolta generale 26355/2026Numero sezionale 123/2026 Data pubblicazione 07/10/2026tale privilegio per i crediti derivanti dall’omesso versamento dei contributi acarico dell’impresa.Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinviaal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, in data14 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]. est.[OSCURATO:PERSONA]Ascola