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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04037/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 10/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAdato avviso alle parti s. svolta da í Cooliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso ?a sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che na contei mato quella dei Tribunale di Chieti e condannato il ricorrente alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione per il delitto di tentato furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla ritenuta idoneità del tentativo - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in pa:ese contrasto con ti dato normativa e con la consolidata giurisprudenza di iegittimità.

A ben vedere la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio consolidato in giurisprudenza, secondo cui in caso di furto n superrnercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere - esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce c, ero attraverso a diretta osserv,.,,ione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale - ed il conseguente intervento difensivo /..-; lrnps.:dlscoro i c.ons.lrnazione det delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, non avendo i'agente cc;nseowto, neppure momentaneamente, l'autonoma rcE: a aficL)ra USLita dalla sfera di viglIanza e di controllo del soggetto passlvo (Sez.

U , o. 52117 de n :L7/07/2014, ipg in proc.

Prevete e altro, Rv. 261186 - 01).

Nel caso in esame la Corte territoriale ha evidenziato per un verso la sussistenza di un monitoraggio idoneo ad interrompere l'azione criminosa, che ha determinato la riqualificazione della fattispecie in tentativo; per altro verso ha ritenuto che l'invocata inidoneità dell'azione debba avere carattere assoluto, il che nel caso in esame non è stato ritenuto, in quanto l'azione dell'imputato aveva già visto l'appropriazione della refurtiva nello zaino, condotta senza manifeste illogicità ritenuta idonea in uno alla fuga posta in essere.

In tal senso l'idoneità degli atti di cui all'art. 56 cod. pen. è correttamente motivata, come anche l'esclusione del reato impossibile, tesi difensiva, correttamente rifacendosi la Corte di appello a Sez. 5, n. 9254 del 15/10/2014, dep. 2015, Semeraro, Rv. 263058- 01, che afferma che a: fini della configurabilità del reato lrnpossibile, inidoneità dell'azione deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale dei mezzo usato così da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso (conf.: N. 721 del 1989 N. 5450 del 1992, N. 7630 del 2004 Rv. 228557 - 01).

Correttamente !a Corte di appello evidenzia come l'azione era assolutamente idonea e non -,-nte. 7',:-.n-et.-,».ara a cbnsentice fi.:-T.-Lbossessamento; Riievato, pertanto, che ii ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 10/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAdato avviso alle parti s. svolta da í Cooliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso ?a sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che na contei mato quella dei Tribunale di Chieti e condannato il ricorrente alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione per il delitto di tentato furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla ritenuta idoneità del tentativo - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in pa:ese contrasto con ti dato normativa e con la consolidata giurisprudenza di iegittimità. A ben vedere la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio consolidato in giurisprudenza, secondo cui in caso di furto n superrnercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere - esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce c, ero attraverso a diretta osserv,.,,ione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale - ed il conseguente intervento difensivo /..-; lrnps.:dlscoro i c.ons.lrnazione det delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, non avendo i'agente cc;nseowto, neppure momentaneamente, l'autonoma rcE: a aficL)ra USLita dalla sfera di viglIanza e di controllo del soggetto passlvo (Sez. U , o. 52117 de n :L7/07/2014, ipg in proc. Prevete e altro, Rv. 261186 - 01). Nel caso in esame la Corte territoriale ha evidenziato per un verso la sussistenza di un monitoraggio idoneo ad interrompere l'azione criminosa, che ha determinato la riqualificazione della fattispecie in tentativo; per altro verso ha ritenuto che l'invocata inidoneità dell'azione debba avere carattere assoluto, il che nel caso in esame non è stato ritenuto, in quanto l'azione dell'imputato aveva già visto l'appropriazione della refurtiva nello zaino, condotta senza manifeste illogicità ritenuta idonea in uno alla fuga posta in essere. In tal senso l'idoneità degli atti di cui all'art. 56 cod. pen. è correttamente motivata, come anche l'esclusione del reato impossibile, tesi difensiva, correttamente rifacendosi la Corte di appello a Sez. 5, n. 9254 del 15/10/2014, dep. 2015, Semeraro, Rv. 263058- 01, che afferma che a: fini della configurabilità del reato lrnpossibile, inidoneità dell'azione deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale dei mezzo usato così da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso (conf.: N. 721 del 1989 N. 5450 del 1992, N. 7630 del 2004 Rv. 228557 - 01). Correttamente !a Corte di appello evidenzia come l'azione era assolutamente idonea e non -,-nte. 7',:-.n-et.-,».ara a cbnsentice fi.:-T.-Lbossessamento; Riievato, pertanto, che ii ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa
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