CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 novembre 2023
Cassazione n. 34441/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4329/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, via Banco di [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] diMIGLIACCI GIUSEPPE C.s.n.c. eUBI [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati - avverso il decreto del Tribunale di Pisa in R.G.n.1022/2017 depositat o il28/11/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ammessa al passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in prededuzione e con riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., proponeva reclamo avverso il progetto di riparto in cui il suo credito, anziché essere soddisfatto sull’intero ricavato della procedura, veniva escluso dalla ripartizione di quanto ottenuto dalla liquidazione della massa immobiliare ed era destinato ad essere saldato soltanto in minima parte con il ricavato della massa mobiliare. Il Tribunale di Pisa rigettava il reclamo, osservando che l’art. 111-bis, comma 2, l. fall. prevede espressamente la prevalenza dei crediti ipotecari e pignoratizi sui crediti prededucibili nella distribuzione del ricavato della liquidazione della massa attiva. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, pubblicato in data 28 novembre 2017, prospettando un unico motivo di doglianza. Gli intimati fallimento di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non hanno svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 3. È opportuno rilevare, in primo luogo, l’ammissibilità del ricorso presentato a norma dell'art. 111 Cost., in quanto il provvedimento pronunciato dal tribunale in sede di reclamo avverso il decreto del giudice delegato che approva e rende esecutivo il piano di riparto è idoneo ad incidere in via definitiva e con forza di giudicato sostanziale sui diritti del creditore (v. Cass., Sez. U., 24068/2019, Cass.2493/2001). 4. Il motivo di ricorso proposto assume che il giudice di merito, escludendo il credito prededucibile dalla ripartizione del ricavato della liquidazione della massa immobiliare e di parte di quella mobiliare, abbia violato l’ordine di distribuzione stabilito dall’art. 111 l. fall., secondo cui i crediti prededucibili devono essere sempre soddisfatti sull’intero ricavato della procedura in preferenza e prima di ogni altra categoria di crediti di rango inferiore. 5. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, l. fall.. 3di 64di 6 “l'art. 111-bis, comma 2, l. fall. non stabilisce tout court che i crediti prededucibili siano soddisfatti con quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare con esclusione “dell’intero” ricavato dalla vendita dei beni oggetto di pegno ed ipoteca (ché, altrimenti, si porrebbe in contrasto frontale con la precedente disposizione dell’art. 111, comma 1, nn. 1 e 2, l.fall.), ma prevede, significativamente, l’esclusione (solo) «per la parte destinata ai creditori garantiti», ossia per quella porzione della corrispondente massa attiva alla cui individuazione concorre l’art. 111- ter, comma 3, l.fall., posto che è proprio il conto autonomo delle vendite dei singoli beni gravati da ipoteca, pegno, privilegio speciale mobiliare o immobiliare, che il curatore deve tenere, lo strumento attraverso il quale deve essere individuata la somma che va attribuita ai creditori muniti della relativa prelazione speciale. L’art. 111-ter, comma 3 l.fall. non è dunque …. una norma di natura meramente “contabile”, ma una fondamentale disposizione diretta a comporre l’apparente antinomia generata dagli artt. 111 e 111 bis l.fall.; essa regola infatti il concorso tra crediti prededucibili e crediti assistiti da prelazione, prevedendo l’imputazione al ricavato dalla vendita dei singoli beni sui quali si esercita la prelazione (maggiorato delle «entrate») delle «uscite di carattere specifico» – ossia delle spese prededucibili sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione di ciascun bene - oltre che di una quota pr oporzionale delle uscite «di carattere generale» della procedura, in quanto sostenute nell'interesse di tutti i creditori. In altri termini, la “parte” destinata in via esclusiva ai “creditori garantiti” –e perciò sottratta ai creditori prededucibili, nonostante essi siano di grado poziore – è individuata con riferimento al netto ad essi distribuibile, che si ottiene sottraendo dalla singola massa attiva (prezzo di liquidazione, frutti, interessi ecc.) i costi specifici funzionali alla gestione e al realizzo del bene, nonché una quota parte delle spese generali della procedura”. l’art. 363-bis, comma 2, cod. proc. civ., rispetto a un rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Modena. il tema del concorso delle spese prededucibili e dei crediti garantiti da ipoteca è stato espressamente affrontato anche in numerose pronunce meno recenti, i cui principi appaiono ancora in grado di orientare l’interprete. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi