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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29373/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita di entrambi i ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in sostituzione del coodifensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA chiedendo l'accoglimento del ricorso.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] sostituisce oralmente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA difensore di [OSCURATO:PERSONA], riportandosi ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'8 ottobre 2020 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del 7 giugno 2011 con cui il Tribunale di Verona, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la sussistenza dell'attenuante del danno patrimoniale di minima entità e delle circostanze attenuanti generiche, in giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 100,00 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.

1.1. Gli imputati, in particolare, erano stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 61 n. 5, 624 e 625 n. 7 cod. pen. per essersi impossessati, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, di due zaini sottratti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li avevano lasciati nella zona adibita a deposito incustodito all'ingresso di un'attrazione del parco di divertimenti "Gardaland". [OSCURATO:PERSONA] e il Giuradei avevano svolto funzioni di "palo", mentre gli altri due imputati avevano provveduto alla materiale appropriazione dei beni sottratti.

Con l'aggravante di avere commesso il furto su beni esposti alla pubblica fede e di essersi approfittati dell'impossibilità delle proprietarie di intervenire, in quanto impegnate all'interno dell'attrazione.

2. Avverso la sentenza del giudice di appello hanno, rispettivamente, proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di doglianza di seguito enunciati.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito sette motivi di ricorso, con il primo dei quali ha lamentato vizio di motivazione apparente, per avere la sentenza impugnata fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato esclusivamente sulla scorta della testimonianza resa dalla guardia giurata [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, valutare una pluralità di prove contrarie evocate e presenti nello svolto esame dello stesso ricorrente.

Con la seconda censura è stata eccepita carenza di motivazione, per essere stata omessa, nel ragionamento espresso dalla Corte di appello, la specificazione dei criteri di valutazione adottati dal giudice di merito per l'individuazione della prova di reità del Cavaleri, ancorandola esclusivamente agli elementi di accusa, senza operare valutazione alcuna riguardante quelli dedotti a discolpa da parte dell'imputato.Con la terza doglianza il ricorrente ha lamentato travisamento della prova, nel ritenuto contrasto esistente tra i contenuti delle dichiarazioni rese dal Cavaleri in sede di esame nel giudizio di primo grado e la valutazione con cui la Corte di merito ha fondato il riconoscimento della sua responsabilità penale sulla base delle sole dichiarazioni rese dal teste Salzani, per cui l'imputato, unitamente al Giuradei, avrebbe partecipato all'azione furtiva svolgendo la funzione di "vedetta", pronto ad allertare i correi nel caso di verificazione di intralci.

Con la quarta censura è stato dedotto, quindi, vizio di motivazione, nella ritenuta genericità e apoditticità con cui essa è stata espressa, in palese violazione dei canoni indicati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

Risulterebbe soprattutto carente la ricorrenza di indizi gravi, precisi e concordanti su cui fondare la responsabilità dell'imputato, atteso che tale ultimo, posizionato ben lontano dagli altri coimputati, non si sarebbe introdotto all'interno della galleria dell'attrazione del parco di divertimenti, per cui non avrebbe avuto possibilità alcuna di partecipare, neppure nella contestata veste di "palo", alla perpetrazione della condotta criminosa.

Con il quinto motivo è stata eccepita violazione degli artt. 56, 624, 625 n. 5 e n. 7 cod. pen., sul presupposto che i giudici di merito non avrebbero dovuto configurare il fatto storico come furto aggravato consumato, bensì quale ipotesi di tentativo, atteso che l'intervento della guardia giurata avrebbe interrotto l'iter criminis in una fase antecedente rispetto alla piena integrazione del delitto.

Con la sesta doglianza è stata, quindi, dedotta violazione dell'art. 625 n. 7 cod. pen., nella ritenuta insussistenza, rispetto al caso di specie, della circostanza aggravante della esposizione dei beni sottratti alla pubblica fede, atteso che la presenza sui luoghi di un impianto di videosorveglianza e di guardie giurate avrebbe garantito una sorveglianza effettiva, costante ed ininterrotta sui beni lasciati dai visitatori nel parco, idonea ad escludere la ricorrenza dei presupposti applicativi della suddetta aggravante.

Con l'ultima censura il Cavaleri ha lamentato, infine, inosservanza dell'art. 517, comma 1, cod. proc. pen., per mancata contestazione da parte del P.M., sia nell'ordinanza di rinvio a giudizio che nel corso dello svolgimento del giudizio dibattimentale, della circostanza aggravante di aver commesso il fatto da parte di tre o più persone, di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha, invece, eccepito quattro motivi di ricorso, con il primo dei quali ha lamentato carenza e contraddittorietà della motivazione, oltre a violazione di legge, in ordine alla declaratoria di utilizzabilità della confessione stragiudiziale e delle spontanee dichiarazioni rese da costui alla P.G., con conseguente insufficienza e contraddittorietà della prova in ordine alla sussistenza della sua responsabilità penale.

Non sarebbe, in particolare, accoglibile la modalità con cui la Corte di merito ha dapprima sminuito l'incidenza delle dichiarazioni confessorie nell'immediatezza rese dall'imputato alla guardia giurata e alla P.G. intervenuta, per poi ritenere le stesse utilizzabili in quanto considerate spontanee.

Nella specie, peraltro, rileverebbe anche una violazione della norma dell'art. 62 cod. proc. pen., per essere state tali propalazioni oggetto di testimonianza sia da parte del Salzani che dei Carabinieri intervenuti.

Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla partecipazione, anche psichica, dell'imputato al fatto materiale.

La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, altresì, insussistente in punto di valutazione della partecipazione del Giuradei al fatto criminoso, non avendo costui preso parte alla materiale sottrazione degli zaini, essendo essa avvenuta all'interno della galleria dell'attrazione del parco di divertimenti, per cui avrebbe valenza del tutto equivoca e non adeguatamente riscontrata la ritenuta sua partecipazione, neppure nella contestata veste di "palo", alla perpetrazione dell'azione criminosa.

Con la terza doglianza il ricorrente ha dedotto carenza e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta contestazione in fatto dell'art. 625 n. 5 cod. pen., considerato che tale ultima non potrebbe essere ritenuta contestata per il solo fatto che il furto sarebbe stato imputato ai prevenuti in concorso.

Con l'ultimo motivo il ricorrente ha eccepito carenza e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta concorrente sussistenza delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625 n. 7 cod. pen. - di cui comunque non ricorrerebbero i presupposti applicativi - e dell'art. 625 n. 5 cod. pen., dovendo la prima essere ritenuta assorbita nell'altra.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] rileva, in primo luogo, come non risulti essere stata mai contestata la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 5, cod. pen., per essere stato commesso il fatto da parte di tre o più persone, della cui applicazione si sono lamentati entrambi gli imputati in ricorso - il Cavaleri con il settimo motivo e il Giuradei nella sua terza censura -.

Appare evidente come l'indicata circostanza, violativa del disposto dell'art.517 cod. proc. pen., imponga l'immediata espunzione della suddetta aggravante dal thema decidendum, in quanto estranea all'imputazione effettivamente ascritta ai prevenuti, con conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente all'indicato aspetto.

2. Sotto altro profilo, poi, deve essere osservato, con riferimento al merito, come la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., dell'aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, non sia stata ritenuta integrata da parte del primo giudice, con argomentazione del tutto logica e congrua, essendo stata pronunciata la conseguente condanna degli imputati sul presupposto dell'avvenuto riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 624, n. 4, e 62-bis cod. pen.

«sulle aggravanti di cui agli artt. 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen.».

Ne consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata anche con riguardo alla contestata aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. 3.

Tenuto conto dei superiori aspetti, ed in particolare della circostanza che, per le ragioni esposte, allo stato residua nei confronti dei prevenuti la sola circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., per avere commesso il furto su beni esposti alla pubblica fede, il Collegio ritiene, conseguentemente, di dover prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato, pronunciando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

La non manifesta infondatezza dei proposti ricorsi, infatti, fa ritenere ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità, inducendo alla conseguente declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

La commissione del reato risale al 14 luglio 2010, per cui il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, di cui al combinato disposto agli artt. 157 e 161 cod. pen., tenuto conto che non vi sono state cause di sospensione, è decorso il 14 gennaio 2018.

E', poi, appena il caso di sottolineare come la maturata prescrizione renda superfluo ogni possibile approfondimento nel merito.

Ed infatti, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti dei ricorrenti, è ben noto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01), non essendo rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v.

Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01).

Non ricorrono, infine, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di merito nella sentenza impugnata.

Non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" (cioè presa d'atto), la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01), discende, di necessità, la pronunzia dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

4. Conclusivamente, quindi, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla contestata aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. nonché a quella di cui all'art. 625, n. 5, cod. pen., mai contestata, aggravanti che elimina.

Di conseguenza, deve essere pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contestata aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. nonché a quella di cui all'art. 625, n. 5, cod. pen., mai contestata, aggravanti che elimina.

Annulla senza rinvio l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita di entrambi i ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in sostituzione del coodifensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] sostituisce oralmente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA difensore di [OSCURATO:PERSONA], riportandosi ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 ottobre 2020 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del 7 giugno 2011 con cui il Tribunale di Verona, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la sussistenza dell'attenuante del danno patrimoniale di minima entità e delle circostanze attenuanti generiche, in giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 100,00 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali. 1.1. Gli imputati, in particolare, erano stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 61 n. 5, 624 e 625 n. 7 cod. pen. per essersi impossessati, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, di due zaini sottratti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li avevano lasciati nella zona adibita a deposito incustodito all'ingresso di un'attrazione del parco di divertimenti "Gardaland". [OSCURATO:PERSONA] e il Giuradei avevano svolto funzioni di "palo", mentre gli altri due imputati avevano provveduto alla materiale appropriazione dei beni sottratti. Con l'aggravante di avere commesso il furto su beni esposti alla pubblica fede e di essersi approfittati dell'impossibilità delle proprietarie di intervenire, in quanto impegnate all'interno dell'attrazione. 2. Avverso la sentenza del giudice di appello hanno, rispettivamente, proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di doglianza di seguito enunciati. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito sette motivi di ricorso, con il primo dei quali ha lamentato vizio di motivazione apparente, per avere la sentenza impugnata fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato esclusivamente sulla scorta della testimonianza resa dalla guardia giurata [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, valutare una pluralità di prove contrarie evocate e presenti nello svolto esame dello stesso ricorrente. Con la seconda censura è stata eccepita carenza di motivazione, per essere stata omessa, nel ragionamento espresso dalla Corte di appello, la specificazione dei criteri di valutazione adottati dal giudice di merito per l'individuazione della prova di reità del Cavaleri, ancorandola esclusivamente agli elementi di accusa, senza operare valutazione alcuna riguardante quelli dedotti a discolpa da parte dell'imputato.Con la terza doglianza il ricorrente ha lamentato travisamento della prova, nel ritenuto contrasto esistente tra i contenuti delle dichiarazioni rese dal Cavaleri in sede di esame nel giudizio di primo grado e la valutazione con cui la Corte di merito ha fondato il riconoscimento della sua responsabilità penale sulla base delle sole dichiarazioni rese dal teste Salzani, per cui l'imputato, unitamente al Giuradei, avrebbe partecipato all'azione furtiva svolgendo la funzione di "vedetta", pronto ad allertare i correi nel caso di verificazione di intralci. Con la quarta censura è stato dedotto, quindi, vizio di motivazione, nella ritenuta genericità e apoditticità con cui essa è stata espressa, in palese violazione dei canoni indicati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Risulterebbe soprattutto carente la ricorrenza di indizi gravi, precisi e concordanti su cui fondare la responsabilità dell'imputato, atteso che tale ultimo, posizionato ben lontano dagli altri coimputati, non si sarebbe introdotto all'interno della galleria dell'attrazione del parco di divertimenti, per cui non avrebbe avuto possibilità alcuna di partecipare, neppure nella contestata veste di "palo", alla perpetrazione della condotta criminosa. Con il quinto motivo è stata eccepita violazione degli artt. 56, 624, 625 n. 5 e n. 7 cod. pen., sul presupposto che i giudici di merito non avrebbero dovuto configurare il fatto storico come furto aggravato consumato, bensì quale ipotesi di tentativo, atteso che l'intervento della guardia giurata avrebbe interrotto l'iter criminis in una fase antecedente rispetto alla piena integrazione del delitto. Con la sesta doglianza è stata, quindi, dedotta violazione dell'art. 625 n. 7 cod. pen., nella ritenuta insussistenza, rispetto al caso di specie, della circostanza aggravante della esposizione dei beni sottratti alla pubblica fede, atteso che la presenza sui luoghi di un impianto di videosorveglianza e di guardie giurate avrebbe garantito una sorveglianza effettiva, costante ed ininterrotta sui beni lasciati dai visitatori nel parco, idonea ad escludere la ricorrenza dei presupposti applicativi della suddetta aggravante. Con l'ultima censura il Cavaleri ha lamentato, infine, inosservanza dell'art. 517, comma 1, cod. proc. pen., per mancata contestazione da parte del P.M., sia nell'ordinanza di rinvio a giudizio che nel corso dello svolgimento del giudizio dibattimentale, della circostanza aggravante di aver commesso il fatto da parte di tre o più persone, di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha, invece, eccepito quattro motivi di ricorso, con il primo dei quali ha lamentato carenza e contraddittorietà della motivazione, oltre a violazione di legge, in ordine alla declaratoria di utilizzabilità della confessione stragiudiziale e delle spontanee dichiarazioni rese da costui alla P.G., con conseguente insufficienza e contraddittorietà della prova in ordine alla sussistenza della sua responsabilità penale. Non sarebbe, in particolare, accoglibile la modalità con cui la Corte di merito ha dapprima sminuito l'incidenza delle dichiarazioni confessorie nell'immediatezza rese dall'imputato alla guardia giurata e alla P.G. intervenuta, per poi ritenere le stesse utilizzabili in quanto considerate spontanee. Nella specie, peraltro, rileverebbe anche una violazione della norma dell'art. 62 cod. proc. pen., per essere state tali propalazioni oggetto di testimonianza sia da parte del Salzani che dei Carabinieri intervenuti. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla partecipazione, anche psichica, dell'imputato al fatto materiale. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, altresì, insussistente in punto di valutazione della partecipazione del Giuradei al fatto criminoso, non avendo costui preso parte alla materiale sottrazione degli zaini, essendo essa avvenuta all'interno della galleria dell'attrazione del parco di divertimenti, per cui avrebbe valenza del tutto equivoca e non adeguatamente riscontrata la ritenuta sua partecipazione, neppure nella contestata veste di "palo", alla perpetrazione dell'azione criminosa. Con la terza doglianza il ricorrente ha dedotto carenza e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta contestazione in fatto dell'art. 625 n. 5 cod. pen., considerato che tale ultima non potrebbe essere ritenuta contestata per il solo fatto che il furto sarebbe stato imputato ai prevenuti in concorso. Con l'ultimo motivo il ricorrente ha eccepito carenza e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta concorrente sussistenza delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625 n. 7 cod. pen. - di cui comunque non ricorrerebbero i presupposti applicativi - e dell'art. 625 n. 5 cod. pen., dovendo la prima essere ritenuta assorbita nell'altra. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] rileva, in primo luogo, come non risulti essere stata mai contestata la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 5, cod. pen., per essere stato commesso il fatto da parte di tre o più persone, della cui applicazione si sono lamentati entrambi gli imputati in ricorso - il Cavaleri con il settimo motivo e il Giuradei nella sua terza censura -. Appare evidente come l'indicata circostanza, violativa del disposto dell'art.517 cod. proc. pen., imponga l'immediata espunzione della suddetta aggravante dal thema decidendum, in quanto estranea all'imputazione effettivamente ascritta ai prevenuti, con conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente all'indicato aspetto. 2. Sotto altro profilo, poi, deve essere osservato, con riferimento al merito, come la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., dell'aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, non sia stata ritenuta integrata da parte del primo giudice, con argomentazione del tutto logica e congrua, essendo stata pronunciata la conseguente condanna degli imputati sul presupposto dell'avvenuto riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 624, n. 4, e 62-bis cod. pen. «sulle aggravanti di cui agli artt. 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen.». Ne consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata anche con riguardo alla contestata aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. 3. Tenuto conto dei superiori aspetti, ed in particolare della circostanza che, per le ragioni esposte, allo stato residua nei confronti dei prevenuti la sola circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., per avere commesso il furto su beni esposti alla pubblica fede, il Collegio ritiene, conseguentemente, di dover prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato, pronunciando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. La non manifesta infondatezza dei proposti ricorsi, infatti, fa ritenere ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità, inducendo alla conseguente declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La commissione del reato risale al 14 luglio 2010, per cui il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, di cui al combinato disposto agli artt. 157 e 161 cod. pen., tenuto conto che non vi sono state cause di sospensione, è decorso il 14 gennaio 2018. E', poi, appena il caso di sottolineare come la maturata prescrizione renda superfluo ogni possibile approfondimento nel merito. Ed infatti, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti dei ricorrenti, è ben noto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01), non essendo rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01). Non ricorrono, infine, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di merito nella sentenza impugnata. Non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" (cioè presa d'atto), la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01), discende, di necessità, la pronunzia dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. 4. Conclusivamente, quindi, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla contestata aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. nonché a quella di cui all'art. 625, n. 5, cod. pen., mai contestata, aggravanti che elimina. Di conseguenza, deve essere pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contestata aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. nonché a quella di cui all'art. 625, n. 5, cod. pen., mai contestata, aggravanti che elimina. Annulla senza rinvio l
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