Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 29614/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23462/2020) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di ALAIMO Salvatore e CASÀ Giovanni ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro –tempore; e [OSCURATO:PERSONA] Roberto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58T10 H501U); -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 2289/2019, pubblicata il 22 novembre 2019; Mutuo – Restituzione – Riconoscimento debito R.G.N. 23462/20 C.C.5/10/2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con decreto ingiun tivo n. 500/2006, il Tribunale di Agrigento intimava il pagamento, a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. e a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro 65.837,34 (di cui euro 58.500,00 per sorte capitale ed euro 7.337,34 per accessori), oltre ulteriori interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di restituzione del prestito effettuato. 2.–Quindi, proponeva opposizione la [OSCURATO:SOCIETA]. e, per l’effetto, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Agrigento, la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che la pretesa azionata fosse disattesa e che il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato.

In particolare, l’opponente esponeva che il riconoscimento del debito a firma di [OSCURATO:PERSONA], come allegato al ricorso monitorio, era inopponibile nei confronti della società, poiché sottoscritto da soggetto che non era più legale rappresentante all’epoca di tale riconoscimento; produceva, all’uopo, atto datato 28 giugno 2004, dal quale risultava che, a decorrere da tale data, il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] era [OSCURATO:PERSONA], in luogo di [OSCURATO:PERSONA].

Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA], la quale concludeva per il rigetto dell’opposizione e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo [OSCURATO:PERSONA].

Autorizzata la chiamata in causa del terzo e avvenuta la sua citazione in giudizio, questi rimaneva contumace.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 718/2014, depositata il 14 maggio 2014, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il provvedimento monitorio opposto, dichiarando che nulla fosse dovuto, in ragione del titolo evocato, dalla società opponente e dal terzo chiamato, in favore della società opposta.

Al riguardo, la pronuncia di prime cure sosteneva: che [OSCURATO:PERSONA] non aveva il potere di amministrazione e rappresentanza della società opponente, non avendo, dunque, efficacia, nei confronti di quest’ultima, il riconoscimento del debito contenuto nelle scritture del 7 dicembre 2004 e del 1° dicembre 2005; che non poteva essere invocato il principio dell’apparenza del diritto, che valeva per il terzo incolpevole e non era invece operante per gli atti posti in essere dal falsus procurator nell’ambito delle società commerciali, nelle quali il sistema di pubblicità legale consentiva al terzo di evitare l’errore e di conoscere, usando l’ordinaria diligenza, l’identità del soggetto che rivestiva la qualità ed aveva i poteri rappresentativi; che la società opposta non aveva provato l’esistenza del credito; che non poteva trovare accoglimento neanche la domanda spiegata nei confronti del terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA] , in difetto della dimostrazione dell’esistenza del rapporto fondamentale. 3.–Con atto di citazione del 26 giugno 2015, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando: 1) che erroneamente non si era tenuto conto di una terza scrittura del 4 luglio 2003, con valore ricognitivo del debito, attraverso cui [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], aveva riconosciuto che la società rappresentata era debitrice, in favore della [OSCURATO:SOCIETA], della somma di euro 27.700,00; 2) che erroneamente non si era ritenuto applicabile il principio dell’apparenza per difetto imputabile del controllo circa l’esistenza dei poteri rappresentativi del [OSCURATO:PERSONA], al momento della sottoscrizione degli atti di riconoscimento del 7 dicembre 2004 e del 1° dicembre 2005, poiché, nel caso concreto, molteplici circostanze avevano indotto, senza colpa, la [OSCURATO:SOCIETA] a confidare che il [OSCURATO:PERSONA] fosse il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]; 3) che erroneamente non era stata accolta la domanda risarcitoria per il danno cagionato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] personalmente, formulata in via subordinata con la chiamata in giudizio del terzo, essendo questi consapevole del proprio difetto di legittimazione a firmare e ad obbligare, per suo nome e conto, la società [OSCURATO:SOCIETA].

In via istruttoria, l’appellante chiedeva che fosse deferito giuramento decisorio, sia al legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], sia verso [OSCURATO:PERSONA], sugli articoli separatamente e precisamente formulati nell’atto di gravame.

Si costituivanel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale chiedeva che l’appello fosse rigettato.

Rimaneva contumace, anche nel giudizio d’appello, [OSCURATO:PERSONA].

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza di cui in epigrafe, previa revoca dell’ordinanza di ammissione del deferimento del giuramento decisorio, rigettava l’appello spiegato e, per l’effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che l’ordinanza istruttoria del 12 dicembre 2015 doveva essere revocata, poiché il giuramento decisorio era stato ammesso su circostanze sfavorevoli alle parti nei confronti delle quali esso era stato deferito, sicché la mancata comparizione di tali parti all’udienza fissata per il deferimento non poteva essere equiparata all’ammissione dei fatti stessi, né sussistevano preclusioni alla revoca dell’ordinanza ammissiva dopo la data fissata per l’incombente, in carenza dei presupposti per il suo deferimento; b) che il documento contenente la ricognizione del debito per euro 27.700,00 non era stato oggetto di alcuna allegazione difensiva nel giudizio di primo grado, nel quale l’appellante aveva posto, a fondamento della pretesa creditoria azionata, la “scrittura privata” recante la data del 1° dicembre 2005 e la “ricognizione di debito” del 7 dicembre 2004 con firma autenticata, sicché solo con l’atto di appello era stato dedotto che esistesse una terza scrittura, la cui produzione era inammissibile in sede di gravame; c) che, peraltro, tale scrittura non conteneva alcuna data certa in ordine alla sua compilazione e, quindi, circa la sussistenza, in capo al [OSCURATO:PERSONA], del potere rappresentativo della società; d ) che, al momento della sottoscrizione delle scritture private del 7 dicembre 2004 e del 1° dicembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] non aveva poteri di amministrazione e rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA], né era stata dimostrata, in alcun modo, l’esistenza del credito vantato con il ricorso monitorio, con la conseguenza che non poteva trovare accoglimento la dedotta situazione di apparenza, in quanto la società appellante avrebbe dovuto controllare, mediante i sistemi di pubblicità legale, l’effettiva consistenza del potere rappresentativo del [OSCURATO:PERSONA]; e) che non era stata provata l’esistenza del rapporto fondamentale, né poteva operare il principio di astrazione processuale conseguente alla ricognizione di debito, in quanto essa era inefficace, sia verso il rappresentato, in difetto del potere rappresentativo, sia verso il rappresentante, il quale intendeva costituire il rapporto con il rappresentato e non con se stesso. 4.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rimasti intimati la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 233 e 239 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto insussistenti le condizioni per il deferimento del giuramento decisorio, giacché non rilevante nel giudizio, benché le circostanze poste a fondamento di detto deferimento fossero assolutamente centrali per la decisione del giudizio e determinanti in ordine ai fatti deferiti.

Sul punto, l’istante riporta il contenuto degli articoli oggetto del giuramento decisorio deferito, inerenti all’esistenza del prestito contratto tra le società, al riconoscimento del debito a cura di [OSCURATO:PERSONA] alla presenza del successivo legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], alla qualità di legale rappresentante della società del [OSCURATO:PERSONA] all’epoca della contrazione del prestito, all’effettuazione del riconoscimento a cura del [OSCURATO:PERSONA] già nel 2003, quando ancora era rappresentante legale. 1.1.–Il motivo è infondato.

Infatti, ai sensi dell’art. 2736, n. 1, c.c., il giuramento decisorio è quello che una parte deferisce all’altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa (a sé favorevole nel caso di prestazione).

Aggiunge l’art. 2738, primo comma, c.c. che, ove sia stato prestato il giuramento deferito, l’altra parte non è ammessa a provare il contrario, a conferma del fatto che i capitoli del giuramento devono essere formulati in termini favorevoli alla parte cui esso è deferito.

In ultimo, l’art. 2739, secondo comma, c.c. chiarisce che il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce (de veritate) o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui (de scientiao de notitia).

Conformemente al dictum normativo, il formante giurisprudenziale sostiene che il giuramento decisorio è una solenne dichiarazione di verità (quando si riferisce ad un fatto proprio del giurante) o di scienza (quando attiene alla conoscenza che il giurante abbia di un fatto altrui) circa l’esistenza di un determinato fatto favorevole a chi lo presta, idoneo a far decidere la lite interamente o a definire un punto particolare della causa, nel caso in cui si riferisca ad uno dei momenti necessari dell’iter da seguire per la decisione e rispetto ai quali esso esaurisca ogni indagine (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4330 del 09/04/1993).

Ne discende che i capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l’an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto.

Per l’effetto, è inammissibile una capitolazione che non contenga tale alternativa ma, al contrario, prefiguri la soccombenza della controparte sia ove presti il giuramento sia ove vi si sottragga (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9831 del 07/05/2014; Sez. 3, Sentenza n. 9045 del 15/04/2010; Sez. 2, Sentenza n. 13425 del 08/06/2007).

In sede nomofilattica è stata altresì affermata l’inammissibilità del deferimentodel giuramento decisorio, ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all’accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 1551 del 19/01/2022; Sez.

L, Sentenza n. 39 del 03/01/2011).

In ultimo, è stato precisato che il giuramento, sia decisorio che suppletorio, non può vertere sull’esistenza o inesistenza di rapporti giuridici o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l’espressione di apprezzamenti od opinioni, e, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l’intelligenza (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27086 del 25/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 10184 del 30/04/2013), sicché non può costituirne oggetto la qualità di amministratore societario, essa implicando l’accettazione della nomina, che è un atto negoziale e non un fatto storico.

Nella fattispecie, dunque, correttamente l’ammissione del giuramento decisorio è stata revocata, poiché i relativi sei articoli, separati e specifici –i primi quattro rivolti a [OSCURATO:PERSONA] e gli ultimi due a [OSCURATO:PERSONA] –, sono stati formulati in termini sfavorevoli ai soggetti cui esso è stato deferito.

A fortiori, si rileva che, in parte, il giuramento deferito verteva su circostanze non decisive (come la mera presenza del nuovo rappresentante legale al riconoscimento posto in essere dal precedente rappresentante); in parte, non riguardava fatti storici (con riferimento all’articolo con cui si chiedeva di giurare di essere stato l’amministratore della società, implicando piuttosto tale circostanza un atto negoziale). 2.– Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l’inammissibilità del documento datato 4 luglio 2003, decisivo per la definizione del giudizio, benché esso fosse stato già prodotto nel procedimento di primo grado davanti al Tribunale di Agrigento.

Obietta l’istante che dall’indice del fascicolo di parte opposta nel giudizio di opposizione, davanti al giudice di primo grado, risultavano allegati, tra gli altri, al n. 5, una “scrittura privata”, che altro non era che la scrittura privata del 4 luglio 2003, erroneamente non tenuta in considerazione dal giudice di merito, a fronte della produzione della scrittura privata del 1° dicembre 2005 già nel fascicolo del monitorio e della “ricognizione di debito” del 7 dicembre 2004 al n. 4 del fascicolo di parte opposta. 2.1.– La censura è inammissibile per un duplice ordine di motivi. 2.2.–In primis, si evidenzia che sono nuovi i documenti non prodotti nel giudizio di primo grado, benché ipoteticamente volti a dimostrare fatti già allegati.

E tanto avuto riguardo al dettato dell’art. 345, terzo comma, primo periodo, c.p.c. nuova formulazione (applicabile alla fattispecie, stante che la sentenza di primo grado è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21606 del 28/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 26522 del 09/11/2017; Sez. 2, Sentenza n. 6590 del 14/03/2017), a mente del quale, nel giudizio d’appello, non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

Di tale impossibilità parte appellata non ha proprio dato atto, sicché non sarebbe bastata l’asserita natura decisiva (recte indispensabile) di tali documenti, affinché ne fosse consentita la produzione. 2.3.– Quanto al rilievo secondo cui tale documen to (ossia la ricognizione di debito sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], datata 4 luglio 2003) sarebbe stato già prodotto nel giudizio di prime cure, con la generica dicitura “scrittura privata” di cui al n. 5 del fascicolo di parte opposta, con l’effetto che indebitamente il giudice del gravame ne avrebbe dichiarato l’irritualità, siffatto preteso errore può essere fatto valere soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., sempre che ne ricorrano le condizioni (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22350 del 25/07/2023; Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 35929 del 07/12/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8618 del 16/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 6992 del 03/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 30775 del 29/10/2021; Sez. 2, Sentenza n. 15043 del 11/06/2018; Sez. 5, Sentenza n. 12904 del 01/06/2007).

E ciò perché il fatto omesso non è stato oggetto di discussione tra le parti.

Non risulta, infatti, nel corpo del ricorso, che detta ricognizione di debito sia stata oggetto di dibattito tra le parti (an), in quali termini (quomodo) e in quale frangente processuale (quando), onere che avrebbe dovuto assumere la ricorrente. 2.4.–In secondo luogo, vi è comunque difetto di interesse a far valere tale declaratoria di inammissibilità del documento, posto che è stata, in via integrativa, affermata la sua irrilevanza per la definizione del giudizio.

In merito, la Corte d’appello ha espressamente sostenuto che detta scrittura non conteneva alcuna data certa in ordine alla sua compilazione e, quindi, circa la sussistenza, in capo al [OSCURATO:PERSONA], del potere rappresentativo della società all’epoca della sottoscrizione.

E dunque fosse inopponibile alla controparte, ai sensi dell’art. 2704 c.c. 3.–Con il terzo motivo la ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1398 e 1175 c.c., per avere la Corte distrettuale disconosciuto la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del principio dell’apparenza del diritto, in ordine agli atti di ricognizione del debito a firma di [OSCURATO:PERSONA], quale asserito legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., del 7 dicembre 2004 e del 1° dicembre 2005, a fronte della cessazione di tale carica rappresentativa già dal 28 giugno 2004, essendogli subentrato, sin dalla data innanzi indicata, [OSCURATO:PERSONA]; circostanza che avrebbe potuto essere acclarata, attraverso l’ordinaria diligenza, avvalendosi dei sistemi di pubblicità legale.

Inoltre, il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto del fatto che, all’atto della sottoscrizione delle varie ricognizioni di debito, sarebbe stato presente [OSCURATO:PERSONA], il quale nulla avrebbe osservato circa il difetto di rappresentanza del [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.–La doglianza è infondata.

E tanto perché il principio dell’apparenza del diritto e dell’affidamento, traendo origine dalla legittima e quindi incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, anche se non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni, non è invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l’ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell’altrui potere (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23739 del 03/08/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 12600 del 10/05/2023; Sez. 2, Sentenza n. 11036 del 05/05/2017; Sez. 1, Sentenza n. 12273 del 14/06/2016; Sez. 1, Sentenza n. 10297 del 29/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 703 del 19/01/2004; Sez. 2, Sentenza n. 8309 del 16/08/1990; Sez. 2, Sentenza n. 742 del 27/01/1983), come accade nel caso di organi di società di persone o di capitali regolarmente costituiti, attraverso la consultazione del registro delle imprese.

Con riferimento alla circostanza dedotta – circa la presenza dell’effettivo legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], al momento della redazione di tali atti di ricognizione del debito a cura del precedente legale rappresentante –, essa non è stata dimostrata e, in ogni caso, non è dirimente. 4.– Con il q uarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 c.c. e 239 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto non provata la sussistenza del rapporto fondamentale, con la conseguente inefficacia della ricognizione di debito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] e del falsus procurator [OSCURATO:PERSONA].

Ad avviso dell’istante, siffatto rapporto fondamentale sarebbe stato dimostrato dalle tre ricognizioni di debito, ma anche dal deferito giuramento decisorio, all’esito della sua mancata prestazione nei confronti dei soggetti cui era stato deferito. 4.1.–Il motivo è infondato.

In proposito, la sentenza impugnata ha chiarito che il principio di astrazione processuale, conseguente alle due ricognizioni di debito “titolate” debitamente prodotte sin dal giudizio di prime cure, non poteva operare nei confronti del rappresentato, in quanto la ricognizione di debito era inefficace in difetto del potere rappresentativo, né verso l’asserito rappresentante, il quale intendeva costituire il rapporto con il rappresentato e non in proprio.

Si premette che la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell’art. 1988 c.c., un’astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della promessa o del riconoscimento è dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.

Ma ciò sul presupposto che l’autore della promessa o della ricognizione sia legittimato a spendere il nome dell’ipotizzato debitore e abbia dunque la disponibilità del negozio giuridico cui si riferisce.

Infatti, la ricognizione di debito e la promessa di pagamento, pur non avendo natura giuridica di confessione, consistendo la prima in una dichiarazione di scienza e la seconda in una dichiarazione di volontà, devono comunque provenire da soggetto legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l’obbligazione dichiarata; ne consegue che, con riferimento ad un ente collettivo, non può aversi una promessa unilaterale (o una ricognizione) proveniente da persona non munita dei relativi poteri rappresentativi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21336 del 13/08/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 23198 del 27/09/2018; Sez. 2, Sentenza n. 6473 del 24/04/2012; Sez. 3, Sentenza n. 1438 del 28/02/1984; Sez. 1, Sentenza n. 1834 del 21/06/1974).

E, d’altronde, i suddetti effetti non potevano prodursi nella sfera giuridico-patrimoniale del [OSCURATO:PERSONA], che non ha riconosciuto un debito proprio, ma un asserito debito di società, di cui non era più legale rappresentante. 5.–In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese e i compensi di lite sono irripetibili, stante che le controparti del soccombente sono rimaste intimate.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23462/2020) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di ALAIMO Salvatore e CASÀ Giovanni ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro –tempore; e [OSCURATO:PERSONA] Roberto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58T10 H501U); -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 2289/2019, pubblicata il 22 novembre 2019; Mutuo – Restituzione – Riconoscimento debito R.G.N. 23462/20 C.C.5/10/2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con decreto ingiun tivo n. 500/2006, il Tribunale di Agrigento intimava il pagamento, a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. e a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro 65.837,34 (di cui euro 58.500,00 per sorte capitale ed euro 7.337,34 per accessori), oltre ulteriori interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di restituzione del prestito effettuato. 2.–Quindi, proponeva opposizione la [OSCURATO:SOCIETA]. e, per l’effetto, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Agrigento, la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che la pretesa azionata fosse disattesa e che il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato. In particolare, l’opponente esponeva che il riconoscimento del debito a firma di [OSCURATO:PERSONA], come allegato al ricorso monitorio, era inopponibile nei confronti della società, poiché sottoscritto da soggetto che non era più legale rappresentante all’epoca di tale riconoscimento; produceva, all’uopo, atto datato 28 giugno 2004, dal quale risultava che, a decorrere da tale data, il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] era [OSCURATO:PERSONA], in luogo di [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA], la quale concludeva per il rigetto dell’opposizione e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo [OSCURATO:PERSONA]. Autorizzata la chiamata in causa del terzo e avvenuta la sua citazione in giudizio, questi rimaneva contumace. Il Tribunale adito, con sentenza n. 718/2014, depositata il 14 maggio 2014, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il provvedimento monitorio opposto, dichiarando che nulla fosse dovuto, in ragione del titolo evocato, dalla società opponente e dal terzo chiamato, in favore della società opposta. Al riguardo, la pronuncia di prime cure sosteneva: che [OSCURATO:PERSONA] non aveva il potere di amministrazione e rappresentanza della società opponente, non avendo, dunque, efficacia, nei confronti di quest’ultima, il riconoscimento del debito contenuto nelle scritture del 7 dicembre 2004 e del 1° dicembre 2005; che non poteva essere invocato il principio dell’apparenza del diritto, che valeva per il terzo incolpevole e non era invece operante per gli atti posti in essere dal falsus procurator nell’ambito delle società commerciali, nelle quali il sistema di pubblicità legale consentiva al terzo di evitare l’errore e di conoscere, usando l’ordinaria diligenza, l’identità del soggetto che rivestiva la qualità ed aveva i poteri rappresentativi; che la società opposta non aveva provato l’esistenza del credito; che non poteva trovare accoglimento neanche la domanda spiegata nei confronti del terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA] , in difetto della dimostrazione dell’esistenza del rapporto fondamentale. 3.–Con atto di citazione del 26 giugno 2015, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando: 1) che erroneamente non si era tenuto conto di una terza scrittura del 4 luglio 2003, con valore ricognitivo del debito, attraverso cui [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], aveva riconosciuto che la società rappresentata era debitrice, in favore della [OSCURATO:SOCIETA], della somma di euro 27.700,00; 2) che erroneamente non si era ritenuto applicabile il principio dell’apparenza per difetto imputabile del controllo circa l’esistenza dei poteri rappresentativi del [OSCURATO:PERSONA], al momento della sottoscrizione degli atti di riconoscimento del 7 dicembre 2004 e del 1° dicembre 2005, poiché, nel caso concreto, molteplici circostanze avevano indotto, senza colpa, la [OSCURATO:SOCIETA] a confidare che il [OSCURATO:PERSONA] fosse il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]; 3) che erroneamente non era stata accolta la domanda risarcitoria per il danno cagionato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] personalmente, formulata in via subordinata con la chiamata in giudizio del terzo, essendo questi consapevole del proprio difetto di legittimazione a firmare e ad obbligare, per suo nome e conto, la società [OSCURATO:SOCIETA]. In via istruttoria, l’appellante chiedeva che fosse deferito giuramento decisorio, sia al legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], sia verso [OSCURATO:PERSONA], sugli articoli separatamente e precisamente formulati nell’atto di gravame. Si costituivanel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale chiedeva che l’appello fosse rigettato. Rimaneva contumace, anche nel giudizio d’appello, [OSCURATO:PERSONA]. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza di cui in epigrafe, previa revoca dell’ordinanza di ammissione del deferimento del giuramento decisorio, rigettava l’appello spiegato e, per l’effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che l’ordinanza istruttoria del 12 dicembre 2015 doveva essere revocata, poiché il giuramento decisorio era stato ammesso su circostanze sfavorevoli alle parti nei confronti delle quali esso era stato deferito, sicché la mancata comparizione di tali parti all’udienza fissata per il deferimento non poteva essere equiparata all’ammissione dei fatti stessi, né sussistevano preclusioni alla revoca dell’ordinanza ammissiva dopo la data fissata per l’incombente, in carenza dei presupposti per il suo deferimento; b) che il documento contenente la ricognizione del debito per euro 27.700,00 non era stato oggetto di alcuna allegazione difensiva nel giudizio di primo grado, nel quale l’appellante aveva posto, a fondamento della pretesa creditoria azionata, la “scrittura privata” recante la data del 1° dicembre 2005 e la “ricognizione di debito” del 7 dicembre 2004 con firma autenticata, sicché solo con l’atto di appello era stato dedotto che esistesse una terza scrittura, la cui produzione era inammissibile in sede di gravame; c) che, peraltro, tale scrittura non conteneva alcuna data certa in ordine alla sua compilazione e, quindi, circa la sussistenza, in capo al [OSCURATO:PERSONA], del potere rappresentativo della società; d ) che, al momento della sottoscrizione delle scritture private del 7 dicembre 2004 e del 1° dicembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] non aveva poteri di amministrazione e rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA], né era stata dimostrata, in alcun modo, l’esistenza del credito vantato con il ricorso monitorio, con la conseguenza che non poteva trovare accoglimento la dedotta situazione di apparenza, in quanto la società appellante avrebbe dovuto controllare, mediante i sistemi di pubblicità legale, l’effettiva consistenza del potere rappresentativo del [OSCURATO:PERSONA]; e) che non era stata provata l’esistenza del rapporto fondamentale, né poteva operare il principio di astrazione processuale conseguente alla ricognizione di debito, in quanto essa era inefficace, sia verso il rappresentato, in difetto del potere rappresentativo, sia verso il rappresentante, il quale intendeva costituire il rapporto con il rappresentato e non con se stesso. 4.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rimasti intimati la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 233 e 239 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto insussistenti le condizioni per il deferimento del giuramento decisorio, giacché non rilevante nel giudizio, benché le circostanze poste a fondamento di detto deferimento fossero assolutamente centrali per la decisione del giudizio e determinanti in ordine ai fatti deferiti. Sul punto, l’istante riporta il contenuto degli articoli oggetto del giuramento decisorio deferito, inerenti all’esistenza del prestito contratto tra le società, al riconoscimento del debito a cura di [OSCURATO:PERSONA] alla presenza del successivo legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], alla qualità di legale rappresentante della società del [OSCURATO:PERSONA] all’epoca della contrazione del prestito, all’effettuazione del riconoscimento a cura del [OSCURATO:PERSONA] già nel 2003, quando ancora era rappresentante legale. 1.1.–Il motivo è infondato. Infatti, ai sensi dell’art. 2736, n. 1, c.c., il giuramento decisorio è quello che una parte deferisce all’altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa (a sé favorevole nel caso di prestazione). Aggiunge l’art. 2738, primo comma, c.c. che, ove sia stato prestato il giuramento deferito, l’altra parte non è ammessa a provare il contrario, a conferma del fatto che i capitoli del giuramento devono essere formulati in termini favorevoli alla parte cui esso è deferito. In ultimo, l’art. 2739, secondo comma, c.c. chiarisce che il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce (de veritate) o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui (de scientiao de notitia). Conformemente al dictum normativo, il formante giurisprudenziale sostiene che il giuramento decisorio è una solenne dichiarazione di verità (quando si riferisce ad un fatto proprio del giurante) o di scienza (quando attiene alla conoscenza che il giurante abbia di un fatto altrui) circa l’esistenza di un determinato fatto favorevole a chi lo presta, idoneo a far decidere la lite interamente o a definire un punto particolare della causa, nel caso in cui si riferisca ad uno dei momenti necessari dell’iter da seguire per la decisione e rispetto ai quali esso esaurisca ogni indagine (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4330 del 09/04/1993). Ne discende che i capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l’an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Per l’effetto, è inammissibile una capitolazione che non contenga tale alternativa ma, al contrario, prefiguri la soccombenza della controparte sia ove presti il giuramento sia ove vi si sottragga (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9831 del 07/05/2014; Sez. 3, Sentenza n. 9045 del 15/04/2010; Sez. 2, Sentenza n. 13425 del 08/06/2007). In sede nomofilattica è stata altresì affermata l’inammissibilità del deferimentodel giuramento decisorio, ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all’accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 1551 del 19/01/2022; Sez. L, Sentenza n. 39 del 03/01/2011). In ultimo, è stato precisato che il giuramento, sia decisorio che suppletorio, non può vertere sull’esistenza o inesistenza di rapporti giuridici o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l’espressione di apprezzamenti od opinioni, e, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l’intelligenza (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27086 del 25/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 10184 del 30/04/2013), sicché non può costituirne oggetto la qualità di amministratore societario, essa implicando l’accettazione della nomina, che è un atto negoziale e non un fatto storico. Nella fattispecie, dunque, correttamente l’ammissione del giuramento decisorio è stata revocata, poiché i relativi sei articoli, separati e specifici –i primi quattro rivolti a [OSCURATO:PERSONA] e gli ultimi due a [OSCURATO:PERSONA] –, sono stati formulati in termini sfavorevoli ai soggetti cui esso è stato deferito. A fortiori, si rileva che, in parte, il giuramento deferito verteva su circostanze non decisive (come la mera presenza del nuovo rappresentante legale al riconoscimento posto in essere dal precedente rappresentante); in parte, non riguardava fatti storici (con riferimento all’articolo con cui si chiedeva di giurare di essere stato l’amministratore della società, implicando piuttosto tale circostanza un atto negoziale). 2.– Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l’inammissibilità del documento datato 4 luglio 2003, decisivo per la definizione del giudizio, benché esso fosse stato già prodotto nel procedimento di primo grado davanti al Tribunale di Agrigento. Obietta l’istante che dall’indice del fascicolo di parte opposta nel giudizio di opposizione, davanti al giudice di primo grado, risultavano allegati, tra gli altri, al n. 5, una “scrittura privata”, che altro non era che la scrittura privata del 4 luglio 2003, erroneamente non tenuta in considerazione dal giudice di merito, a fronte della produzione della scrittura privata del 1° dicembre 2005 già nel fascicolo del monitorio e della “ricognizione di debito” del 7 dicembre 2004 al n. 4 del fascicolo di parte opposta. 2.1.– La censura è inammissibile per un duplice ordine di motivi. 2.2.–In primis, si evidenzia che sono nuovi i documenti non prodotti nel giudizio di primo grado, benché ipoteticamente volti a dimostrare fatti già allegati. E tanto avuto riguardo al dettato dell’art. 345, terzo comma, primo periodo, c.p.c. nuova formulazione (applicabile alla fattispecie, stante che la sentenza di primo grado è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21606 del 28/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 26522 del 09/11/2017; Sez. 2, Sentenza n. 6590 del 14/03/2017), a mente del quale, nel giudizio d’appello, non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Di tale impossibilità parte appellata non ha proprio dato atto, sicché non sarebbe bastata l’asserita natura decisiva (recte indispensabile) di tali documenti, affinché ne fosse consentita la produzione. 2.3.– Quanto al rilievo secondo cui tale documen to (ossia la ricognizione di debito sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], datata 4 luglio 2003) sarebbe stato già prodotto nel giudizio di prime cure, con la generica dicitura “scrittura privata” di cui al n. 5 del fascicolo di parte opposta, con l’effetto che indebitamente il giudice del gravame ne avrebbe dichiarato l’irritualità, siffatto preteso errore può essere fatto valere soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., sempre che ne ricorrano le condizioni (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22350 del 25/07/2023; Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 35929 del 07/12/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8618 del 16/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 6992 del 03/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 30775 del 29/10/2021; Sez. 2, Sentenza n. 15043 del 11/06/2018; Sez. 5, Sentenza n. 12904 del 01/06/2007). E ciò perché il fatto omesso non è stato oggetto di discussione tra le parti. Non risulta, infatti, nel corpo del ricorso, che detta ricognizione di debito sia stata oggetto di dibattito tra le parti (an), in quali termini (quomodo) e in quale frangente processuale (quando), onere che avrebbe dovuto assumere la ricorrente. 2.4.–In secondo luogo, vi è comunque difetto di interesse a far valere tale declaratoria di inammissibilità del documento, posto che è stata, in via integrativa, affermata la sua irrilevanza per la definizione del giudizio. In merito, la Corte d’appello ha espressamente sostenuto che detta scrittura non conteneva alcuna data certa in ordine alla sua compilazione e, quindi, circa la sussistenza, in capo al [OSCURATO:PERSONA], del potere rappresentativo della società all’epoca della sottoscrizione. E dunque fosse inopponibile alla controparte, ai sensi dell’art. 2704 c.c. 3.–Con il terzo motivo la ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1398 e 1175 c.c., per avere la Corte distrettuale disconosciuto la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del principio dell’apparenza del diritto, in ordine agli atti di ricognizione del debito a firma di [OSCURATO:PERSONA], quale asserito legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., del 7 dicembre 2004 e del 1° dicembre 2005, a fronte della cessazione di tale carica rappresentativa già dal 28 giugno 2004, essendogli subentrato, sin dalla data innanzi indicata, [OSCURATO:PERSONA]; circostanza che avrebbe potuto essere acclarata, attraverso l’ordinaria diligenza, avvalendosi dei sistemi di pubblicità legale. Inoltre, il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto del fatto che, all’atto della sottoscrizione delle varie ricognizioni di debito, sarebbe stato presente [OSCURATO:PERSONA], il quale nulla avrebbe osservato circa il difetto di rappresentanza del [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.–La doglianza è infondata. E tanto perché il principio dell’apparenza del diritto e dell’affidamento, traendo origine dalla legittima e quindi incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, anche se non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni, non è invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l’ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell’altrui potere (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23739 del 03/08/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 12600 del 10/05/2023; Sez. 2, Sentenza n. 11036 del 05/05/2017; Sez. 1, Sentenza n. 12273 del 14/06/2016; Sez. 1, Sentenza n. 10297 del 29/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 703 del 19/01/2004; Sez. 2, Sentenza n. 8309 del 16/08/1990; Sez. 2, Sentenza n. 742 del 27/01/1983), come accade nel caso di organi di società di persone o di capitali regolarmente costituiti, attraverso la consultazione del registro delle imprese. Con riferimento alla circostanza dedotta – circa la presenza dell’effettivo legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], al momento della redazione di tali atti di ricognizione del debito a cura del precedente legale rappresentante –, essa non è stata dimostrata e, in ogni caso, non è dirimente. 4.– Con il q uarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 c.c. e 239 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto non provata la sussistenza del rapporto fondamentale, con la conseguente inefficacia della ricognizione di debito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] e del falsus procurator [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso dell’istante, siffatto rapporto fondamentale sarebbe stato dimostrato dalle tre ricognizioni di debito, ma anche dal deferito giuramento decisorio, all’esito della sua mancata prestazione nei confronti dei soggetti cui era stato deferito. 4.1.–Il motivo è infondato. In proposito, la sentenza impugnata ha chiarito che il principio di astrazione processuale, conseguente alle due ricognizioni di debito “titolate” debitamente prodotte sin dal giudizio di prime cure, non poteva operare nei confronti del rappresentato, in quanto la ricognizione di debito era inefficace in difetto del potere rappresentativo, né verso l’asserito rappresentante, il quale intendeva costituire il rapporto con il rappresentato e non in proprio. Si premette che la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell’art. 1988 c.c., un’astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della promessa o del riconoscimento è dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria. Ma ciò sul presupposto che l’autore della promessa o della ricognizione sia legittimato a spendere il nome dell’ipotizzato debitore e abbia dunque la disponibilità del negozio giuridico cui si riferisce. Infatti, la ricognizione di debito e la promessa di pagamento, pur non avendo natura giuridica di confessione, consistendo la prima in una dichiarazione di scienza e la seconda in una dichiarazione di volontà, devono comunque provenire da soggetto legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l’obbligazione dichiarata; ne consegue che, con riferimento ad un ente collettivo, non può aversi una promessa unilaterale (o una ricognizione) proveniente da persona non munita dei relativi poteri rappresentativi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21336 del 13/08/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 23198 del 27/09/2018; Sez. 2, Sentenza n. 6473 del 24/04/2012; Sez. 3, Sentenza n. 1438 del 28/02/1984; Sez. 1, Sentenza n. 1834 del 21/06/1974). E, d’altronde, i suddetti effetti non potevano prodursi nella sfera giuridico-patrimoniale del [OSCURATO:PERSONA], che non ha riconosciuto un debito proprio, ma un asserito debito di società, di cui non era più legale rappresentante. 5.–In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Le spese e i compensi di lite sono irripetibili, stante che le controparti del soccombente sono rimaste intimate. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. Dichiara
Decreto Cassazione n. 29614/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris