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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10596/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12448-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 179/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 17/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. la Corte d'appello di Cagliari ha dichiarato legittima l'iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata, in relazione all'attività libero professionale dalla medesima svolta quale avvocato non iscritta alla Cassa forense, presso cui versava solo il contributo integrativo; ha tuttavia dichiarato prescritto il credito contributivo vantato dall'Istituto per l'anno 2009, escludendo che la mancata compilazione del Quadro RR integrasse un occultamento doloso del debito;

2. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA];

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

Considerato che:

4. con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. in relazione all'art. 2, commi 26 - 31,

I. n. 335 del 1995, all'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla

I. n. 111 del 2011, all'art. 1, d.lgs. n. 462 del 1997 e all'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 241 del 1997;

5. ha rilevato che l'attuale controricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009, ha omesso di compilare il "Quadro RR" necessario per la determinazione dei contributi dovuti, così eludendo il relativo controllo automatico da parte degli uffici finanziari; Ric. 2020 n. 12448 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -2-

6. ha sostenuto, richiamando l'ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019 e le successive ordinanze n. 19403 del 2019 e n. 30605 del 2019, come l'omessa compilazione del "Quadro RR" integrasse una condotta dolosa del professionista di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto dell'Istituto non potesse considerarsi prescritto per l'operare della sospensione di cui all'art. 2941 n.8 c.c.;

7. nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., l'INPS ha chiesto l'accoglimento del ricorso sul rilievo che non fosse maturata la prescrizione del credito contributivo, in ragione del differimento al 6.7.2010 del termine di versamento come disposto dal d.P.C.M. del 10 giugno 2010, per i redditi 2009;

8. il Collegio rileva che la sentenza impugnata non ha affrontato la questione del differimento della scadenza dei termini per il versamento dei contributi dell'anno 2009 disposta sino al 6 luglio 2010 con il d.P.C.M. del 10 giugno 2009, proroga che, nella specie, assumerebbe rilievo, atteso che l'avviso di pagamento è stato notificato al contribuente in data 1 luglio 2015;

9. questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez.

L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez.

L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123); Ric. 2020 n. 12448 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -3-

10. nondimeno, considerato che il ricorso dell'I.N.P.S. attiene unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd.

"quadro RR", ad avviso del Collegio occorre approfondire la questione della rilevabilità d'ufficio della questione della corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi;

11. pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica della questione, la causa va rimessa alla sezione ordinaria per la decisione in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte.

Così deciso nelle adunanze camerali del 26.10.21, 13.12.21,

21.12.21. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12448-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 179/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 17/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d'appello di Cagliari ha dichiarato legittima l'iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata, in relazione all'attività libero professionale dalla medesima svolta quale avvocato non iscritta alla Cassa forense, presso cui versava solo il contributo integrativo; ha tuttavia dichiarato prescritto il credito contributivo vantato dall'Istituto per l'anno 2009, escludendo che la mancata compilazione del Quadro RR integrasse un occultamento doloso del debito; 2. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; 3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Considerato che: 4. con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. in relazione all'art. 2, commi 26 - 31, I. n. 335 del 1995, all'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla I. n. 111 del 2011, all'art. 1, d.lgs. n. 462 del 1997 e all'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 241 del 1997; 5. ha rilevato che l'attuale controricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009, ha omesso di compilare il "Quadro RR" necessario per la determinazione dei contributi dovuti, così eludendo il relativo controllo automatico da parte degli uffici finanziari; Ric. 2020 n. 12448 sez. ML - ud. 26-10-2021 -2- 6. ha sostenuto, richiamando l'ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019 e le successive ordinanze n. 19403 del 2019 e n. 30605 del 2019, come l'omessa compilazione del "Quadro RR" integrasse una condotta dolosa del professionista di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto dell'Istituto non potesse considerarsi prescritto per l'operare della sospensione di cui all'art. 2941 n.8 c.c.; 7. nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., l'INPS ha chiesto l'accoglimento del ricorso sul rilievo che non fosse maturata la prescrizione del credito contributivo, in ragione del differimento al 6.7.2010 del termine di versamento come disposto dal d.P.C.M. del 10 giugno 2010, per i redditi 2009; 8. il Collegio rileva che la sentenza impugnata non ha affrontato la questione del differimento della scadenza dei termini per il versamento dei contributi dell'anno 2009 disposta sino al 6 luglio 2010 con il d.P.C.M. del 10 giugno 2009, proroga che, nella specie, assumerebbe rilievo, atteso che l'avviso di pagamento è stato notificato al contribuente in data 1 luglio 2015; 9. questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123); Ric. 2020 n. 12448 sez. ML - ud. 26-10-2021 -3- 10. nondimeno, considerato che il ricorso dell'I.N.P.S. attiene unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd. "quadro RR", ad avviso del Collegio occorre approfondire la questione della rilevabilità d'ufficio della questione della corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi; 11. pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica della questione, la causa va rimessa alla sezione ordinaria per la decisione in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ. P.Q.M. Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte. Così deciso nelle adunanze camerali del 26.10.21, 13.12.21, 21.12.21. [OSCURATO:PERSONA]
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