Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11059/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torino, adita in qualità di giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 95, comma 1, d.lgs. 1.0 ottobre 2022, n. 150, rigettava l'istanza di applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di quattro mesi di reclusione con sentenza del Tribunale di Verbania del 20 marzo 2019, confermata in appello (all'esito dell'annullamento senza rinvio, da parte della Corte di cassazione, dell'originaria ordinanza di inammissibilità del gravame) e divenuta irrevocabile il 26 gennaio 2023.

2. Ricorre per cassazione il condannato, per il tramite del suo difensore di fiducia, sulla base di tre motivi.

Con il primo motivo il ricorrente eccepisce l'incompetenza funzionale del giudice a quo.

Secondo regola, la competenza sarebbe spettata al giudice di primo grado, la cui pronuncia era stata confermata nel grado ulteriore di giudizio.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'incompatibilità a giudicare di uno dei compenti del collegio che ha adottato l'ordinanza impugnata, in quanto già componente del collegio che aveva celebrato il giudizio di cognizione in grado di appello.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge.

La sostituzione della pena detentiva era stata negata in base alla prognosi che il condannato si sarebbe reso inadempiente al pagamento della pena pecuniaria sostitutiva.

Una tale valutazione non sarebbe stata preceduta da congrua istruttoria e non sarebbe fondata su dati reali e concreti.

Il condannato non sarebbe infatti incorso nella commissione di altri reati e sarebbe soggetto normo-inserito dal lato familiare e lavorativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, che pone questione deducibile in ogni stato e grado, in quanto attinente alla competenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale, assoluto e inderogabile (v.

Sez. 1, 31946 del 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775-01; Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, confl. comp. in proc.

Marsella, Rv. 233583-01; Sez. 5, n. :36801 del 07/07/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225840-01), è fondato.2.

L'art. 665 cod. proc. pen. regola la competenza del giudice dell'esecuzione.

In base al suo comma 2, quando è stato proposto appello avverso la decisione di primo grado, se il provvedimento è stato confermato (o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili) è sempre competente il giudice di primo grado; in ogni altro caso è competente il giudice di appello (in caso di titolo soggettivamente cumulativo, anche se la riforma strutturale riguardi persona diversi dal soggetto promotore dell'incidente: da ultimo, Sez. 1, n. 31778 del 16/10/2020, confl. comp. in proc.

Desiderato, Rv. 279802-01).

In base al comma 3 dell'art. 665, gli stessi criteri si seguono allorché la decisione di appello è stata oggetto di ricorso per cassazione e quest'ultimo è stato dichiarato inammissibile o rigettato, ovvero quando la Corte suprema ha annullato senza rinvio la decisione stessa; mentre, in caso di annullamento con rinvio, è sempre competente (anche se il rinvio è stato disposto nei confronti di imputato diverso dal soggetto promotore dell'incidente: tra le molte, Sez. 1, n. 27843 del 03/06/2015, Ciardi, Rv. 264617-01) il giudice del rinvio.

3. Nella specie, nel processo di cognizione il giudice di appello è stato nuovamente investito della reiudicanda, a seguito di annullamento senza rinvio della precedente ordinanza che, erroneamente, aveva giudicato il gravame inammissibile per genericità.

A seguito dell'annullamento, si è celebrato il vero e proprio giudizio di appello, in origine illegittimamente pretermesso.

La sentenza di merito è stata confermativa di quella di primo grado e il giudicato si è formato a seguito della finale declaratoria d'inammissibilità del successivo ricorso per cassazione.

4. In base ai principi suesposti, la competenza funzionale a trattare l'odierno incidente di esecuzione spetta al giudice di priimo grado.

Seguono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, assorbiti i motivi di ricorso ulteriori, e la trasmissione degli atti al giudic:e competente così dividuato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torino, adita in qualità di giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 95, comma 1, d.lgs. 1.0 ottobre 2022, n. 150, rigettava l'istanza di applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di quattro mesi di reclusione con sentenza del Tribunale di Verbania del 20 marzo 2019, confermata in appello (all'esito dell'annullamento senza rinvio, da parte della Corte di cassazione, dell'originaria ordinanza di inammissibilità del gravame) e divenuta irrevocabile il 26 gennaio 2023. 2. Ricorre per cassazione il condannato, per il tramite del suo difensore di fiducia, sulla base di tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce l'incompetenza funzionale del giudice a quo. Secondo regola, la competenza sarebbe spettata al giudice di primo grado, la cui pronuncia era stata confermata nel grado ulteriore di giudizio. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'incompatibilità a giudicare di uno dei compenti del collegio che ha adottato l'ordinanza impugnata, in quanto già componente del collegio che aveva celebrato il giudizio di cognizione in grado di appello. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge. La sostituzione della pena detentiva era stata negata in base alla prognosi che il condannato si sarebbe reso inadempiente al pagamento della pena pecuniaria sostitutiva. Una tale valutazione non sarebbe stata preceduta da congrua istruttoria e non sarebbe fondata su dati reali e concreti. Il condannato non sarebbe infatti incorso nella commissione di altri reati e sarebbe soggetto normo-inserito dal lato familiare e lavorativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, che pone questione deducibile in ogni stato e grado, in quanto attinente alla competenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale, assoluto e inderogabile (v. Sez. 1, 31946 del 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775-01; Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, confl. comp. in proc. Marsella, Rv. 233583-01; Sez. 5, n. :36801 del 07/07/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225840-01), è fondato.2. L'art. 665 cod. proc. pen. regola la competenza del giudice dell'esecuzione. In base al suo comma 2, quando è stato proposto appello avverso la decisione di primo grado, se il provvedimento è stato confermato (o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili) è sempre competente il giudice di primo grado; in ogni altro caso è competente il giudice di appello (in caso di titolo soggettivamente cumulativo, anche se la riforma strutturale riguardi persona diversi dal soggetto promotore dell'incidente: da ultimo, Sez. 1, n. 31778 del 16/10/2020, confl. comp. in proc. Desiderato, Rv. 279802-01). In base al comma 3 dell'art. 665, gli stessi criteri si seguono allorché la decisione di appello è stata oggetto di ricorso per cassazione e quest'ultimo è stato dichiarato inammissibile o rigettato, ovvero quando la Corte suprema ha annullato senza rinvio la decisione stessa; mentre, in caso di annullamento con rinvio, è sempre competente (anche se il rinvio è stato disposto nei confronti di imputato diverso dal soggetto promotore dell'incidente: tra le molte, Sez. 1, n. 27843 del 03/06/2015, Ciardi, Rv. 264617-01) il giudice del rinvio. 3. Nella specie, nel processo di cognizione il giudice di appello è stato nuovamente investito della reiudicanda, a seguito di annullamento senza rinvio della precedente ordinanza che, erroneamente, aveva giudicato il gravame inammissibile per genericità. A seguito dell'annullamento, si è celebrato il vero e proprio giudizio di appello, in origine illegittimamente pretermesso. La sentenza di merito è stata confermativa di quella di primo grado e il giudicato si è formato a seguito della finale declaratoria d'inammissibilità del successivo ricorso per cassazione. 4. In base ai principi suesposti, la competenza funzionale a trattare l'odierno incidente di esecuzione spetta al giudice di priimo grado. Seguono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, assorbiti i motivi di ricorso ulteriori, e la trasmissione degli atti al giudic:e competente così dividuato. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale d
Sentenza Cassazione n. 11059/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris