CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31564/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/.ne le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il reclamo (-impugnazione) presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in data 19/05/2022, con cui il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] rigettava parzialmente il reclamo del suddetto ai sensi dell'art. 35-ter I. 26 luglio 1975, n.354 (Ord. pen.). 2. Avverso tale ordinanza Bova propone ricorso per cassazione, articolato in due atti difensivi, a firma rispettivamente dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con l'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si deduce violazione dell'art. 35 -ter e assenza/apparenza motivazionale. Ci si duole che il Tribunale di sorveglianza si sia appiattito sulle valutazioni del primo Giudice nel non ritenere inumana la detenzione patita dal ricorrente nella cella del carcere di [OSCURATO:PERSONA], che, pur garantendo uno spazio individuale compreso tra i tre e quattro metri, oltre ad essere priva di bidet e di un sistema di areazione del bagno, era dotata di un lavapiedi utilizzato anche per il lavaggio delle stoviglie. 2.2. Con l'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] vengono denunciati violazione dell'articolo summenzionato e vizio di motivazione. La difesa, muovendo dall'insegnamento delle recenti Sezioni Unite n. 6551 del 2021, rileva che, a fronte della violazione dello spazio minimo ideale - fissato a livello internazionale in quattro metri - nella detenzione presso l'istituto di [OSCURATO:PERSONA], vi sono una serie di fattori negativi trascurati dai Giudici di sorveglianza, quali la mancanza di acqua calda in cella, la mancanza di aeratore in bagno, la mancanza di attività adeguate al percorso di recupero, l'impossibilità della doccia giornaliera e infine la condizione di soggetto sottoposto a lunga detenzione. Evidenzia che è stata allegata al ricorso ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Spoleto nei confronti di altro detenuto, [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla detenzione nello stesso carcere e nello stesso periodo, in cui si rileva che prima del 2016 dalle celle ci si poteva allontanare per un numero di ore insufficiente a compensare le condizioni di restrizione in uno spazio individuale tra i tre e quattro metri quadrati. Alla luce di tali doglianze i difensori insistono per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza in materia di rimedi risarcitori per violazione dell'art. 3 Cedu il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (applicandosi la disciplina del reclamo giurisdizionale di cui all'art. 35 bis Ord. pen., tra cui il comma 4-bis di detto articolo). Il provvedimento impugnato muove dall'insegnamento delle Sezioni Unite, di cui alla sentenza n. 6551 del 24/09/2020 - dep. 2021, ricorrente Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Rv. 280433 - 02, secondo cui in tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati, previsti dall'art. 35-ter Ord. pen, i fattori compensativi, costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione. Il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], quindi, premette che il reclamo attiene alla detenzione di [OSCURATO:PERSONA] nell'Istituto di [OSCURATO:PERSONA], nella cui cella il suddetto fruiva di uno spazio individuale pari a mq. 3,53, lamentando il ricorrente l'esistenza di un trattamento inumano e degradante per l'assenza di bidet e di sistema di areazione nel bagno della cella, essendo ivi presente solo un lavapiedi utilizzato anche per il lavaggio delle stoviglie. Osserva, quindi, che, anche a voler assumere come dimostrata l'assenza di bidet e di areazione in bagno risultanti, invece, dalla relazione trasmessa dalla Casa circondariale (che si sostiene essere stati introdotti solo a seguito di interventi di ristrutturazione posti in essere nel 2015), tali carenze non possono essere ritenute talmente gravi da poter condurre all'accoglimento dell'istanza, valutate, invero, le condizioni detentive generali e in particolare la possibilità anche prima del 2015 di fruire di doccia tre volte a settimana o a richiesta in presenza di specifiche esigenze legate ad esempio allo svolgimento di attività lavorativa, sportiva o esigenze sanitarie; nonché tenuto conto della presenza nella camera di pernottamento di finestra ampia a doppia anta delle dimensioni di cm. 110 x 120, la cui apertura consentiva il ricambio dell'aria in tutta la camena, e inoltre delle ore di permanenza fuori della cella. Conclude, pertanto, per ritenere riscontrata la presenza di quei fattori compensativi sufficienti a considerare superatele doglianze del reo. A tali argomentazioni che si fondano su specifica relazione dell'Istituto di restrizione e sono conformi al dato normativo che si assume violato e all'interpretazione che ne viene offerta da questa Corte anche in composizione qualificata, e che certamente non integrano un'assenza e/o apparenza motivazionale, il ricorrente oppone rilievi - quali quelli sopra riportati - che reiterano le censure già svolte col reclamo e con le quali il Tribunale di sorveglianza risulta essersi confrontato, allegando, inoltre, ordinanza relativa a diverso detenuto e a diverso periodo di detenzione (le cui considerazioni non possono, quindi, essere estese al caso in esame). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del