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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 07577/2022

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____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 13732 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione (P.I. dichiarata: 1972390817), in persona del liquidatore legale rappre- sentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58D15 C286O) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62E04 F061G), quale rappresentante dell’impresa individuale Case e Ville di [OSCURATO:PERSONA] MODICA Giovanna (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64T26 F061R) -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Sciacca n. 10/2020, pubblicata in data 11 gennaio 2020 (e che si assume notificata in data 22 gennaio 2020); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore speciale dell’impresa individuale Case e Ville di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un Ric. n. 13732/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 b 6 d a 5 5 f e 9 e a 4 7 d d 4 d b 9 2 2 0 b d c 3 f f 4 3 1 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 13732/2020 Numero sezionale 231/2022 decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto nella medesima qualità,Numero di raccolta generale 7577/2022Data pubblicazione 08/03/2022 ha promosso processo di esecuzione forzata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (pignorando i crediti da questa van- tati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA]).

La società debitrice ha proposto opposizione.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Sciacca.

Ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, sulla base di due motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta.

Ragioni della decisione

1. È pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo e unico grado.

Al presente giudizio – il cui oggetto è costituito da una opposi- zione (di cui risulta invero discussa la stessa qualificazione, ai sensi dell’art. 615 o 617 c.p.c.) proposta nell’ambito di un pro- cesso esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi – in- fatti, non hanno partecipato, nell’unico grado di merito, i terzi pignorati, e cioè [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- perativa Agricola, che non sono stati del resto evocati dalla parte ricorrente neanche in sede di legittimità.

Questa Corte, di recente, ha in proposito sancito, con decisione che esprime un principio valido per tutte le opposizioni esecu- tive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta Ric. n. 13732/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 13732/2020 sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di Numero sezionale 231/2022Numero di raccolta generale 7577/2022 particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd.

“pro-Data pubblicazione 08/03/2022 getto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui «nei giudizi di op- posizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario», superando ogni precedente incer- tezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in moti- vazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pi- gnorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposi- zione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sem- pre, senza distinzioni di sorta.

Ciò per molteplici ragioni: di si- stema, di semplicità e di coerenza» (per la più esaustiva illu- strazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 – 01, al quale successivamente risultano conformi Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021).

A tale principio di diritto va data piena continuità.

È, comunque, appena il caso di osservare che, nella specie, sussiste palesemente l’interesse diretto dei terzi pignorati a partecipare al presente giudizio, avendo lo stesso ad oggetto l’effettiva sussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e, quindi, la possibilità che a questi vengano assegnati i crediti pignorati, con conseguente sua possibilità di agire in via esecutiva nei confronti dei predetti terzi pignorati: si tratta, in altri termini, di un giudizio i cui effetti sono destinati ad avere diretta ed immediata efficacia nella sfera patrimoniale dei terzi pignorati.

Ne consegue che il presente giudizio si è senz’altro svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne Ric. n. 13732/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 b 6 d a 5 5 f e 9 e a 4 7 d d 4 d b 9 2 2 0 b d c 3 f f 4 3 1 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 13732/2020 determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e Numero sezionale 231/2022Numero di raccolta generale 7577/2022 grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia Data pubblicazione 08/03/2022 emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le de- cisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 – 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez.

U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 - 01).

La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessione del procedimento al giudice di primo e unico grado.

2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Sciacca, quale giu- dice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio di primo e unico grado, cassa la sentenza impugnata e Ric. n. 13732/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 13732/2020 Numero sezionale 231/2022 rinvia al Tribunale di Sciacca, in persona di diverso magi-Numero di raccolta generale 7577/2022Data pubblicazione 08/03/2022 strato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 12 gennaio 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 13732/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 b 6 d a 5 5 f e 9 e a 4 7 d d 4 d b 9 2 2 0 b d c 3 f f 4 3 1 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 13732 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione (P.I. dichiarata: 1972390817), in persona del liquidatore legale rappre- sentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58D15 C286O) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62E04 F061G), quale rappresentante dell’impresa individuale Case e Ville di [OSCURATO:PERSONA] MODICA Giovanna (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64T26 F061R) -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Sciacca n. 10/2020, pubblicata in data 11 gennaio 2020 (e che si assume notificata in data 22 gennaio 2020); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore speciale dell’impresa individuale Case e Ville di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un Ric. n. 13732/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 b 6 d a 5 5 f e 9 e a 4 7 d d 4 d b 9 2 2 0 b d c 3 f f 4 3 1 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 13732/2020 Numero sezionale 231/2022 decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto nella medesima qualità,Numero di raccolta generale 7577/2022Data pubblicazione 08/03/2022 ha promosso processo di esecuzione forzata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (pignorando i crediti da questa van- tati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA]). La società debitrice ha proposto opposizione. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Sciacca. Ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, sulla base di due motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo e unico grado. Al presente giudizio – il cui oggetto è costituito da una opposi- zione (di cui risulta invero discussa la stessa qualificazione, ai sensi dell’art. 615 o 617 c.p.c.) proposta nell’ambito di un pro- cesso esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi – in- fatti, non hanno partecipato, nell’unico grado di merito, i terzi pignorati, e cioè [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- perativa Agricola, che non sono stati del resto evocati dalla parte ricorrente neanche in sede di legittimità. Questa Corte, di recente, ha in proposito sancito, con decisione che esprime un principio valido per tutte le opposizioni esecu- tive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta Ric. n. 13732/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 13732/2020 sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di Numero sezionale 231/2022Numero di raccolta generale 7577/2022 particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. “pro-Data pubblicazione 08/03/2022 getto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui «nei giudizi di op- posizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario», superando ogni precedente incer- tezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in moti- vazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pi- gnorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposi- zione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sem- pre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di si- stema, di semplicità e di coerenza» (per la più esaustiva illu- strazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 – 01, al quale successivamente risultano conformi Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021). A tale principio di diritto va data piena continuità. È, comunque, appena il caso di osservare che, nella specie, sussiste palesemente l’interesse diretto dei terzi pignorati a partecipare al presente giudizio, avendo lo stesso ad oggetto l’effettiva sussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e, quindi, la possibilità che a questi vengano assegnati i crediti pignorati, con conseguente sua possibilità di agire in via esecutiva nei confronti dei predetti terzi pignorati: si tratta, in altri termini, di un giudizio i cui effetti sono destinati ad avere diretta ed immediata efficacia nella sfera patrimoniale dei terzi pignorati. Ne consegue che il presente giudizio si è senz’altro svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne Ric. n. 13732/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 13732/2020 determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e Numero sezionale 231/2022Numero di raccolta generale 7577/2022 grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia Data pubblicazione 08/03/2022 emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le de- cisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 – 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 - 01). La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessione del procedimento al giudice di primo e unico grado. 2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Sciacca, quale giu- dice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio di primo e unico grado, cassa la sentenza impugnata e Ric. n. 13732/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 b 6 d a 5 5 f e 9 e a 4 7 d d 4 d b 9 2 2 0 b d c 3 f f 4 3 1 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 13732/2020 Numero sezionale 231/2022 rinvia al Tribunale di Sciacca, in persona di diverso magi-Numero di raccolta generale 7577/2022Data pubblicazione 08/03/2022 strato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 12 gennaio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 13732/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 b 6 d a 5 5 f e 9 e a 4 7 d d 4 d b 9 2 2 0 b d c 3 f f 4 3 1 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A
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