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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 17430/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 34964_22 Ritenuto che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 256 c. 1 lettera b) d.

Igs. 152/2006, deducono l'insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato.

Rilevato che i ricorsi sono inammissibili per difetto di specificità del motivo in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, senza pertinenti e specifici elementi censori alla sentenza impugnata.

Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consiglier re [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 34964_22 Ritenuto che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 256 c. 1 lettera b) d. Igs. 152/2006, deducono l'insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato. Rilevato che i ricorsi sono inammissibili per difetto di specificità del motivo in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, senza pertinenti e specifici elementi censori alla sentenza impugnata. Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consiglier re [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17430/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris