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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 39228/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MOZZANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 29/10/2019 la Corte d'Appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 485, 491, 640, 648, 99 comma quarto, cod. pen., in Ranzo il 13/09/2010 ed il 16/07/2010, assolveva l'imputato dai fatti di cui agli artt. 485, 491 cod. pen. perché non più previsti come reato, riducendo la pena.

Nell'interesse dell'imputata è stato pro, posto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla determinazione della pena.

Il ricorso è inammissibile, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie, in cui la pena base è stata applicata nel minimo edittale e gli aumenti per la continuazione sono stati ritenuti del tutto congrui - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] StflO

4. [OSCURATO:PERSONA] I 02 NOV 2021 [OSCURATO:PERSONA].4.0.I itletztusa [OSCURATO:PERSONA].R.P.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MOZZANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 29/10/2019 la Corte d'Appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 485, 491, 640, 648, 99 comma quarto, cod. pen., in Ranzo il 13/09/2010 ed il 16/07/2010, assolveva l'imputato dai fatti di cui agli artt. 485, 491 cod. pen. perché non più previsti come reato, riducendo la pena. Nell'interesse dell'imputata è stato pro, posto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie, in cui la pena base è stata applicata nel minimo edittale e gli aumenti per la continuazione sono stati ritenuti del tutto congrui - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] StflO 4. [OSCURATO:PERSONA] I 02 NOV 2021 [OSCURATO:PERSONA].4.0.I itletztusa [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE • <, k. C \;\ • "2:n'-. 13i.k. --•• (_,„,.ì. \r.,,< . --4 , .._ , 3 1 ) ,,,....,, ,\ •-x, e ( v , • ... j i , , , , :LI \\e-, 'et.„\:,.,. ,,,,,,,,t,-..- :-...,,,:.:.., i ,. . , -. I. • , , ,....•-•,, ,,.,...__ ..:,,,\„. ,,n,, r_--,_ ,,_,,,,,,',..,,, -4„... .,\:‘,,,,x...,,.. 1 L i ILFUNZIO
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