CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 09519/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; bsiitOUPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] th-élha concluso chiedendo,-e 'Aca_ tOr,--n u.Lc t."( Ce--"t ) As: ; 11-tx:4 il difensore Cet, ir' ' e r ei [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 3 luglio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 582, 585, comma 1 e 2, cod. pen. (capo a); 81, comma 2, 612, comma 2, cod. pen. (capo b), alla pena di mesi cinque di reclusione, ritenuta la continuazione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, con riconoscimento di una provvisionale. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, con il quale si denunciano quattro vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 157, 158 e 159 cod. pen. per essersi compiuta la prescrizione massima prima della pronuncia della sentenza di secondo grado (9 dicembre 2020), anche considerando i periodi di sospensione valutati, comunque erroneamente, come pari a mesi sette e giorni sette. Si sottolinea che la recidiva, nel caso al vaglio, non avrebbe inciso sull'entità della pena né avrebbe determinato un aumento in concreto della pena. Si richiama decisione delle Sezione Unite di questa Corte n. 20808/2019. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 192 cod. proc .pen. e vizio di motivazione. 2.2.1.Si contesta la valutazione di attendibilità e credibilità della persona offesa operata in sede di merito, considerate le contraddizioni del narrato e le deposizioni dei testi circa l'entità lieve dei segni riscontrati al fianco della persona offesa. Tanto, a fronte dell'entità e della collocazione delle lesioni riportate nella certificazione medica che, per i giudici di merito, confermerebbe le dichiarazioni della parte civile. Si sottolinea, poi, che pende reciproco procedimento, sorto a seguito di querela da parte dell'imputato nei confronti della persona offesa odierna, relativa all'aggressione patita dal Tuveri nel corso della quale quest'ultimo era caduto di schiena così riportando le lesioni riscontrate, evidentemente non compatibili con il narrato della persona offesa, nella parte in cui aveva affermato di essere stata colpita con un bastone, in quanto cagionate dalla caduta di schiena descritta. 2.2.2. La difesa sottolinea, inoltre, che la sentenza di appello non avrebbe applicato correttamente i canoni fissati in tema di valutazione della prova indiziaria, lasciando punti irrisolti nella ricostruzione delle condotte, che avrebbero dovuto condurre, permanendo il ragionevole dubbio, all'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Si evidenziano specifiche contraddizioni in cui sarebbe incorsa la persona offesa nel corso della deposizione, dalle quali si dovrebbe ricavare, trattandosi di parte civile portatrice di specifico interesse economico, la necessità di valorizzare riscontri alle dichiarazioni. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 192, comma 1 e 2, cod. proc. pen. ed erronea valutazione dell'assenza della causa di giustificazione della legittima difesa. Sorrentino si sarebbe limitato a difendersi dall'aggressione della parte civile che lo avrebbe colpito con un tubo dell'acqua, con calci e pugni, con la minaccia di un cacciavite, condotta oggetto di querela sporta a carico del ricorrente. 2.4.Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 533 comma 1, cod. proc. pen. quanto al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Dopo aver riportato i principi giurisprudenziali elaborati in sede di legittimità sul punto, la difesa sottolinea che, nel caso al vaglio, non sarebbe stata raggiunta la prova della colpevolezza del Sorrentino, dunque andava pronunciata sentenza assolutoria. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti, di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità. 3.1. La difesa dell'imputato ha fatto pervenire, in data 4 febbraio 2022 memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso e, comunque, sottolineando nuovamente il denunciato errore nel calcolo della prescrizione. 3.2. La parte civile, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo p.e.c. del 7 febbraio 2022, ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese chiedendo la conferma della sentenza di condanna (con liquidazione dell'importo di euro 6.030,00, oltre accessori di legge). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Nel caso in esame la recidiva contestata, di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., risulta riconosciuta dai giudici di merito anche se neutralizzata, quoad poenam, per effetto dell'operato bilanciamento con le circostanze attenuanti riconosciute all'imputato già dal giudice di primo grado, con giudizio di equivalenza. Risulta, invero, verificato lo status formale del soggetto (cfr. dispositivo e motivazione, ultima pagina, della sentenza di primo grado: Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664). Sicché, seguendo l'indirizzo — dal quale non vi sono motivi per discostarsi — ribadito da ultimo da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, si deve tenere conto della circostanza aggravante ad effetto speciale, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, non risultata sub valente nell'operato bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; Sez. 6, n. 39849 del 16/09/2015, Palombella, Rv. 264483; Sez. 2, n. 35805 del 18/06/2013 Romano, Rv. 257298; Sez. 1, n. 26786 del 18/06/2009, Favuzza, Rv. 244656; Sez. 5, n. 37550 del 26/06/2008, Locatelli, Rv. 241945). La recidiva, infatti, in tali casi è anche applicata, posto che ha esplicato, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen., un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare l'operatività di circostanze attenuanti, impedendo a queste di svolgere la propria funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare. Si parla, in simili casi, di sostanziale "applicazione" della recidiva, rilevando che la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, anche applicata, non solo quando esplichi il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze di cui all'art. 69 cod. pen., l'effetto di paralizzare una circostanza attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreta riduzione della pena. Inoltre, si osserva, quanto all'eccezione di prescrizione che questa non è specifica. Il fatto è commesso in data 14 settembre 2011. Tenendo conto della recidiva e del tempo massimo necessario a prescrivere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., considerata la pene edittale, il termine (pari ad anni dieci) scade il 14 settembre 2021, cui vanno aggiunti i periodi di sospensione del corso della prescrizione dovuti a rinvii del processo di merito che hanno determinato detto effetto. In proposito si deve rilevare, in primo luogo, la genericità della prospettata intervenuta prescrizione, risultando i rilievi del ricorrente privi dell'indicazione dello specifico rinvio cui si riferiscono e della causa che ha determinato il rinvio del processo che verrebbe contestata come erronea, onde consentire a questa Corte di valutarne la correttezza, ai fini dell'incidenza del citato rinvio sul corso della prescrizione e al fine di calcolarne la durata dell'effetto sospensivo. Meramente assertive e intrinsecamente generiche sono, poi, le obiezioni in merito all'erroneo calcolo delle suddette sospensioni, atteso che il ricorso non precisa quali sarebbero i periodi che non dovrebbero essere considerati a tal fine. In secondo luogo, si deve rilevare che il processo di merito ha subito diversi rinvii che hanno determinato complessivi mesi sette giorni cinque di sospensione del corso della prescrizione, come determinati dall'ufficio spoglio di questa sezione, non specificamente avversati da considerazioni puntuali con il ricorso. Comunque, si tratta di eccezione del tutto indifferente rispetto alla prescrizione maturata, eventualmente, pur senza considerare detti periodi di sospensione, dopo la sentenza di appello. Infatti, il termine massimo di prescrizione (pari ad anni dieci, oltre le sospensioni) sarebbe maturato, comunque, in epoca successiva alla sentenza di secondo grado. L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude, infine, la possibilità di rilevare, anche di ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione ove maturata nelle more del giudizio di legittimità (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119; Sez. 2, n. 28848 del 8/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni). 1.1. Il secondo motivo è inammissibile.1.1.1. Circa la contestars\valutazione di attendibilità e credibilità della persona offesa si sottolinea che si tratta di giudizio di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Essa, peraltro, è indicata come corroborata dalla deposizione convergente di altra prova dichiarativa, oltre che da quella documentale, argomenti con i quali il ricorso si confronta devolvendo, in ogni caso, questioni in fatto, attraverso la prospettazione di ricostruzione alternativa, non rivedibile da parte di questa Corte di legittimità. Anche la richiamata pendenza di procedimento reciproco, a parti invertite, risulta genericamente dedotta. Invero, l'ipotesi di collegamento tra reati rappresentata dalla commissione, da parte di imputato e parte lesa, in danno reciproco, è collocata, infatti, nella lettera b) dell'art. 371 cod. proc. pen. Sicché agli imputati di reati commessi in danno reciproco, si applica la previsione di cui all'art. 197, comma 1 e 197-bis, cod. proc. pen. Con la conseguenza che dette persone non possono essere esaminate se non nella veste di imputati di reato connesso, salvo che siano state destinatarie di una delle pronunce definitive di cui all'art. 197-bis cod. proc. pen. o che abbiano reso, previo l'avvertimento di cui all'art. 64, lett. c), cod. proc. pen., dichiarazioni sull'altrui responsabilità, da ciò conseguendo la diversa veste di testi assistiti. La riconducibilità di reati commessi da imputato e persona offesa in danno reciproco l'uno dell'altra, all'interno della previsione di cui all'art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., impone di escludere la possibilità di esaminare la persona offesa quale testimone puro e semplice e, dunque, di valutarne la deposizione secondo le regole che presiedono alla valutazione della prova testimoniale. Tale principio opera sempre che non si tratti di reati che, seppure formalmente reciproci, siano stati consumati in contesti spaziali e temporali del tutto distinti ed estranei, dunque, all'art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4128 del 09/01/2015, Cecoro, Rv. 262369; Sez. 3, n. 26409 del 08/05/2013, C., Rv. 255578; Sez. 5, n. 1898/11 del 28/10/2010, [OSCURATO:PERSONA], non massimata sul punto; Sez. 5, n. 599 del 17/12/2008, dep. 2009, Mastroianni, Rv. 242384; Sez. 6, n. 32841 del 28/05/2009, Rv. 244448). Sicché, sotto tale aspetto l'eccezione appare generica, non specificando, rispetto alla qualità del dichiarante, lo stretto collegamento dei reati per i quali pende procedimento a carico della persona offesa, dal punto di vista spaziale e temporale, rispetto a quello per il quale attualmente si procede per il ricorrente, tenuto conto della circostanza che i giudici di merito indicano l'esistenza di pluralità di iniziative giudiziarie intraprese da Sorrentino nei confronti dell'odierna parte civile (cfr. pag. 10 sentenza di secondo grado) e che la motivazione sottolinea che vi è stata una fase iniziale dell'aggressione, alla quale non aveva assistito alcun teste (cfr. pag. 11 del provvedimento impugnato). 1.1.2. La difesa poi, eccepisce la carenza di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa.Nel caso al vaglio, invece, si sottolinea che la motivazione congrua e non manifestamente illogica dei giudici di secondo grado si sofferma sulla convergenza delle dichiarazioni della parte civile, non solo con quelle del fratello, ma anche di un teste neutro, nonché con la documentazione sanitaria, confutando, peraltro, specificamente la versione difensiva e la credibilità della tesi sostenuta da un teste a discarico. Tanto, svolgendo un rigoroso riscontro della deposizione della persona offesa, tenendo conto anche dell'acceso contesto conflittuale tra le parti in cui i fatti si inseriscono, del tutto in linea con l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale il controllo della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto deve essere più penetrante e rigoroso perché proveniente da persona offesa costituita parte civile, rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 dei 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. cit.). 1.2.11 terzo motivo è manifestamente infondato. La causa di giustificazione della legittima difesa è, invero, configurabile solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica o intervenga a tutela dell'integrità di persona che versi in una condizione tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione (Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Cali, Rv. 272080; n. 5697 del 2003, Rv. 223441, n. 45407 del 2004, Rv. 230392, n. 45425 del 2005 Rv. 233352) mentre siffatta condizione cogente e non altrimenti ovviabile non risulta dalla convergente motivazione dei provvedimenti di merito, non potendosi, pertanto, ragionevolmente ritenere che la condotta sia stata sorretta dall'erronea rappresentazione dell'esigenza difensiva, con conseguente esclusione della scriminante, anche in forma putativa. 1.3.11 quarto motivo è manifestamente infondato. Coerente rispetto al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall'art. 533 cod. proc. pen., risulta la motivazione, sia nel contenuto che nella forma utilizzata dall'estensore. Il criterio di attribuzione della responsabilità, cui ha fatto ricorso la Corte d'appello, si fonda infatti, su parametri del tutto in linea con quello normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale. Si tratta, come è noto, di parametro di verifica, obbligatoriamente prescritto dall'art. 533 cod. proc. pen. che, connesso alla presunzione di innocenza o non colpevolezza, richiede il superamento dell'oltre ogni ragionevole dubbio e non già la mera plausibilità o la semplice verosimiglianza, sia pur dotata di forte plausibilità, della ricostruzione adottata, così assicurando lo standard richiesto dal legislatore,in conformità all'art. 27 Cost. (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, in mot.). Proprio in adesione a tale canone di giudizio, i giudici di appello hanno ragionato in termini di certezza della colpevolezza per il reato ritenuto, senza accedere ad alcun dubbio. Certa, infatti, viene indicata l'avvenuta aggressione ai danni del Tuveri, come descritta non solo dalla parte lesa, ma anche dal teste Romolo, confortata non solo dalla documentazione sanitaria, ma anche dalla durata del ricovero subito dalla parte civile, oltre che ricostruito, in termini di certezza, è il contesto degli avvenimenti. Sicché, ai fini della configurazione del reato ritenuto in sentenza, il ragionamento svolto non procede in termini di mera verosimiglianza, criteri insufficienti all'affermazione di responsabilità, ma conclude per la penale responsabilità del ricorrente, in termini di assoluta certezza. 2. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. 2.1.Non possono essere liquidate le spese del presente giudizio alla parte civile, in quanto rispetto alla data dell'udienza odierna, queste risultano trasmesse con p.e.c. del 7 febbraio, dunque oltre il termine di cinque giorni prima dell'udienza, sancito dal citato art. 23 d. I. n. 137 del 2020, come convertito e modificato. In ogni caso, si rileva che dette conclusioni e richieste si sono limitate ad invocare il rigetto del ricorso, senza fornire contributo ulteriore per la presente decisione (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923, nel senso che la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, anche .senza partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso il 10/0