CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 novembre 2022
Cassazione n. 37976/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6675-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 171, presso lo studio degli Oggetto R.G.N. 6675/20 17 Cron. Rep. Ud. 22/11/2022 CC avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - E [OSCURATO:PERSONA] R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 171, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - ricorrente successivo - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso success ivo - avverso la sentenza n. 4363/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/10/2016 R.G.N. 8433/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 6675/17 Rilevatoche: Con sentenza del giorno 27 . 10 .201 6 n. 4363 , l a Corte d’appello di Roma accoglieva per quanto di ragioneed in parziale riforma della sentenza gravata, che nel resto confermava, l’appello dell’Inps avverso la sentenza del tribunale di Latina che aveva in parte accolto la domanda degli originari ricorrenti, volta ad ottenere i benefici economici, ex art. 13 comma 8 della legge n. 257/92, dovuti per l’esposizione alle polveri di amianto nel corso dell’attività lavorativa. La Corte d’appello, aderendo alla CTU, ha ritenuto per la valutazione dell’esposizione all’amianto, di fissare il discrimine dell’anno 1995, fino a quando l’attività svolta presso la società Sicamb era avvenuta con l’impiego di guanti e di cordein amianto e, quindi, secondo il consulente d’ufficio, l’esposizione era stata maggiore di 100 f/l, mentre dopo il 1995, quando questi materiali in amianto non erano stati più usati, l’esposizione era stata inferiore a tale soglia e quindi non più indennizzabile. Pertanto, in relazione alla data di assunzione, alcuni appellati avevanoraggiunto i 10 anni di esposizione cosiddetta qualificata, mentre altri non avevano l’esposizione qualificata per il periodo di durata decennale. La Corte territoriale ha, altresì, disatteso le osservazioni alla CTU del consulente di parte dei ricorrenti che ha considerato nuove perché esposte per la prima volta in appello sulla base di documentazione la cui produzione non era stata autorizzata. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione , sulla base di quattro motiv i , illustrati da memoria, mentre l’In ps resist e con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, i ricorrentideduconoil vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 345 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3, perché la Corte distrettuale non aveva rilevato che le domande e conclusioni dell’appello dell’Inps erano nuove ovvero rinunciate rispetto a quelle formulate nella memoria difensiva di primo grado e perché la medesima Corte non aveva disposto lo stralcio dei documenti nuovi acclusi dall’Inps all’atto di appello, ovvero unaCTU espletata in un differente giudizio e le note critiche alla CTU di primo grado(prodotte tardivamente). Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deduc ono il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 345 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3, perché la Corte distrettuale aveva ammesso la CTU così come domandata dall’Inps in appello, mentre era da considerarsi meramente esplorativa e dunque inammissibile, per la completezza ed esaustività della CTU in primo grado. Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrentideducono il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., per non aver la Corte d’appello considerato incompleta, erronea e dunque da censurarsi la CTU espletata in secondo grado, in quanto il consulente non aveva effettuato alcun sopralluogo nell’azienda e perché la medesima Corte non aveva ammesso la richiesta avanzata dagli appellanti, di integrazione della predetta CTU. Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrentideducono il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 193, 345 e 437 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., perché la Corte territoriale aveva ritenuto che integrassero domande nuove le ulteriori richieste di integrazione della CTU proposte in sede di note critiche della stessa, senza considerare che era stato lo stesso consulente d’ufficio a “suggerire” la richiesta d’integrazione. Il primo motivo è infondato:infatti, in sede d’appello, per quanto riportato in ricorso, l’Inps non ha mutato i fatti risultati documentati “ex actis” e la relativa difesa è risultata fondata sulla medesima causa petendi, pur se caratterizzata da un petitum più limitato che non costituisce domanda nuova (cfr. Cass. n. 2037/19, in tema di appalto), nel senso che l’Inps non ha più richiesto il rigetto integrale di tutte le domande originarie ma il riconoscimento delle domande volte ad ottenere i benefici per quei lavoratori che al 1995 (quando non si usavano più i guanti e le corde di amianto) avessero maturato un’esposizione qualificata e di durata almeno decennale (sulla base della nuova CTU espletata in appello). Invece, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio” (Cass. n. 23415/18). In buona sostanza, l’Inps non ha sollevato nessuna nuova eccezione, che non fosse stata proposta in primo grado, ma ha limitato le eccezioni già sollevate solo nei confronti dei lavoratori che alla data del 1995 non avessero maturato una esposizione qualificata e ultradecennale. Il secondo motivo è inammissibile, perché censura le valutazioni istruttorie del giudice d’appello che sono discrezionali e di sua competenza esclusiva, incensurabili in cassazione se non in ristretti limiti, non ricorrenti nella fattispecie (Cass. nn. 27000/16, 11892/16).Resta da dire che nel rito del lavoro l'esercizio dei poteri istruttori del giudice può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti,pur se necessita qual e presuppostodella ricorrenza di una "semiplena probatio" (Cass. n. 26597/20) che la Corte del merito ha ritenuto, con motivazione congrua, sussistente. Il terzo e quarto motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibil i , in quanto censura no – in termini di mero dissenso - le valutazioni istruttorie del giudice del merito e si risolvono in un’istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dell’organo giudicante del merito, finalizzato ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto controverso, che è estranea al giudizio di cassazione. Inoltre, la richiesta di integrazione della CTU mirava, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, a introdurre nel dibattito processuale un “fatto nuovo”, consistente nella possibile e ulteriore esposizione all’amianto dei lavoratori, dopo il 1995, dovuta a eventuali interventi di riparazione e revisione delle parti di aeromobili costruite in anni precedenti, che contenevano amianto non dismesso: la Corte d’appello ha, infatti, accertato che di tale questione –riferita a dopoil 1995 - non vi era traccia negli atti e documenti di causa: e il ricorrente, alle pp. 41-45 del ricorso, non dimostra che di tale questione si fosse espressamente discusso, nel corso del giudizio, anche in riferimento a dopo il 1995. Il ricorso va, quindi, rigettato e le spese di lite, cheseguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti del versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo pari a quanto già versato per il contributo unificato, ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contrib