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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2024

Cassazione n. 19889/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13759/2019) proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 265, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45C13 F130S), elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - e NAPOLI Michelina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57P64 E025H); -intimata - R.G.N. 13759/19 C.C.11/6/2024 Vendita – Garanzia difformità edilizie –Compenso direttore lavori avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 678/2019, pubblicata il 15 febbraio 2019, notificata a mezzo PEC il 20 febbraio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 giugno 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato l’11 dicembre 2009, la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva, davanti al Tribunale di Como, [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirla condannare – previo accertamento dell’insussistenza dei requisiti di edificabilità promessi, in relazione all’immobile oggetto di compravendita di cui all’atto pubblico del 5 luglio 2007 – alla restituzione della differenza fra il minor valore dell’immobile e il prezzo incassato nonché al risarcimento dei danni subiti per essere stata costretta, in esecuzione di un’ordinanza comunale, a demolire una porzione di quanto costruito, stante la mancanza di un accordo che l’autorizzasse a costruire sul confine (in deroga alle distanze legali), accordo che le sarebbe stato rappresentato dalla venditrice [OSCURATO:PERSONA] e dalla medesima le sarebbe stato garantito anche mediante la sottoscrizione, in data coeva al rogito, della D.I.A. n. 156/2007, prot. n. 9163.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la quale chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande spiegate, negando che fosse mai esistito un accordo con la proprietà confinante che l’autorizzasse a costruire in deroga alle distanze legali dal confine e che ne avesse mai garantito la ricorrenza all’acquirente.

Rappresentava, poi, che si era prestata a firmare la D.I.A. presentata al Comune di [OSCURATO:PERSONA] il 5 luglio 2007 per mero atto di cortesia nei confronti dell’acquirente, al fine di abbreviare i tempi della pratica amministrativa e consentire l’immediato inizio dei lavori di ristrutturazione, e che le tavole progettuali allegate alla D.I.A. erano state asseverate dall’architetto [OSCURATO:PERSONA], professionista incaricato dell’esecuzione del progetto da M.G., che per un certo tempo ne era stato anche direttore dei lavori e al quale il Comune aveva comunicato il 25 luglio 2007 la sospensione dei lavori per irregolarità delle distanze dai confini, lavori che inspiegabilmente M.G. aveva proseguito.

Chiedeva, in ogni caso, di essere autorizzata alla chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nella sua veste di responsabile unico dei progetti, aveva dichiarato, sotto la propria responsabilità, la conformità agli strumenti urbanistici attuativi e ai regolamenti comunali delle opere da eseguire sulla base della D.I.A. del 5 luglio 2007, onde esserne manlevata.

Si costituiva il terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva il rigetto della domanda di garanzia, esponendo che l’esecuzione delle opere oggetto della D.I.A. era iniziata nel febbraio 2008, quando aveva già dismesso la carica di direttore dei lavori per conto di M.G., carica cessata alla fine del 2007, allorché gli era subentrato l’ingegner [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva provveduto a comunicare al Comune l’inizio dei lavori in data 11 febbraio 2008.

Chiedeva, nel caso in cui fosse stata ravvisata una qualche sua responsabilità, che fosse autorizzato a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA], al fine di esserne, in tutto o in parte, manlevato.

Introduceva, infine, autonoma domanda nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., onde ottenere il pagamento della somma di euro 42.851.29, a titolo di compensi professionali spettanti per la redazione del progetto esecutivo e della variante relativa alle opere oggetto della D.I.A., domanda ritualmente notificata alla società attrice.

Si costituiva altresì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale negava ogni sua responsabilità e deduceva al riguardo che, pur avendo rivestito la carica di nuovo direttore dei lavori, era stato [OSCURATO:PERSONA], in esito alla comunicazione del Comune del 2 maggio 2008, volta ad ottenere la documentazione attestante l’esistenza degli accordi tra vicini che consentissero di edificare in deroga alle distanze legali, a presentare una nuova planimetria, ribadendo la regolarità del progetto, senza tuttavia documentare la conformità agli accordi con i confinanti, cui era seguita l’ordinanza di sospensione dei lavori del 15 di ottobre 2008 e l’ingiunzione di demolizione del 5 marzo 2009.

Chiedeva, tuttavia, di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della propria compagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] costituiva in ultimo la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale si associava alle difese del proprio assicurato e, in subordine, chiedeva che, in ipotesi di condanna in solido con le altre parti convenute, la manleva fosse limitata alla sola quota di danno direttamente imputabile al proprio assicurato.

Nel corso del giudizio era assunta la prova per interpello e testimoniale ammessa ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1267/2015, depositata il 22 luglio 2015, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., dei danni patiti, che liquidava in complessivi euro 27.735,80, e condannava altresì [OSCURATO:PERSONA] a manlevare [OSCURATO:PERSONA] per quanto la stessa avesse pagato in favore di M.G. a titolo risarcitorio, rigettando la domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA]. 2.–Avverso la pronuncia di primo grado proponevano appello la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: 1) la M.G. lamentava l’erronea e riduttiva quantificazione dei danni, alla luce delle osservazioni esposte dal proprio consulente tecnico di parte; 2) [OSCURATO:PERSONA] obiettava: a) l’indebita sua condanna diretta verso l’attrice in difetto di una specifica domanda sul punto, attesa la sua evocazione in giudizio in ragione della sola domanda di garanzia spiegata dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA], senza che peraltro vi fosse alcuna sua responsabilità per la redazione delle tavole progettuali e integrando la mancanza di un accordo con i confinanti per la deroga alle distanze legali un vizio riconoscibile; b) l’erroneo rigetto della sua domanda di garanzia verso [OSCURATO:PERSONA]; c) l’omessa pronuncia sulla domanda di pagamento dei compensi professionali spettantigli; d) la liquidazione del danno in eccesso; e) la liquidazione eccessiva delle spese di lite; 3) [OSCURATO:PERSONA] aderiva ai motivi di impugnazione spiegati dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’assenza di qualsivoglia responsabilità della venditrice e alla liquidazione eccessiva del danno.

Si costituivano nei giudizi di impugnazione le rispettive controparti, le quali si opponevano all’accoglimento degli appelli spiegati.

Previa riunione degli appelli, nel corso del giudizio era ammessa consulenza tecnica d’ufficio volta a quantificare il compenso per l’opera prestata da [OSCURATO:PERSONA].

Decidendo sui gravami interposti, la Corte d’appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale accoglimento degli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettava le domande di riduzione del prezzo e di risarcimento dei danni proposte da [OSCURATO:SOCIETA]. e, per l’effetto, dichiarava assorbite le consequenziali domande di manleva.

Condannava, quindi, [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 14.049,00, a titolo di compenso per la prestazione professionale resa.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che, contrariamente all’assunto del Tribunale – secondo cui la sottoscrizione della D.I.A. aveva creato nell’attrice l’errata convinzione sull’esistenza di un accordo tra i confinanti –, la qualità addotta come mancante non risultava promessa in contratto, sicché la domanda risarcitoria non poteva essere accolta valorizzando il contenuto di una D.I.A. presentata nell’evidente interesse della parte acquirente e il cui oggetto non era stato appunto richiamato nel contratto; b) che, infatti, quanto alle garanzie prestate dalla venditrice, le stesse erano indicate all’art. 3 del contratto e nessuna afferiva alla potenzialità edificatoria del bene, sicché non poteva ritenersi che tale potenzialità fosse stata promessa, anche in via indiretta, mediante la coeva presentazione della D.I.A., alla quale il contratto non faceva alcun riferimento, né conteneva alcuna allegazione delle tavole di progetto finalizzate all’ampliamento della preesistente struttura che la M.G. si proponeva di realizzare ove la D.I.A. fosse stata approvata; c) che, anche allorché una tale potenzialità edificatoria fosse stata prospettata o promessa nella fase precontrattuale, nessuna conseguenza ne sarebbe potuta derivare con riferimento alla domanda azionata, trattandosi di pattuizione o promessa accessoria alla compravendita immobiliare irrimediabilmente nulla per difetto di forma; d) che una tale assunzione di garanzia non poteva discendere dalla semplice sottoscrizione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della D.I.A., non solo perché la presentazione della denuncia non poteva valere in sé a garantire che ad essa seguisse la certa autorizzazione dell’Ente destinatario, ma soprattutto perché di essa non era fatta alcuna menzione nel contratto, sicché la sua presentazione non costituiva adempimento di un obbligo contrattuale assunto a fini di garanzia, né vi erano elementi per sostenere che, prestandosi alla sottoscrizione, la Napoli avesse con ciò solo garantito anche la fattibilità del progetto edificatorio che vi era sotteso; e) che nemmeno la domanda poteva essere accolta ascrivendo alla venditrice un comportamento artificioso atto ad ingenerare nell’acquirente, mediante la presentazione della D.I.A., l’erroneo convincimento che avrebbe potuto costruire secondo le tavole progettuali allegate, inducendo perciò M.G. alla sottoscrizione di un contratto che diversamente non avrebbe concluso ovvero avrebbe concluso a condizioni diverse, stante che la domanda introdotta si limitava a richiedere la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno per vizi o per mancanza di una qualità essenziale del bene oggetto di compravendita; f) che, d’altronde, le deduzioni concernenti il preteso dolo incidentale della venditrice erano sfornite di prova adeguata, poiché la M.G., usando anche solo della normale diligenza, avrebbe potuto accertarsi ben prima della conclusione del contratto che le opere che si proponeva di realizzare, in quanto da edificarsi sulla base di nuova autorizzazione amministrativa e in difformità dalle distanze legali, necessitavano di precisi accordi con le parti confinanti; g) che correttamente il Tribunale aveva trattato, simultaneamente alle altre domande, anche la domanda nuova proposta dal [OSCURATO:PERSONA], come debitamente notificata, ai sensi dell’art. 103 c.p.c., che avrebbe facoltizzato la congiunta proposizione di cause tra più parti, non solo in caso di connessione in senso proprio, ma anche qualora ricorresse, per motivi di economia processuale, una semplice opportunità di deciderle simultaneamente, opportunità nella specie ravvisabile anche al fine di evitare la formazione di giudicati contrastanti; h) che –contrariamente a quanto osservato dal Tribunale, che aveva implicitamente rigettato la domanda di pagamento dei compensi, ritenendo che l’incarico fosse stato conferito dalla Napoli – dalla comparazione delle prove orali assunte emergeva che l’incarico progettuale era stato conferito al [OSCURATO:PERSONA] proprio da M.G. e che la D.I.A. era stata depositata a firma della venditrice al solo fine di consentire la velocizzazione della pratica amministrativa e, con essa, l’avvio delle opere, essendo stato questi indicato come direttore dei lavori già nella D.I.A., carica mantenuta anche dopo la formale intestazione della pratica amministrativa ad M.G., cui era seguita la presentazione di una nuova planimetria il 17 maggio 2008 a corredo dell’assunta regolarità delle opere che la M.G. stava realizzando; i) che, dunque, doveva essere riconosciuto il pagamento del compenso per l’opera prestata dal [OSCURATO:PERSONA] in favore di M.G., nella misura di euro 14.049,00, senza che potessero trovare ingresso le doglianze di M.G. con le quali era contestata la qualità e l’utilità dell’attività professionale prestata, sottintendendo tali doglianze la proposizione di un’eccezione di inadempimento, quale eccezione in senso stretto, proposta solo nel grado di appello e perciò inammissibile. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, la [OSCURATO:SOCIETA].

Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].

È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt.1362, 1366, 1374, 1375 e 2043 c.c., per avere la Corte di merito leso i canoni sull’interpretazione del contratto e sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della parte alienante evocata in causa, poiché la presentazione, a cura della venditrice, della D.I.A. per lavori da eseguirsi sull’immobile venduto nello stesso giorno in cui era stato stipulato l’atto pubblico di vendita non avrebbe avuto altro significato se non quello di garantire la potenzialità edificatoria del bene.

Obietta l’istante che, considerata la qualifica dell’acquirente quale società esercente attività edilizia e le ragioni dell’acquisto, tenuto conto del comportamento complessivo delle parti prima e dopo l’atto di vendita, sarebbe emersa chiaramente la volontà che l’alienazione avesse per oggetto un bene avente potenzialità edificatoria, potenzialità edificatoria garantita nei fatti con il contegno concludente tenuto dalla venditrice e dal progettista e direttore dei lavori, posto che la M.G. non avrebbe mai proceduto all’acquisto se l’alienante e il tecnico da questa incaricato non avessero depositato, a loro firma, gli elaborati tecnici con la D.I.A. 1.1.–Il motivo è inammissibile.

Ed invero la Corte d’appello ha chiarito che la qualità del bene acquistato (un rudere) con atto pubblico del 5 luglio 2007, addotta come mancante (ossia la possibilità di sopraelevare in aderenza al confine in forza di un accordo con i confinanti) non risultava promessa in contratto, sicché la domanda risarcitoria non poteva essere accolta valorizzando il contenuto di una D.I.A. presentata contestualmente alla stipulazione del rogito nell’interesse della parte acquirente e il cui oggetto non era stato appunto richiamato nel contratto.

La Corte territoriale ha, all’uopo, dato atto che l’immobile, al momento della compravendita, era regolare sia dal punto di vista catastale che urbanistico e che lo stato di fatto era esattamente corrispondente alle certificazioni depositate e alle autorizzazioni amministrative concesse, anche in sanatoria.

E con precipuo riguardo al richiamo contenuto nel rogito alla concessione edilizia in sanatoria n. 81/1994, è stato altresì puntualizzato che neanche poteva ritenersi che da ciò potesse desumersi la garanzia prestata in ordine alla potenzialità edificatoria espressa nella D.I.A. n. 156/2007, che di quella originaria concessione ripeteva le tavole progettuali.

Da ciò è stato correttamente desunto, alla stregua del testo letterale del contratto, che il richiamo, al punto 2, della concessione “ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 40, L. n. 47/1985” era finalizzato allo scopo di attestare la regolarità urbanistica del bene nella consistenza esistente al momento della vendita, senza che potesse attribuirsi il significato estensivo di un’assunzione di garanzia sulla possibilità di conseguire, in termini di potenzialità edificatoria, le stesse utilità ivi previste.

Tra le garanzie prestate dalla venditrice, come indicate all’art. 3 del contratto, nessuna infatti afferiva alla potenzialità edificatoria del bene, sicché non poteva ritenersi che tale potenzialità fosse stata promessa, anche in via indiretta, mediante la coeva presentazione della D.I.A., alla quale il contratto non faceva alcun riferimento.

Né – ha affermato la sentenza impugnata – il contratto di vendita conteneva alcuna allegazione delle tavole di progetto finalizzate all’ampliamento della preesistente struttura che la M.G. si proponeva di realizzare ove la D.I.A. fosse stata approvata.

E ha aggiunto la Corte del gravame che, quand’anche la volontà delle parti fosse stata quella di assicurare la sopraelevazione in aderenza, alla stregua di un asserito accordo con i confinanti, in mancanza di alcun richiamo a tale garanzia nel contratto, sarebbe difettato il requisito della forma scritta, richiesto a pena di nullità.

A fronte di questa interpretazione, supportata dal preciso riferimento letterale e logico alle clausole negoziali, la censura si risolve nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata, il che ne esclude il sindacato in sede di legittimità.

In proposito, si rileva che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, sicché il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, condizioni carenti nella fattispecie (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Sez. 5, Sentenza n. 873 del 16/01/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018; Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017).

D’altronde, è stato altresì precisato dalla Corte di merito che la domanda era stata spiegata quale pretesa di riduzione del prezzo e di risarcimento dei danni per mancanza delle qualità promesse della cosa venduta, ai sensi dell’art. 1497 c.c. (sulla possibilità che, nel caso di vendita di un bene in mancanza di qualità promesse o essenziali, si possa agire anche per la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni, oltre che per la risoluzione, in presenza dei relativi presupposti, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4245 del 16/02/2024; Sez. 2, Sentenza n. 247 del 10/01/1981; Sez. 2, Sentenza n. 2322 del 06/06/1977; Sez. 3, Sentenza n. 1874 del 14/06/1972; Sez. 3, Sentenza n. 1480 del 14/06/1962), sicché non sarebbe stata ammissibile la tardiva e diversa ricostruzione in termini di dolo incidentale del contratto, di cui peraltro non vi era alcuna dimostrazione. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt.81, 106 e 269 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che l’incarico professionale all’architetto [OSCURATO:PERSONA] fosse stato conferito dalla M.G. e non dalla Napoli senza estromettere dal giudizio quest’ultima per carenza di legittimazione passiva.

Osserva l’istante che, autorizzando la chiamata in garanzia del [OSCURATO:PERSONA], come richiesta dalla venditrice, la Corte d’appello avrebbe implicitamente escluso per il [OSCURATO:PERSONA] avesse operato come architetto della M.G. 2.1.–Il motivo è inammissibile.

E tanto perché l’autorizzazione della chiamata in garanzia del terzo non ha natura decisoria (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13349 del 18/05/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 21706 del 26/08/2019; Sez. 2, Sentenza n. 8688 del 26/04/2005).

Allo stesso modo la circostanza che il giudice non si sia avvalso della facoltà di estromettere dal giudizio la convenuta non è indicativa della valutazione della legittimazione passiva di quest’ultima.

Solo il provvedimento di estromissione per difetto di legittimazione passiva ha valenza decisoria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7612 del 09/03/2022; Sez. 3, Sentenza n. 8693 del 29/04/2015; Sez. 2, Sentenza n. 13766 del 22/07/2004; Sez. 3, Sentenza n. 745 del 24/01/2000).

Tra l’altro, il Tribunale ha accolto la domanda di M.G. verso la convenuta e il terzo chiamato e la conseguente domanda di manleva mentre solo nel giudizio d’appello la domanda risarcitoria è stata rigettata sia verso la venditrice sia verso il progettista. 3.–Con il terzo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1460, 1666 e 2226 c.c., per avere la Corte distrettuale disposto la remunerazione dell’attività professionale prestata dal progettista benché il progetto fosse inservibile, essendo stato oggetto dell’inibitoria a cura del Comune, in mancanza dell’accordo dei confinanti sulla deroga alle distanze legali.

Ad avviso dell’istante, il contratto d’opera avrebbe dovuto ritenersi risolto per inadempimento del professionista, che era a conoscenza dell’irrealizzabilità dell’opera.

Sicché, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento, il committente avrebbe potuto rifiutarsi di corrispondere il compenso. 4.– Con il quarto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, secondo comma, 9 e 41 Cost. nonché della direttiva n. 2005/36/CE e degli artt. 3, 6, 9, 8, 25 e 38 del codice deontologico degli architetti, per avere la Corte del gravame – dopo avere rigettato l’eccezione di inammissibilità della domanda proposta dall’architetto [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che, in forza di un litisconsorzio facoltativo, la domanda proposta dal terzo chiamato in garanzia fosse ammissibile, anche a fini di economia processuale – riconosciuto la spettanza del compenso per l’importo di euro 14.049,00, nonostante l’incarico espletato fosse contrario ai doveri deontologici, essendo il progettista consapevole degli impedimenti alla realizzazione della sopraelevazione.

Con l’effetto che la prestazione richiesta sarebbe stata espletata in contrasto con i canoni di lealtà e correttezza e senza la diligenza e la perizia prescritte. 4.1.– I due motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente in quanto connessi –sono infondati.

Sul punto, la Corte territoriale ha specificato che le eccezioni sul compimento dell’opera professionale senza il rispetto della diligenza richiesta (con particolare riguardo all’assenza di alcun rilievo sull’irrealizzabilità della sopraelevazione senza il consenso dei confinanti, ai fini di derogare alle distanze legali) erano tardive, in quanto sollevate solo in sede di gravame.

E ciò in osservanza del principio a mente del quale la deduzione dell’inosservanza dei criteri guida che avrebbero dovuto regolare lo svolgimento dell’attività professionale e la conseguente pretesa di esonero dal pagamento del compenso, equivalendo alla proposizione di un’eccezione di inadempimento, costituisce un’eccezione in senso stretto, la cui proposizione è preclusa in grado di appello (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 36531 del 24/11/2021; Sez. 2, Sentenza n. 6168 del 16/03/2011; Sez. 2, Sentenza n. 13746 del 20/09/2002). 5.–Con il quinto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame della consulenza tecnica di parte, relativa alla quantificazione del danno patito, con carenza di motivazione e in difformità del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. 5.1.–Il motivo è inammissibile.

E ciò perché, disattesa la doglianza che si appuntava sulla contestazione del rigetto della domanda risarcitoria proposta verso la venditrice (an), non ha alcun rilievo la censura sulla misura di tale risarcimento (quantum). 6.–In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13759/2019) proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 265, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45C13 F130S), elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - e NAPOLI Michelina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57P64 E025H); -intimata - R.G.N. 13759/19 C.C.11/6/2024 Vendita – Garanzia difformità edilizie –Compenso direttore lavori avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 678/2019, pubblicata il 15 febbraio 2019, notificata a mezzo PEC il 20 febbraio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 giugno 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato l’11 dicembre 2009, la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva, davanti al Tribunale di Como, [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirla condannare – previo accertamento dell’insussistenza dei requisiti di edificabilità promessi, in relazione all’immobile oggetto di compravendita di cui all’atto pubblico del 5 luglio 2007 – alla restituzione della differenza fra il minor valore dell’immobile e il prezzo incassato nonché al risarcimento dei danni subiti per essere stata costretta, in esecuzione di un’ordinanza comunale, a demolire una porzione di quanto costruito, stante la mancanza di un accordo che l’autorizzasse a costruire sul confine (in deroga alle distanze legali), accordo che le sarebbe stato rappresentato dalla venditrice [OSCURATO:PERSONA] e dalla medesima le sarebbe stato garantito anche mediante la sottoscrizione, in data coeva al rogito, della D.I.A. n. 156/2007, prot. n. 9163. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la quale chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande spiegate, negando che fosse mai esistito un accordo con la proprietà confinante che l’autorizzasse a costruire in deroga alle distanze legali dal confine e che ne avesse mai garantito la ricorrenza all’acquirente. Rappresentava, poi, che si era prestata a firmare la D.I.A. presentata al Comune di [OSCURATO:PERSONA] il 5 luglio 2007 per mero atto di cortesia nei confronti dell’acquirente, al fine di abbreviare i tempi della pratica amministrativa e consentire l’immediato inizio dei lavori di ristrutturazione, e che le tavole progettuali allegate alla D.I.A. erano state asseverate dall’architetto [OSCURATO:PERSONA], professionista incaricato dell’esecuzione del progetto da M.G., che per un certo tempo ne era stato anche direttore dei lavori e al quale il Comune aveva comunicato il 25 luglio 2007 la sospensione dei lavori per irregolarità delle distanze dai confini, lavori che inspiegabilmente M.G. aveva proseguito. Chiedeva, in ogni caso, di essere autorizzata alla chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nella sua veste di responsabile unico dei progetti, aveva dichiarato, sotto la propria responsabilità, la conformità agli strumenti urbanistici attuativi e ai regolamenti comunali delle opere da eseguire sulla base della D.I.A. del 5 luglio 2007, onde esserne manlevata. Si costituiva il terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva il rigetto della domanda di garanzia, esponendo che l’esecuzione delle opere oggetto della D.I.A. era iniziata nel febbraio 2008, quando aveva già dismesso la carica di direttore dei lavori per conto di M.G., carica cessata alla fine del 2007, allorché gli era subentrato l’ingegner [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva provveduto a comunicare al Comune l’inizio dei lavori in data 11 febbraio 2008. Chiedeva, nel caso in cui fosse stata ravvisata una qualche sua responsabilità, che fosse autorizzato a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA], al fine di esserne, in tutto o in parte, manlevato. Introduceva, infine, autonoma domanda nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., onde ottenere il pagamento della somma di euro 42.851.29, a titolo di compensi professionali spettanti per la redazione del progetto esecutivo e della variante relativa alle opere oggetto della D.I.A., domanda ritualmente notificata alla società attrice. Si costituiva altresì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale negava ogni sua responsabilità e deduceva al riguardo che, pur avendo rivestito la carica di nuovo direttore dei lavori, era stato [OSCURATO:PERSONA], in esito alla comunicazione del Comune del 2 maggio 2008, volta ad ottenere la documentazione attestante l’esistenza degli accordi tra vicini che consentissero di edificare in deroga alle distanze legali, a presentare una nuova planimetria, ribadendo la regolarità del progetto, senza tuttavia documentare la conformità agli accordi con i confinanti, cui era seguita l’ordinanza di sospensione dei lavori del 15 di ottobre 2008 e l’ingiunzione di demolizione del 5 marzo 2009. Chiedeva, tuttavia, di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della propria compagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] costituiva in ultimo la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale si associava alle difese del proprio assicurato e, in subordine, chiedeva che, in ipotesi di condanna in solido con le altre parti convenute, la manleva fosse limitata alla sola quota di danno direttamente imputabile al proprio assicurato. Nel corso del giudizio era assunta la prova per interpello e testimoniale ammessa ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1267/2015, depositata il 22 luglio 2015, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., dei danni patiti, che liquidava in complessivi euro 27.735,80, e condannava altresì [OSCURATO:PERSONA] a manlevare [OSCURATO:PERSONA] per quanto la stessa avesse pagato in favore di M.G. a titolo risarcitorio, rigettando la domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA]. 2.–Avverso la pronuncia di primo grado proponevano appello la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: 1) la M.G. lamentava l’erronea e riduttiva quantificazione dei danni, alla luce delle osservazioni esposte dal proprio consulente tecnico di parte; 2) [OSCURATO:PERSONA] obiettava: a) l’indebita sua condanna diretta verso l’attrice in difetto di una specifica domanda sul punto, attesa la sua evocazione in giudizio in ragione della sola domanda di garanzia spiegata dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA], senza che peraltro vi fosse alcuna sua responsabilità per la redazione delle tavole progettuali e integrando la mancanza di un accordo con i confinanti per la deroga alle distanze legali un vizio riconoscibile; b) l’erroneo rigetto della sua domanda di garanzia verso [OSCURATO:PERSONA]; c) l’omessa pronuncia sulla domanda di pagamento dei compensi professionali spettantigli; d) la liquidazione del danno in eccesso; e) la liquidazione eccessiva delle spese di lite; 3) [OSCURATO:PERSONA] aderiva ai motivi di impugnazione spiegati dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’assenza di qualsivoglia responsabilità della venditrice e alla liquidazione eccessiva del danno. Si costituivano nei giudizi di impugnazione le rispettive controparti, le quali si opponevano all’accoglimento degli appelli spiegati. Previa riunione degli appelli, nel corso del giudizio era ammessa consulenza tecnica d’ufficio volta a quantificare il compenso per l’opera prestata da [OSCURATO:PERSONA]. Decidendo sui gravami interposti, la Corte d’appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale accoglimento degli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettava le domande di riduzione del prezzo e di risarcimento dei danni proposte da [OSCURATO:SOCIETA]. e, per l’effetto, dichiarava assorbite le consequenziali domande di manleva. Condannava, quindi, [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 14.049,00, a titolo di compenso per la prestazione professionale resa. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che, contrariamente all’assunto del Tribunale – secondo cui la sottoscrizione della D.I.A. aveva creato nell’attrice l’errata convinzione sull’esistenza di un accordo tra i confinanti –, la qualità addotta come mancante non risultava promessa in contratto, sicché la domanda risarcitoria non poteva essere accolta valorizzando il contenuto di una D.I.A. presentata nell’evidente interesse della parte acquirente e il cui oggetto non era stato appunto richiamato nel contratto; b) che, infatti, quanto alle garanzie prestate dalla venditrice, le stesse erano indicate all’art. 3 del contratto e nessuna afferiva alla potenzialità edificatoria del bene, sicché non poteva ritenersi che tale potenzialità fosse stata promessa, anche in via indiretta, mediante la coeva presentazione della D.I.A., alla quale il contratto non faceva alcun riferimento, né conteneva alcuna allegazione delle tavole di progetto finalizzate all’ampliamento della preesistente struttura che la M.G. si proponeva di realizzare ove la D.I.A. fosse stata approvata; c) che, anche allorché una tale potenzialità edificatoria fosse stata prospettata o promessa nella fase precontrattuale, nessuna conseguenza ne sarebbe potuta derivare con riferimento alla domanda azionata, trattandosi di pattuizione o promessa accessoria alla compravendita immobiliare irrimediabilmente nulla per difetto di forma; d) che una tale assunzione di garanzia non poteva discendere dalla semplice sottoscrizione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della D.I.A., non solo perché la presentazione della denuncia non poteva valere in sé a garantire che ad essa seguisse la certa autorizzazione dell’Ente destinatario, ma soprattutto perché di essa non era fatta alcuna menzione nel contratto, sicché la sua presentazione non costituiva adempimento di un obbligo contrattuale assunto a fini di garanzia, né vi erano elementi per sostenere che, prestandosi alla sottoscrizione, la Napoli avesse con ciò solo garantito anche la fattibilità del progetto edificatorio che vi era sotteso; e) che nemmeno la domanda poteva essere accolta ascrivendo alla venditrice un comportamento artificioso atto ad ingenerare nell’acquirente, mediante la presentazione della D.I.A., l’erroneo convincimento che avrebbe potuto costruire secondo le tavole progettuali allegate, inducendo perciò M.G. alla sottoscrizione di un contratto che diversamente non avrebbe concluso ovvero avrebbe concluso a condizioni diverse, stante che la domanda introdotta si limitava a richiedere la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno per vizi o per mancanza di una qualità essenziale del bene oggetto di compravendita; f) che, d’altronde, le deduzioni concernenti il preteso dolo incidentale della venditrice erano sfornite di prova adeguata, poiché la M.G., usando anche solo della normale diligenza, avrebbe potuto accertarsi ben prima della conclusione del contratto che le opere che si proponeva di realizzare, in quanto da edificarsi sulla base di nuova autorizzazione amministrativa e in difformità dalle distanze legali, necessitavano di precisi accordi con le parti confinanti; g) che correttamente il Tribunale aveva trattato, simultaneamente alle altre domande, anche la domanda nuova proposta dal [OSCURATO:PERSONA], come debitamente notificata, ai sensi dell’art. 103 c.p.c., che avrebbe facoltizzato la congiunta proposizione di cause tra più parti, non solo in caso di connessione in senso proprio, ma anche qualora ricorresse, per motivi di economia processuale, una semplice opportunità di deciderle simultaneamente, opportunità nella specie ravvisabile anche al fine di evitare la formazione di giudicati contrastanti; h) che –contrariamente a quanto osservato dal Tribunale, che aveva implicitamente rigettato la domanda di pagamento dei compensi, ritenendo che l’incarico fosse stato conferito dalla Napoli – dalla comparazione delle prove orali assunte emergeva che l’incarico progettuale era stato conferito al [OSCURATO:PERSONA] proprio da M.G. e che la D.I.A. era stata depositata a firma della venditrice al solo fine di consentire la velocizzazione della pratica amministrativa e, con essa, l’avvio delle opere, essendo stato questi indicato come direttore dei lavori già nella D.I.A., carica mantenuta anche dopo la formale intestazione della pratica amministrativa ad M.G., cui era seguita la presentazione di una nuova planimetria il 17 maggio 2008 a corredo dell’assunta regolarità delle opere che la M.G. stava realizzando; i) che, dunque, doveva essere riconosciuto il pagamento del compenso per l’opera prestata dal [OSCURATO:PERSONA] in favore di M.G., nella misura di euro 14.049,00, senza che potessero trovare ingresso le doglianze di M.G. con le quali era contestata la qualità e l’utilità dell’attività professionale prestata, sottintendendo tali doglianze la proposizione di un’eccezione di inadempimento, quale eccezione in senso stretto, proposta solo nel grado di appello e perciò inammissibile. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt.1362, 1366, 1374, 1375 e 2043 c.c., per avere la Corte di merito leso i canoni sull’interpretazione del contratto e sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della parte alienante evocata in causa, poiché la presentazione, a cura della venditrice, della D.I.A. per lavori da eseguirsi sull’immobile venduto nello stesso giorno in cui era stato stipulato l’atto pubblico di vendita non avrebbe avuto altro significato se non quello di garantire la potenzialità edificatoria del bene. Obietta l’istante che, considerata la qualifica dell’acquirente quale società esercente attività edilizia e le ragioni dell’acquisto, tenuto conto del comportamento complessivo delle parti prima e dopo l’atto di vendita, sarebbe emersa chiaramente la volontà che l’alienazione avesse per oggetto un bene avente potenzialità edificatoria, potenzialità edificatoria garantita nei fatti con il contegno concludente tenuto dalla venditrice e dal progettista e direttore dei lavori, posto che la M.G. non avrebbe mai proceduto all’acquisto se l’alienante e il tecnico da questa incaricato non avessero depositato, a loro firma, gli elaborati tecnici con la D.I.A. 1.1.–Il motivo è inammissibile. Ed invero la Corte d’appello ha chiarito che la qualità del bene acquistato (un rudere) con atto pubblico del 5 luglio 2007, addotta come mancante (ossia la possibilità di sopraelevare in aderenza al confine in forza di un accordo con i confinanti) non risultava promessa in contratto, sicché la domanda risarcitoria non poteva essere accolta valorizzando il contenuto di una D.I.A. presentata contestualmente alla stipulazione del rogito nell’interesse della parte acquirente e il cui oggetto non era stato appunto richiamato nel contratto. La Corte territoriale ha, all’uopo, dato atto che l’immobile, al momento della compravendita, era regolare sia dal punto di vista catastale che urbanistico e che lo stato di fatto era esattamente corrispondente alle certificazioni depositate e alle autorizzazioni amministrative concesse, anche in sanatoria. E con precipuo riguardo al richiamo contenuto nel rogito alla concessione edilizia in sanatoria n. 81/1994, è stato altresì puntualizzato che neanche poteva ritenersi che da ciò potesse desumersi la garanzia prestata in ordine alla potenzialità edificatoria espressa nella D.I.A. n. 156/2007, che di quella originaria concessione ripeteva le tavole progettuali. Da ciò è stato correttamente desunto, alla stregua del testo letterale del contratto, che il richiamo, al punto 2, della concessione “ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 40, L. n. 47/1985” era finalizzato allo scopo di attestare la regolarità urbanistica del bene nella consistenza esistente al momento della vendita, senza che potesse attribuirsi il significato estensivo di un’assunzione di garanzia sulla possibilità di conseguire, in termini di potenzialità edificatoria, le stesse utilità ivi previste. Tra le garanzie prestate dalla venditrice, come indicate all’art. 3 del contratto, nessuna infatti afferiva alla potenzialità edificatoria del bene, sicché non poteva ritenersi che tale potenzialità fosse stata promessa, anche in via indiretta, mediante la coeva presentazione della D.I.A., alla quale il contratto non faceva alcun riferimento. Né – ha affermato la sentenza impugnata – il contratto di vendita conteneva alcuna allegazione delle tavole di progetto finalizzate all’ampliamento della preesistente struttura che la M.G. si proponeva di realizzare ove la D.I.A. fosse stata approvata. E ha aggiunto la Corte del gravame che, quand’anche la volontà delle parti fosse stata quella di assicurare la sopraelevazione in aderenza, alla stregua di un asserito accordo con i confinanti, in mancanza di alcun richiamo a tale garanzia nel contratto, sarebbe difettato il requisito della forma scritta, richiesto a pena di nullità. A fronte di questa interpretazione, supportata dal preciso riferimento letterale e logico alle clausole negoziali, la censura si risolve nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata, il che ne esclude il sindacato in sede di legittimità. In proposito, si rileva che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, sicché il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, condizioni carenti nella fattispecie (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Sez. 5, Sentenza n. 873 del 16/01/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018; Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017). D’altronde, è stato altresì precisato dalla Corte di merito che la domanda era stata spiegata quale pretesa di riduzione del prezzo e di risarcimento dei danni per mancanza delle qualità promesse della cosa venduta, ai sensi dell’art. 1497 c.c. (sulla possibilità che, nel caso di vendita di un bene in mancanza di qualità promesse o essenziali, si possa agire anche per la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni, oltre che per la risoluzione, in presenza dei relativi presupposti, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4245 del 16/02/2024; Sez. 2, Sentenza n. 247 del 10/01/1981; Sez. 2, Sentenza n. 2322 del 06/06/1977; Sez. 3, Sentenza n. 1874 del 14/06/1972; Sez. 3, Sentenza n. 1480 del 14/06/1962), sicché non sarebbe stata ammissibile la tardiva e diversa ricostruzione in termini di dolo incidentale del contratto, di cui peraltro non vi era alcuna dimostrazione. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt.81, 106 e 269 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che l’incarico professionale all’architetto [OSCURATO:PERSONA] fosse stato conferito dalla M.G. e non dalla Napoli senza estromettere dal giudizio quest’ultima per carenza di legittimazione passiva. Osserva l’istante che, autorizzando la chiamata in garanzia del [OSCURATO:PERSONA], come richiesta dalla venditrice, la Corte d’appello avrebbe implicitamente escluso per il [OSCURATO:PERSONA] avesse operato come architetto della M.G. 2.1.–Il motivo è inammissibile. E tanto perché l’autorizzazione della chiamata in garanzia del terzo non ha natura decisoria (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13349 del 18/05/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 21706 del 26/08/2019; Sez. 2, Sentenza n. 8688 del 26/04/2005). Allo stesso modo la circostanza che il giudice non si sia avvalso della facoltà di estromettere dal giudizio la convenuta non è indicativa della valutazione della legittimazione passiva di quest’ultima. Solo il provvedimento di estromissione per difetto di legittimazione passiva ha valenza decisoria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7612 del 09/03/2022; Sez. 3, Sentenza n. 8693 del 29/04/2015; Sez. 2, Sentenza n. 13766 del 22/07/2004; Sez. 3, Sentenza n. 745 del 24/01/2000). Tra l’altro, il Tribunale ha accolto la domanda di M.G. verso la convenuta e il terzo chiamato e la conseguente domanda di manleva mentre solo nel giudizio d’appello la domanda risarcitoria è stata rigettata sia verso la venditrice sia verso il progettista. 3.–Con il terzo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1460, 1666 e 2226 c.c., per avere la Corte distrettuale disposto la remunerazione dell’attività professionale prestata dal progettista benché il progetto fosse inservibile, essendo stato oggetto dell’inibitoria a cura del Comune, in mancanza dell’accordo dei confinanti sulla deroga alle distanze legali. Ad avviso dell’istante, il contratto d’opera avrebbe dovuto ritenersi risolto per inadempimento del professionista, che era a conoscenza dell’irrealizzabilità dell’opera. Sicché, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento, il committente avrebbe potuto rifiutarsi di corrispondere il compenso. 4.– Con il quarto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, secondo comma, 9 e 41 Cost. nonché della direttiva n. 2005/36/CE e degli artt. 3, 6, 9, 8, 25 e 38 del codice deontologico degli architetti, per avere la Corte del gravame – dopo avere rigettato l’eccezione di inammissibilità della domanda proposta dall’architetto [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che, in forza di un litisconsorzio facoltativo, la domanda proposta dal terzo chiamato in garanzia fosse ammissibile, anche a fini di economia processuale – riconosciuto la spettanza del compenso per l’importo di euro 14.049,00, nonostante l’incarico espletato fosse contrario ai doveri deontologici, essendo il progettista consapevole degli impedimenti alla realizzazione della sopraelevazione. Con l’effetto che la prestazione richiesta sarebbe stata espletata in contrasto con i canoni di lealtà e correttezza e senza la diligenza e la perizia prescritte. 4.1.– I due motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente in quanto connessi –sono infondati. Sul punto, la Corte territoriale ha specificato che le eccezioni sul compimento dell’opera professionale senza il rispetto della diligenza richiesta (con particolare riguardo all’assenza di alcun rilievo sull’irrealizzabilità della sopraelevazione senza il consenso dei confinanti, ai fini di derogare alle distanze legali) erano tardive, in quanto sollevate solo in sede di gravame. E ciò in osservanza del principio a mente del quale la deduzione dell’inosservanza dei criteri guida che avrebbero dovuto regolare lo svolgimento dell’attività professionale e la conseguente pretesa di esonero dal pagamento del compenso, equivalendo alla proposizione di un’eccezione di inadempimento, costituisce un’eccezione in senso stretto, la cui proposizione è preclusa in grado di appello (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 36531 del 24/11/2021; Sez. 2, Sentenza n. 6168 del 16/03/2011; Sez. 2, Sentenza n. 13746 del 20/09/2002). 5.–Con il quinto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame della consulenza tecnica di parte, relativa alla quantificazione del danno patito, con carenza di motivazione e in difformità del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. 5.1.–Il motivo è inammissibile. E ciò perché, disattesa la doglianza che si appuntava sulla contestazione del rigetto della domanda risarcitoria proposta verso la venditrice (an), non ha alcun rilievo la censura sulla misura di tale risarcimento (quantum). 6.–In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.6
Sentenza Cassazione n. 19889/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris