CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28099/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale si riporta alla requisitoria in atti e conclude per il rigetto del ricorso. Udito il difensore l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta agli scritti difensivi in atti ed insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 24 novembre 2023, che, previa riduzione delle pene principali ed accessorie inflitte, ne ha confermato l'affermazione di responsabilità statuita in primo grado con riferimento ai delitti di cui agli artt. 110 c.p., 223 primo comma, 216 primo comma nn. 1 e 2 del r.d. n. 267/42, commessi in qualità di amministratore unico - dal 24 settembre 2012 al fallimento - della [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita dal Tribunale di Roma il 12 dicembre 2013. LI1 ricorso si è affidato a 4 motivi, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1.11 primo motivo ha denunciato vizi di violazione di legge penale e di motivazione a riguardo della statuizione di reità per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, ritenuto sussistente in presenza di una contabilità inattendibile e in assenza della documentazione bancaria e, pertanto, in assenza della dimostrazione dell'effettiva esistenza delle risorse che si assumono indebitamente prelevate. Nè avrebbe potuto, la Corte, trarre la prova della distrazione dall'entità del disavanzo fallimentare, come da indirizzo giurisprudenziale citato nell'atto di impugnazione. 1.2.11 secondo motivo ha dedotto i medesimi vizi della sentenza impugnata a riguardo della mancata derubricazione del reato di bancarotta documentale fraudolenta in quello di bancarotta semplice. Sarebbe stato necessario dar conto della prova del dolo generico, che non può coincidere con le caratteristiche oggettive delle scritture contabili, non idonee a consentire la ricostruzione del patrimonio e del volume degli affari. Tale dimost-azione non emergerebbe dalla motivazione della sentenza, perché la ricorrente ha solo amministrato formalmente la società negli ultimi 15 mesi senza avere cognizione delle vicende societarie, l'amministratore effettivo era il marito [OSCURATO:PERSONA], come riconosciuto nei due gradi di giudizio. 1.3.11 terzo motivo si è soffermato sugli analoghi vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., perché la somma di euro 55.000 sarebbe stata erogata alla [OSCURATO:PERSONA], nel 2013, a titolo di compenso per lo svolgimento della carica di amministratore e tale operazione - trattandosi di importo congruo rispetto al lavoro prestato, a prescindere dalle condizioni di dissesto aziendale - integrerebbe il reato di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione. 1.4.11 quarto motivo si è doluto, a norma dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, di cui la ricorrente sarebbe stata meritevole anche per adeguare la sanzione al caso concreto, perché incensurata e dotata di compiti marginali in società. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha anticipato conclusioni scritte, con cui ha richiesto il rigetto del ricorso.Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Va premesso che - come si evince dalla motivazione delle sentenze di merito, che, trattandosi sostanzialmente di doppia conforme, costituiscono un unico impianto argomentativo - la distrazione di cospicue risorse di liquidità tra il 2011 ed il 2013, in pieno stato di dissesto societario, è stata accertata attraverso una consulenza tecnica, che ne ha tratto la prova da "giroconti e registrazioni anomale"; ha illustrato l'esecuzione di "prelievi di contante e a mezzo assegni per oltre 800 mila euro sui vari conti c:orrenti della società"; tali prelevamenti, eseguiti in assenza di giustificazione economica e senza indicazione dei beneficiari, sono stati appostati nelle scritture contabili con l'utilizzo di voci artificiose, come il conto "fornitori c/anticipi" ed il conto "crediti diversi", caratterizzate anche dall'indebita traslazione, mediante annullamento, di una porzione delle cifre dal primo nel secondo - successivamente e definitivamente azzerato - con modalità del tutto singolari ed incongrue, indicative dell'esclusiva finalità di occultare il depauperamento patrimoniale così provocato (pag. 2-3 sentenza del primo giudice); correttamente, la sentenza impugnata - nel replicare alla doglianza, sul punto, dell'atto di appello - ha fatto rilevare (pag.3) che "non vi sono scritture che rappresentano l'esistenza di liquidità successivamente distratte di cui possa essere dubbia l'esistenza; bensì vi sono una serie di operazioni che offrono una rappresentazione fraudolenta della destinazione dei beni e dei denari attraverso anomali giroconti, prelevamenti in contanti e in assegni senza indicazione alcuna delle ragioni economiche e dei destinatari dei pagamenti", a cui specularmente corrisponde proprio la rilevante entità del passivo accumulato nei confronti dei creditor della fallita, ai quali i pagamenti delle forniture non sono pervenuti. Quanto, poi all'importo introitato nel 2013 dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di presunto compenso per l'attività svolta nella veste di amministratrice, le pronunce dei giudici di merito (pag.3 sentenza di primo grado, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata) ne hanno stigmatizzato la natura distrattiva in considerazione dell'assenza della delibera assembleare che ne abbia previsto l'erogazione (art. 2389 cod. civ.) e della fattura dell'amministratrice e, ancora, in ragione della sua collocazione ir una fase di decozione societaria, conclamata dal 2012. 1.1.1 primi tre motivi di ricorso, pertanto, sono all'evidenza aspecifici e manifestamente infondati, perché non si confrontano con la ratio decidendi dei provvedimenti del doppio grado, piana, logica e convincente e si limitano ad opporre obiezioni assertive ed inconsistenti, fondate sul richiamo di precedenti giurisprudenziali fuori fuoco e impropriamente invocati con riferimento al caso concreto. Quanto, in particolare, alla bancarotta patrimoniale per distrazione, la Corte territoriale ha fatto buon governo del costante principio di diritto secondo il quale in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (ex multis, sez. 5 n. 8260 del 22/09/2015, Aucello, Rv. 267710); ed a riguardo della realizzazione dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella forma c.d. generica di cui all'art. 216 comma 1 n. 2, seconda ipotesi, L.F., le decisioni di merito ne hanno correttamente ravvisato l'integrazione nella condotta di manipolazione e falsificazione ideologica dei dati contabili, strumentale a non consentire la puntuale ricostruzione del patrimonio e delle operazioni gestionali volte al depauperamento della garanzia patrimoniale in favore dei creditori (sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321; sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Scarponi, Rv. 283659). Altrettanto efficacemente i giudici di merito, ai quali spetta il compito di vagliare la legittimità e congruità dell'erogazione di liquidità in favore dell'amministratore di una società che ne pretenda rappresentare compenso per l'attività svolta nel suo interesse e, dunque, di ricondurlo alla fattispecie di bancarol:ta preferenziale piuttosto che di bancarotta fraudolenta per distrazione (sez. 5, n. 36416 del 11/03/2023, Ori, Rv. 285115), hanno sottolineato che il drenaggio di risorse liquide in favore dell'imputata fosse connotato da diversi indicatori di fraudolenza, come l'assenza della previa delibera assembleare di assegnazione, l'inesistenza di riscontri contabili, la collocazione temporale del distacco delle risorse in fase d'ingravescente insolvenza, in sé evidentemente non caratterizzata da apporti fattivi e prestazioni virtuose da parte dell'amministratore. Del resto, mette conto rimarcare che, affinchè sia configurabile il delitto di bancarotta preferenziale, è necessario che il pagamento estingua un debito effettivo, della cui esistenza l'imprenditore è onerato di fornire la prova, in difetto della quale ricorre un'ipotesi di distrazione dei beni e non di diseguale trattamento dei creditori (sez. 5, n. 32637 del 16/04/2018, Marcello, Rv. 273712); nel caso di specie, che si trattasse di compenso dovuto all'amministratore è circostanza fondata su deduzione labiale, priva di qualsiasi sostegno dimostrativo. E tale ultima considerazione refluisce sullo scrutinio di genericità e manifesta infondatezza della ragione di ricorso volta a rivendicare un ruolo di prestanome della ricorrente, vuoi perché la sua estraneità alla gestione dell'impresa è stata oggettivamente bandita dalle appropriate osservazioni delle sentenze (pag. 4 e 5 sentenza di primo grado, pag.4 sentenza d'appello), che hanno ricordato come la [OSCURATO:PERSONA] sia stata amministratrice della società dal 24 settembre 2012 al fallimento ed abbia detenuto l'intero capitale sociale dalla sua costituzione, vuoi perchè la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa concretizzarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040); di tal che la presenza di un amministratore di fatto, il di lei marito [OSCURATO:PERSONA], non esclude la responsabilità della ricorrente-amministratrice di diritto e, d'altro canto, "operativa" al punto da esigere la spettanza di un compenso per il ruolo rivestito, come prospettato dagli stessi enunciati dell'atto di ricorso. 2.Anche il quarto motivo d'impugnazione precipita nell'alveo dell'inammissibilità, stante il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.4 della sentenza impugnata, che ha persuasivamente richiamato la gravità del fatto, l'entità significativa del passivo della procedura e l'assenza di segnali di resipiscenza). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando neghi la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil