CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 12544/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/1998 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] hanno avanzato, con atto dell'Il aprile 2022, richiesta di restituzione nel termine, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14 dicembre 1998 con cui la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore d'ufficio del ricorrente avverso la sentenza del 4 marzo 1997 del Tribunale di Cremona, di condanna dello stesso alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni quindici di reclusione e lire 900.000 di multa per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 455 cod. pen. (fatto commesso in Cremona il 1 maggio 1995). 1.1. I richiedenti hanno fatto presente che il Saliaj aveva avuto contezza del procedimento solo con la notifica dell'ordine di esecuzione in data 21 marzo 2022, posto che né le citazioni in giudizio né gli estratti contumaciali gli furono mai notificati. Questi, invero, rimase contumace per l'intera durata del processo, nel quale hanno trovato applicazione le regole sulla contumacia per essere stata la sentenza di primo grado pronunciata prima dell'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014. 2. Con requisitoria in data 17 gennaio 2023, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che la Corte di Cassazione qualifichi il ricorso come incidente di esecuzione e trasmetta gli atti alla Corte d'Appello di Brescia. [OSCURATO:PERSONA] 1. In ragione dell'affermazione fatta in ricorso per la quale l'istante non venne mai raggiunto dalle notifiche degli estratti contumaciali, ivi compreso l'estratto contumaciale della sentenza di appello, ed emergendo, viceversa, che in calce alla sentenza di appello del 14 dicembre 1998, depositata il 22 dicembre 1998, v'è attestazione di cancelleria della notifica, in data 28 gennaio 1999, dell'estratto del provvedimento, si è chiesto alla Corte di appello di Brescia l'invio di copia della relazione di notificazione. 2. La Corte di appello di Brescia, con nota del 7 febbraio 2023, ha risposto di aver restituito l'intero incarto processuale al Tribunale di Cremona e di non essere, pertanto, in grado di dare piena contezza dell'avvenuto adempimento. 3. A fronte dell'affermazione fatta dai difensori dell'istante, e nell'impossibilità che essa sia smentita con il dato documentale, la richiesta deve essere qualificata secondo lo schema normativo di cui all'art. 670 cod. proc. pen., perché contesta sostanzialmente la mancata formazione del titolo per omessa notifica dell'estratto contumaciale, e deve, pertanto, essere rimessa alle valutazioni del giudice dell'esecuzione, da individuarsi nel Tribunale di Cremona atteso che la sentenza di appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, perché esamini se ricorrano le condizioni, ex art. 670 cod. proc. pen. per la dichiarazione di non esecutività del titolo. P.Q.M. Qualificato il ricorso come incidente di esecuzione dispone trasmettersi gli atti al Tribunal