CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25793/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;lette le conclusioni del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la sentenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 22 febbraio 2024, nei confronti diEnza [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110 e 640 cod. pen.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui si duole, sotto il profilodella violazione di legge (in relazione agli artt. 2 e 640 cod. pen. e 129 cod. proc.pen.), della mancata declaratoria di sopravvenuta improcedibilità, atteso che,all’esito delle intervenute modifiche legislative, il reato risulterebbe punibilesoltanto con querela della persona offesa (e, nel caso di specie, era intervenutaremissione giudiziale, ai sensi dell’art. 152 cod. pen.).3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1,cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Per quanto attiene al profilo circostanziale del «fatto commesso a distanzaidentificazione», sussiste continuità normativa tra le varie disposizioni che,ratione temporis, aggravavano e aggravano a tutt’oggi le truffe commessefacendo leva sul difetto di fisica compresenza tra i due contraenti.2.1. Originariamente, la giurisprudenza aveva ritenuto integratal’aggravante comune della minorata difesa, ogni qualvolta l’autore avesse tratto,consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall’utilizzazione della reteinternet, in particolare in tema di messa in vendita di un bene online,accompagnata dalla sua mancata consegna all’acquirente dopo il pagamento delprezzo (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800-01; Sez. 2, n.40045 del 17/07/2018, Onnis, Rv. 273900-01). L’applicabilità dell’art. 61, n. 5,cod. pen. (espressamente richiamato dall’art. 640, secondo comma, n. 2-bis),cod. pen.) era fatta discendere dalla distanza tra il luogo ove si trova la vittima,che paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si troval’agente; ciò determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo,consentendogli non solo di schermare la propria identità, di non consentire alcunefficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmentealle conseguenze della propria condotta (Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep.27/01/2025, Masi, Rv. 287452-01; Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi,Rv. 269893-01; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450-01.Cfr. anche, a contrario, Sez. 2, n. 1085 del 14/10/2020, dep. 2021, Salamone,Rv. 280515-01, che ha escluso l’aggravante in questione nell’ipotesi in cui ilprimo contatto tra venditore e acquirente avvenga via web per poi peròsvilupparsi mediante incontri di persona per la visione e cessione del bene,poiché in questo caso, a differenza delle trattative svolte interamente online, nonricorre la costante distanza tra venditore e acquirente, idonea a porrequest’ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità delprodotto).Tali esiti esegetici non restano incisi, e trovano anzi in esso un’indirettaconferma (cfr., in tal senso, anche Sez. 2, n. 2818 del 15/01/2025, Balestra, nonmass.), dallo ius superveniens che ha introdotto il nuovo numero 2-ter) all’art.640, secondo comma, cod. pen. («se il fatto è commesso a distanza attraversostrumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altruiidentificazione», ex art. 16, comma 1, lett. t), n. 1), l. 28 giugno 2024, n. 90, invigore dal 17 luglio 2024).Il principio di specialità e la chiara lettera della legge impongono, dunque, didifferenziare l’operatività attuale dei due profili circostanziali, nel senso che- l’aggravante comune della minorata difesa ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod.pen. (tuttora rilevante – seppure dopo l’abrogazione del n. 2-bis) dell’art. 640,secondo comma, cod. pen. – anche in ordine alla forbice edittale, ai sensidell’espresso richiamo all’art. 640, terzo comma, cod. pen.) disciplina i casi in cuila condotta fraudolenta sia stata concretamente agevolata da una particolaresituazione personale di vulnerabilità del soggetto passivo del reato (cfr. Sez. U,n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095-02) ovvero da altre circostanzedi tempo, di luogo o di persona, diverse dal contatto online;- l’aggravante speciale di nuovo conio concerne, invece, le modalitàesecutive della condotta, connotate dall’utilizzo di dispositivi digitali «idonei aostacolare [l’]identificazione» dell’autore del fatto, così collocando specificamentela nuova fattispecie circostanziale tra i cosiddetti computer-related crimes, reaticommessi mediante un sistema informatico (Sez. 2, n. 41021 del 06/11/2025,Giannattasio, non mass.).L’intervento normativo del 2024 – rimasto invariato anche a séguitodell’entrata in vigore del d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla l. 9 giugno2025, n. 80, che ha invece eliminato il 2-bis) per ricollocare l’aggravante dellaminorata difesa in un apposito comma – «ha in sostanza recepito l’elaborazionegiurisprudenziale che è effettivamente intervenuta sull’aggravante “comune”dell’art. 61 n. 5 cod. pen. ritenuta applicabile, per l’appunto, all’ipotesi delletruffe commesse “a distanza” sfruttando lo strumento della rete proprio al fine direndere più difficoltosa o addirittura impossibile, da parte della vittima, laidentificazione del suo interlocutore. […] Il legislatore, allora, ha “enucleato”,dalla fattispecie descritta al n. 5 dell’art. 61 cod. pen., una ipotesi specifica di“minorata difesa” individuata, per l’appunto, nella situazione del truffatore che,nel contattare ed interloquire con la vittima, strumentalizzi il mezzo telematicoper garantirsi una posizione di vantaggio: in altri termini, ha “sottratto” dal 61 n.5 cod. pen. l’ipotesi della truffa telematica cui ha riservato una considerazioneautonoma» (così, condivisibilmente, Sez. 2, n. 22257 del 09/05/2025, Bianco,Rv. 288222-01, in motivazione).2.2. Ciò premesso quanto al generale quadro normativo, per quel checoncerne la procedibilità, i delitti aggravati ai sensi del citato secondo comma, n.2-ter) dell’art. 640 cod. pen., al contrario delle fattispecie aggravate per la“comune” minorata difesa, sono oggi punibili soltanto a istanza di parte, in forzadell’espressa “deroga alla deroga” prevista dal successivo comma quarto, comemodificato sul punto, dall’art. 16, comma 1, lett. t), n. 1, d.l. 11 aprile 2025, n.48, convertito con l. 9 giugno 2025, n. 80 («Il delitto è punibile a querela dellapersona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondocomma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter), e dal terzo comma»).Questo sopravvenuto mutamento della disciplina della procedibilità,producendo un effetto concretamente favorevole per l’imputato, va ricondottonell’ambito applicativo del comma quarto dell’art. 2 cod. pen. Il giudice,pertanto, deve accertare l’esistenza – e la permanenza – della querela anche peri reati commessi anteriormente all’intervenuta modifica (Sez. 2, n. 22257 del09/05/2025, Bianco, Rv. 288222-01).2.3. Nel caso di specie, i giudici di merito – senza mai confrontarsiespressamente con la tematica della procedibilità, pure registrata nell’ambitodella vicenda processuale (rimessione di querela da parte di [OSCURATO:PERSONA],resa oralmente durante la sua escussione testimoniale all’udienza del 13 luglio2023; cfr. verbale integrale, p. 4, e sentenza di primo grado) – hanno chiaritocome la condizione asimmetrica tra le parti, eziologicamente connessaall’induzione in errore e all’atto di disposizione patrimoniale, derivasseesclusivamente dall’utilizzo truffaldino dello strumento digitale e dallaconseguente impossibilità per l’acquirente di risalire all’identità del falsovenditore (pp. 5-6).La compressione delle possibilità di auto- ed etero-protezione della personaoffesa, riscontrata in maniera intangibile in questa sede, deve, dunque, esserericondotta alla fattispecie circostanziale speciale e non all’aggravante comunedella minorata difesa.2.4. La sopravvenuta remissione di querela rende, in conclusione, non piùprocedibile il reato, pur in difetto di formale accettazione, non essendo statoazionato il diritto di ricusa, ai sensi dell’art. 155, primo comma, cod. pen. daparte dell’imputata, con conseguente effetto estintivo del reato (Sez. U, n. 27610del 25/05/2011, Marano, Rv. 250200-01); invero, l’accettazione del querelato sipresume, se non siano rilevabili fatti indicativi di una sua volontà contraria,qualora edotto della volontà del querelante e in grado di accettare o rifiutare(Sez. 6, n. 30377 del 14/07/2025, P., Rv. 288539-01; Sez. 2, n. 48272 del11/11/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284170-01).3. In conclusione, occorre rilevare immediatamente, ex art. 129, comma 1,cod. proc. pen., non risultando evidenti cause di proscioglimento nel merito,l’estinzione del reato per cui si procede, per remissione di querela.Tale declaratoria determina l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata.La ricorrente, querelata, va condannata al pagamento delle speseprocessuali, non essendosi diversamente convenuto in sede di remissione (art.340, comma 4, cod. proc. pen.). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto perremissione di querela.Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI