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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28544/2026

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o a BISCEGLIE il 19/07/1997 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Bari ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma V, D.P.R. 309 del 1990.

Il ricorrente formula un motivo di ricorso con cui lamenta violazione di legge in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva.

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata posto che, ai fini della mancata esclusione della recidiva, la Corte ha vagliato le precedenti condanne dell'imputato per un tentativo di furto, una tentata rapina ed un precedente specifico, commessi in un lasso di tempo ravvicinato e già sintomatici di pericolosità sociale, ritenendo che il reato contestato sia manifestazione di un incremento di pericolosità (Sez. 6, n. 34702 del 16/07/2008, Rv. 240706; Sez. 6, n. 18302 del 27/02/2007, Rv. 236426; Sez 2, n. 46452 del 19/03/2008, Rv. 242601).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente ria Beatr 2 8 LU 2026 L'ASSISTE.

Dott.ssa'121nente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a BISCEGLIE il 19/07/1997 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Bari ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma V, D.P.R. 309 del 1990. Il ricorrente formula un motivo di ricorso con cui lamenta violazione di legge in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva. Il ricorso è inammissibile. Si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata posto che, ai fini della mancata esclusione della recidiva, la Corte ha vagliato le precedenti condanne dell'imputato per un tentativo di furto, una tentata rapina ed un precedente specifico, commessi in un lasso di tempo ravvicinato e già sintomatici di pericolosità sociale, ritenendo che il reato contestato sia manifestazione di un incremento di pericolosità (Sez. 6, n. 34702 del 16/07/2008, Rv. 240706; Sez. 6, n. 18302 del 27/02/2007, Rv. 236426; Sez 2, n. 46452 del 19/03/2008, Rv. 242601). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente ria Beatr 2 8 LU 2026 L'ASSISTE. Dott.ssa'121nente
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