CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 03667/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al nr. 17755- 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro L'OCCASIONE DELL'[OSCURATO:PERSONA] D'AVANZO; -intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LAGONEGRO, depositata il 6/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che chiede alla Corte di cassazione di rigettare il regolamento, essendo competente il Tribunale di Avellino. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Lagonegro del 6 giugno 2022. che ha accolto l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta L' occasione dell’usato di Domenico D' avanzo , dichiarando la propria in competenza , essendo competente il Tribunale di Avellino, rispetto alla causa instaurata dalla ricorrente di accertamento dell’ inadempimento contrattuale della convenuta e di condanna della medesima al risarcimento del danno causato dal malfunzionamento di un pistone idraulico d ella gru dalla stessa venduta. [OSCURATO:PERSONA] dell’usato di D omenico D' avanzo non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è articolato in due motivi: 1) il primo motivo lamenta “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c. relativamente alla irritualità e incompletezza dell’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta del 27 febbraio 2018”; 2) il secondo motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38, 42 e 47 c.p.c., attesa la natura decisoria dell’ordinanza resa dal Tribunale di Lagonegro in data 28 marzo 2018 e la definitività delle statuizioni ivi contenute; inoppugnabilità di detta ordinanza a cagione del mancato esperimento entro i termini di cui all’art. 47 c.p.c. del regolamento di competenza”. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che per la decisione del primo motivo, nel quale si contesta l’ammissibilità della proposta eccezione di incompetenza sotto il profilo della completezza della medesima in relazione ai possibili fori concorrenti, occorra esaminare gli atti introduttivi del processo (e in particolare la comparsa di costituzione e risposta) e sia pertanto necessario disporre l’acquisizione del fascicolo d’ufficio. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del processo n. 1675/2017 instaurato presso il Tribunale di Lagonegro. Così deciso in Roma, nella camera