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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2024

Cassazione n. 27523/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/02/1.957 avverso la sentenza del 14/09/2017 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdat-e-aa.a.4se-a41-e--parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stata condannata per il reato di cui all'art. 256 D.Igt.152/2006 alla pena di euro 2000,00 di ammenda.

Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, cornma 5-bis,cod. proc. pen.) è inammissibile.

Dalla consultazione dell'Elenco speciale degli avvocati cassazionisti emerge infatti che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l'impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori.

Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art.613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208, quanto all'inderogabilità dei requisiti formali all'uopo previsti).

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere estensore, Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/02/1.957 avverso la sentenza del 14/09/2017 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdat-e-aa.a.4se-a41-e--parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stata condannata per il reato di cui all'art. 256 D.Igt.152/2006 alla pena di euro 2000,00 di ammenda. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, cornma 5-bis,cod. proc. pen.) è inammissibile. Dalla consultazione dell'Elenco speciale degli avvocati cassazionisti emerge infatti che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l'impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art.613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208, quanto all'inderogabilità dei requisiti formali all'uopo previsti). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere estensore, Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 27523/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris