Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 765/2026
ECLI:EU:C:2026:181
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
12 marzo 2026 (
*
)
« Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Regolamento (CE) n. 765/2006 – Misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia – Articolo 2, paragrafo 1 – Allegato I – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive – Inserimento del nome dell’azionista di una società in tale elenco – Detenzione del 50% del capitale di tale società da parte di detto azionista – Congelamento dei fondi della società non inserita nell’elenco – Controllo da parte di una persona o di un’entità inserita nell’elenco di una persona giuridica non inserita nell’elenco – Criteri di valutazione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritti della difesa »
Nella causa C‑84/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania), con decisione del 31 gennaio 2024, pervenuta in cancelleria il 1º febbraio 2024, nel procedimento
UAB „[OSCURATO:PERSONA]“
contro
[OSCURATO:PERSONA] bankas,
AS „Citadele banka“ [OSCURATO:PERSONA] filialas,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da F. Biltgen (relatore), presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, I. Ziemele, A. Kumin e S. Gervasoni, giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: L. [OSCURATO:PERSONA], amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 marzo 2025,
considerate le osservazioni presentate:
– per la UAB
„
[OSCURATO:PERSONA]“, da G. Blaškevičius e L. Račkauskienė, advokatai;
– per la [OSCURATO:PERSONA] bankas e la AS „Citadele banka“ [OSCURATO:PERSONA] filialas, da E. Racius e V. Vaitkutė Pavan, advokatai;
– per il governo lituano, da V. Kazlauskaitė-Švenčionienė e V. Vasiliauskienė, in qualità di agenti;
– per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;
– per il governo estone, da M. Kriisa, in qualità di agente;
– per il governo spagnolo, da A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente;
– per il governo lettone, da J. Davidoviča e K. Pommere, in qualità di agenti;
– per il governo finlandese, da M. Pere, in qualità di agente;
– per il Consiglio dell’Unione europea, da A. Antoniadis, D. Mykolaitis e S.[OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti;
– per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da M. Carpus-Carcea, L. Puccio e A. Steiblytė, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 3 luglio 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2006, L 134, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 1014/2012, del 6 novembre 2012 (GU 2012, L 307, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 765/2006»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la UAB „[OSCURATO:PERSONA]“ (in prosieguo: la «EM [OSCURATO:PERSONA]»), da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA] bankas nonché la AS „Citadele banka“ [OSCURATO:PERSONA] filialas, che sono due istituti bancari, in merito alla decisione di questi ultimi di congelare gli attivi detenuti da detta società sui conti bancari aperti a suo nome presso i citati istituti.
Contesto normativo
Diritto dell
’
Unione
Decisione 2012/642/PESC
3
I considerando da 5 a 8 della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2012, L 285, pag. 1), enunciano quanto segue:
«(5) Particolare responsabilità è imputabile ai funzionari direttamente coinvolti o responsabili del carattere fraudolento delle elezioni presidenziali e del referendum, ai responsabili dell’organizzazione e della diffusione di informazioni false attraverso i media controllati dallo Stato, ai responsabili del ricorso alla forza eccessivo e in assenza di provocazione nei confronti di dimostranti pacifici e disarmati, ai responsabili dell’applicazione per motivi politici delle vigenti sanzioni amministrative e penali nei confronti di numerosi gruppi di rappresentanti della società civile, dell’opposizione democratica, delle [organizzazioni non governative (ONG)] e dei media liberi in Bielorussia, e ai responsabili della violazione sistematica e coordinata delle norme internazionali in materia di diritti umani e delle leggi della Repubblica di Bielorussia nell’amministrare la giustizia e nell’impiegare metodi di coercizione e intimidazione nei confronti di rappresentanti legali di detenuti e di altre persone.
(6) Inoltre, considerata la gravità della situazione, dovrebbero essere imposte misure anche nei confronti delle persone che ricoprono alte cariche in Bielorussia e delle persone ed entità che traggono vantaggio dal regime di [OSCURATO:PERSONA] o che lo sostengono, in particolare delle persone ed entità che forniscono un sostegno finanziario o materiale al regime.
(7) Per garantirne l’efficacia, tali misure dovrebbero essere applicate anche alle entità possedute o controllate da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo [S]tato di diritto in Bielorussia e alle entità possedute o controllate da persone ed entità che traggono vantaggio dal regime di [OSCURATO:PERSONA] o che lo sostengono.
(8) Constatando che anche le ultime elezioni del 23 settembre 2012 sono risultate incompatibili con le norme internazionali, in particolare nei risultati preliminari della missione di osservazione elettorale in Bielorussia dell’[Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)/Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR)] e che la situazione per quanto riguarda la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto non è migliorata, il Consiglio [dell’Unione europea] ribadisce le sue profonde preoccupazioni riguardo alla situazione in Bielorussia».
4
L’articolo 4 di tale decisione prevede quanto segue:
«(1) Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati:
a) dalle persone, dalle entità o dagli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo stato di diritto in Bielorussia, o da qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo loro associati, nonché dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi da essi posseduti o controllati;
b) dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che traggono vantaggio dal regime di [OSCURATO:PERSONA] o che lo sostengono, nonché dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi da essi posseduti o controllati,
elencati nell’allegato.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato».
Regolamento n. 765/2006
5
I considerando da 2 a 4 del regolamento n. 765/2006 così recitano:
«(2) Il 10 aprile 2006 il Consiglio ha deciso di adottare misure restrittive nei confronti del Presidente [OSCURATO:PERSONA], della leadership e dei funzionari bielorussi responsabili della violazione delle norme internazionali in materia elettorale e del diritto internazionale dei diritti umani nonché della repressione della società civile e dell’opposizione democratica. Tali persone dovrebbero essere soggette al divieto di rilascio del visto e a altre eventuali misure mirate.
(3) La posizione comune 2006/362/PESC [del 18 maggio 2006, che modifica la posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (GU 2006, L 134, pag. 45),] prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche del presidente [OSCURATO:PERSONA] e di determinati funzionari della Bielorussia individuati a tale scopo.
(4) Poiché le misure suddette rientrano nell’ambito del trattato, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità [europea], al fine di garantire la loro applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli [OSCURATO:PERSONA] membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite».
6
L’articolo 1, punto 1, lettera b), del citato regolamento così dispone:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
“fondi” le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:
(…)
b) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura».
7
L’articolo 2 di detto regolamento così recita:
«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati nell’allegato I.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell’allegato I o utilizzato a loro beneficio.
3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Nell’allegato I sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione [2012/642] come responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono una grave minaccia per la democrazia o lo stato di diritto in Bielorussia, o qualunque persona fisica o giuridica, entità e organismo loro associati, nonché le persone giuridiche, le entità o gli organismi da essi posseduti o controllati.
5. Nell’allegato I sono altresì elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione [2012/642], come persone, entità e organismi che traggono vantaggio dal regime di [OSCURATO:PERSONA] o lo sostengono, nonché le persone giuridiche, le entità e gli organismi da essi posseduti e controllati».
8
A norma dell’articolo 3 dello stesso regolamento:
«1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri indicate sui siti
web
elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:
a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell’allegato I e dei loro familiari a carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati.
2. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri indicate sui siti
web
elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e alla [OSCURATO:PERSONA] [europea], almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica.
3. [OSCURATO:PERSONA] membri informano gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e la [OSCURATO:PERSONA] delle autorizzazioni concesse ai sensi dei paragrafi 1 o 2».
9
L’articolo 4
bis
del regolamento n. 765/2006 prevede quanto segue:
«In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, ove un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I sia dovuto in virtù di un contratto o di un accordo concluso, o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo in questione, prima della data di inserimento nell’elenco di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, indicate sui siti
web
elencati nell’allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché:
i) l’autorità competente interessata abbia stabilito che il pagamento non è destinato, direttamente o indirettamente, a una persona, un’entità o un organismo elencati nell’allegato I o nell’allegato I, né utilizzato a suo beneficio; e
ii) lo Stato membro interessato abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio dell’autorizzazione, gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e la [OSCURATO:PERSONA] di questa decisione e della sua intenzione di concedere l’autorizzazione».
10
L’articolo 4
ter
del medesimo regolamento stabilisce quanto segue:
«In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, indicate sui siti
web
elencati nell’allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per scopi ufficiali di missioni diplomatiche, rappresentanze consolari o organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale».
11
L’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento è così formulato:
«Senza pregiudizio delle norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:
a) forniscono immediatamente alle autorità competenti del paese in cui risiedono o sono situati, indicate sui siti
web
elencati nell’allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, e a trasmettere direttamente o indirettamente tali informazioni alla [OSCURATO:PERSONA]; e
b) collaborano con le autorità competenti indicate sui siti
web
elencati nell’allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni».
12
L’articolo 7 del medesimo regolamento prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali».
13
L’articolo 8
bis
del regolamento n. 765/2006 è così formulato:
«1. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 2, paragrafo 1, esso modifica di conseguenza l’allegato I.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo.
4. L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi».
Regolamento (CE) n. 2580/2001
14
Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU 2001, L 344, pag. 70), definisce, all’articolo 1, punto 5, il «possesso di una persona giuridica, gruppo o entità» come il fatto di «possedere almeno il 50% dei diritti di proprietà di una persona giuridica, di un gruppo o un’entità o [di] detenere una partecipazione maggioritaria».
15
L’articolo 1, punto 6, di tale regolamento definisce i termini «[c]ontrollo di una persona giuridica, gruppo o entità» come corrispondenti a una delle seguenti situazioni:
«a) avere il diritto di nominare o destituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di una persona giuridica, gruppo o entità;
b) aver nominato, solo esercitando i propri diritti di voto, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di una persona giuridica, gruppo o entità rimasti in carica durante l’esercizio finanziario in corso e quello precedente;
c) avere il controllo totale, previo accordo con gli altri azionisti o soci di una persona giuridica, gruppo o entità, della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci in seno a detta persona giuridica, gruppo o entità;
d) avere il diritto di esercitare un’influenza dominante su una persona giuridica, gruppo o entità, sulla base di un accordo concluso con detta persona giuridica, gruppo o entità o in virtù di una disposizione in tal senso inserita nel suo statuto, qualora la legge che disciplina detta persona giuridica, gruppo o entità consenta di assoggettarla a un accordo o a una disposizione di tal genere;
e) potersi avvalere del diritto di esercitare un’influenza dominante, ai sensi della lettera d), pur non essendo il titolare di detto diritto;
f) avere il diritto di utilizzare, integralmente o in parte, le attività di una persona giuridica, gruppo o entità;
g) gestire una persona giuridica, gruppo o entità su base unificata, pubblicando nel contempo rendiconti consolidati;
h) condividere, in modo congiunto e solidale, o garantire le passività finanziarie di una persona giuridica, gruppo o entità».
Orientamenti del Consiglio del 2018
16
Gli orientamenti sull’attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea, adottati dal Consiglio il 4 maggio 2018 (in prosieguo: gli «orientamenti del Consiglio del 2018»), enunciano, al punto 55
bis
, quanto segue:
«Il criterio da prendere in considerazione quando si valuta se una persona giuridica o un’entità è di proprietà di un’altra persona o entità è il possesso di oltre il 50% dei diritti proprietari di un’entità o di una quota di maggioranza in essa. Se questo criterio è soddisfatto, si considera che la persona giuridica o l’entità è di proprietà di un’altra persona o entità».
17
Una nota a piè di pagina che figura in detto punto 55
bis
precisa che il criterio cui esso si riferisce segue la definizione di cui al regolamento n. 2580/2001.
18
Ai sensi del punto 55
ter
degli orientamenti del Consiglio del 2018:
«I criteri di cui tenere conto allorché si valuta se una persona giuridica o entità è controllata da un’altra persona o entità, esclusivamente o sulla base di un accordo con altri azionisti o terzi, potrebbero includere (…):
(a) avere il diritto o esercitare la facoltà di nominare o destituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di una persona giuridica, gruppo o entità;
(b) aver nominato, solo esercitando i propri diritti di voto, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di una persona giuridica, gruppo o entità rimasti in carica durante l’esercizio finanziario in corso e quello precedente;
(c) avere il controllo totale, previo accordo con gli altri azionisti o soci di una persona giuridica o entità, della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci in seno a detta persona giuridica o entità;
(d) avere il diritto di esercitare un’influenza dominante su una persona giuridica o entità, sulla base di un accordo concluso con detta persona giuridica o entità o in virtù di una disposizione in tal senso inserita nel suo statuto, qualora la legge che disciplina detta persona giuridica o entità consenta di assoggettarla a un accordo o a una disposizione di tal genere;
(e) potersi avvalere del diritto di esercitare un’influenza dominante, ai sensi della lettera d), pur non essendo il titolare di detto diritto;
(f) avere il diritto di utilizzare, integralmente o in parte, le attività di una persona giuridica o entità;
(g) gestire una persona giuridica o entità su base unificata, pubblicando nel contempo rendiconti consolidati;
(h) condividere, in modo congiunto e solidale, o garantire le passività finanziarie di una persona giuridica o entità.
Qualora sia soddisfatto uno qualcuno di questi criteri, la persona giuridica o entità è considerata sotto il controllo di un’altra persona o entità, a meno che non si possa determinare il contrario valutando caso per caso».
19
Una nota a piè di pagina che figura in detto punto 55
ter
precisa che il criterio cui esso si riferisce segue la definizione di cui al regolamento n. 2580/2001.
Documento relativo alle migliori pratiche del 2018
20
Il documento del Consiglio, del 24 giugno 2015, intitolato «Migliori pratiche dell’[Unione europea] per l’attuazione effettiva delle misure restrittive», nella versione modificata del 4 maggio 2018 (in prosieguo: il «documento relativo alle migliori pratiche del 2018»), al punto 34 enuncia quanto segue:
«Il congelamento riguarda tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a persone ed entità designate, o posseduti dalle stesse nonché quelli detenuti o controllati da tali persone ed entità. Si considera che la detenzione o il controllo comprenda tutte le situazioni in cui, senza avere un titolo di proprietà, una persona o entità designata è in grado di disporre legalmente di fondi o risorse economiche non posseduti, o di trasferirli, senza la necessità di un’approvazione previa da parte del legittimo proprietario. Si considera che una persona designata detenga o controlli fondi o risorse economiche, tra l’altro, se:
a) ha banconote o certificati di debito al portatore,
b) ha presso di sé beni mobili che possiede congiuntamente con una persona o entità non designata,
c) ha ricevuto pieni poteri o poteri analoghi per rappresentare il proprietario, che le consentono di ordinare il trasferimento di fondi di cui non abbia la proprietà (ad esempio al fine di gestire uno specifico conto bancario), o
d) è un genitore o tutore che amministra il conto bancario di un minore conformemente al diritto nazionale applicabile.
Le nozioni di proprietà e controllo nel contesto del divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione sono sviluppate nella sezione B, parte VIII».
21
Il punto 35 del documento relativo alle migliori pratiche del 2018 così dispone:
«In linea di principio il congelamento non dovrebbe riguardare fondi e risorse economiche che non sono posseduti da persone ed entità designate, o non appartengono alle stesse né sono da queste detenuti o controllati. Così ad esempio i fondi e le risorse economiche del datore di lavoro non designato di una persona designata non sono compresi, a meno che non siano controllati o detenuti da tale persona. Allo stesso modo non sono contemplati i fondi e le risorse economiche di un’entità non designata avente personalità giuridica separata dalla persona o entità designata, a meno che non siano controllati o detenuti dalla persona o entità designata. Tuttavia anche in tal caso i fondi e le risorse economiche di proprietà congiunta di una persona o entità designata e di una non designata sono all’atto pratico compresi nella loro totalità».
22
Il punto 62 del documento relativo alle migliori pratiche del 2018, in materia di proprietà, così recita:
«Il criterio di cui tenere conto allorché si valuta se una persona giuridica o entità è posseduta da un’altra persona o entità, è la detenzione di oltre il 50% dei diritti di proprietà di un’entità o la detenzione di una partecipazione maggioritaria. Qualora tale criterio sia rispettato, la persona giuridica o entità è considerata di proprietà di un’altra persona o entità».
23
Una nota a piè di pagina contenuta in detto punto 62 precisa che tale criterio segue la definizione di cui al regolamento n. 2580/2001.
24
Il punto 63 del documento relativo alle migliori pratiche del 2018, in materia di controllo, è così formulato:
«I criteri di cui tenere conto allorché si valuta se una persona giuridica o entità è controllata da un’altra persona o entità, esclusivamente o sulla base di un accordo con altri azionisti o terzi, potrebbero includere, tra l’altro:
(a) avere il diritto o esercitare la facoltà di nominare o destituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di una persona giuridica o entità;
(b) aver nominato, solo esercitando i propri diritti di voto, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di una persona giuridica o entità rimasti in carica durante l’esercizio finanziario in corso e quello precedente;
(c) avere il controllo totale, previo accordo con gli altri azionisti o soci di una persona giuridica o entità, della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci in seno a detta persona giuridica o entità;
(d) avere il diritto di esercitare un’influenza dominante su una persona giuridica o entità, sulla base di un accordo concluso con detta persona giuridica o entità o in virtù di una disposizione in tal senso inserita nel suo atto costitutivo o nel suo statuto, qualora la legge che disciplina detta persona giuridica o entità consenta di assoggettarla a un accordo o a una disposizione di tal genere;
(e) potersi avvalere del diritto di esercitare un’influenza dominante, ai sensi della lettera d), pur non essendo il titolare di detto diritto;
(f) avere il diritto di utilizzare, integralmente o in parte, le attività di una persona giuridica o entità;
(g) gestire una persona giuridica o entità su base unificata, pubblicando nel contempo rendiconti consolidati;
(h) condividere, in modo congiunto e solidale, o garantire le passività finanziarie di una persona giuridica o entità».
25
Il punto 64 del documento relativo alle migliori pratiche del 2018 è così redatto:
«Qualora sia soddisfatto uno di questi criteri, la persona giuridica o entità è considerata sotto il controllo di un’altra persona o entità, a meno che non si possa determinare il contrario valutando caso per caso».
26
A norma del punto 65 del documento relativo alle migliori pratiche del 2018:
«Il rispetto dei suddetti criteri di proprietà o controllo può essere confutato valutando caso per caso».
Diritto lituano
Legge del 22 aprile 2004
27
In forza dell’articolo 11, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA] ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymas (legge della Repubblica di Lituania relativa all’attuazione di sanzioni internazionali economiche e di altro genere) del 22 aprile 2004 (in prosieguo: la «legge del 22 aprile 2004»), nella versione in vigore al 18 dicembre 2020, data in cui i fondi di cui trattasi sono stati congelati nel procedimento principale, il Ministro degli Affari esteri lituano coordinava l’attuazione delle sanzioni internazionali nella Repubblica di Lituania e forniva informazioni alle persone fisiche e giuridiche sulle questioni relative a tale attuazione.
28
L’articolo 12, paragrafo 1, punto 2, della legge del 22 aprile 2004 disponeva che il servizio d’indagine sui reati finanziari presso il Ministero dell’Interno della Repubblica di Lituania (in prosieguo: il «FNTT»), il dipartimento delle dogane presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania e la Banca di Lituania, secondo le rispettive competenze, erano responsabili per la supervisione dell’applicazione delle sanzioni finanziarie.
29
L’articolo 4, paragrafo 2, della legge del 22 aprile 2004 prevedeva che, per beneficiare di un’esenzione, le persone interessate dovevano rivolgersi all’autorità o all’istituto finanziario designati all’articolo 12 di tale legge, e detta autorità o istituto finanziario potevano applicare l’esenzione stessa solo dopo averne ottenuto l’autorizzazione dal Ministero degli Affari esteri lituano.
30
A norma delle disposizioni della legge del 22 aprile 2004, nella versione vigente al momento dell’esame del procedimento principale ad opera del giudice del rinvio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 1, di tale legge, l’attuazione delle sanzioni internazionali era coordinata da una commissione istituita dal governo.
31
L’articolo 11, paragrafo 3, punto 1, della legge del 22 aprile 2004, in quest’ultima versione, disponeva, dal canto suo, che il FNTT, il Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania, il dipartimento delle dogane presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania e altre istituzioni, ciascuno per quanto rientra nella sua sfera di competenza, fossero le autorità competenti a garantire l’attuazione delle restrizioni apportate alla disposizione dei fondi e delle risorse economiche, ai pagamenti e ad altre operazioni finanziarie.
Risoluzione n. 535 del governo della Repubblica di Lituania
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[OSCURATO:PERSONA] Vyriausybės nutarimu nr. 535 (risoluzione n. 535 del governo della Repubblica di Lituania), del 25 maggio 2022, come modificata il 22 maggio 2024, descrive la procedura di attuazione delle sanzioni internazionali.
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Il punto 13 di tale risoluzione prevede che il FNTT, nell’esercizio delle sue funzioni di autorità competente, previste all’articolo 11, paragrafo 3, della legge del 22 aprile 2014, coordini, monitori e garantisca l’attuazione delle sanzioni finanziarie in Lituania.
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In particolare, laddove il FNTT stabilisca, di propria iniziativa o sulla base di informazioni fornite dalle autorità competenti di altri [OSCURATO:PERSONA], da istituti finanziari della Repubblica di Lituania o da altri enti, conformemente ai criteri stabiliti negli atti che disciplinano le sanzioni internazionali, che una persona giuridica o un’altra organizzazione priva di personalità giuridica è detenuta o controllata da un’entità sanzionata, il FNTT adotta un decreto al fine di applicare sanzioni finanziarie anche a tale persona giuridica o tale altra organizzazione, da essa detenuta o controllata e che è priva di personalità giuridica.
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Un elenco delle persone giuridiche o di altre organizzazioni prive di personalità giuridica, detenute o controllate da un’entità sanzionata e per le quali non è stato nominato alcun amministratore provvisorio, istituito o aggiornato sulla base dei decreti emanati, è messo a disposizione del pubblico sul sito Internet del FNTT entro un termine di due giorni lavorativi dall’adozione dei rispettivi decreti, ed è messo a disposizione dei gestori dei registri e dei sistemi di informazione dello Stato.
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Il FNTT adotta inoltre le decisioni relative all’applicazione delle esenzioni o alla concessione delle deroghe alle restrizioni e agli obblighi previsti dalla legislazione in materia di sanzioni internazionali.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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La EM [OSCURATO:PERSONA] è titolare di diversi conti bancari presso la [OSCURATO:PERSONA] bankas e presso la succursale lituana della Citadele banka.
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Il 18 dicembre 2020 le due istituzioni bancarie, che sono le convenute nel procedimento principale, hanno congelato gli attivi detenuti su tali conti bancari con la motivazione che, il 17 dicembre 2020, A.V.S. (in prosieguo: l’ «azionista inserito in un elenco»), che detiene il 50% del capitale della EM [OSCURATO:PERSONA], era stato inserito nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 765/2006, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2129 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che attua l’articolo 8
bis
, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2020, L 426 I, pag. 1) (in prosieguo: l’«allegato I modificato»).
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Il 30 novembre 2021 la EM [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, dinanzi al Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale distrettuale della città di Vilnius, Lituania), un ricorso diretto ad ottenere la condanna delle convenute nel procedimento principale all’adempimento dei loro obblighi contrattuali e, pertanto, a revocare il congelamento degli attivi detenuti su detti conti bancari.
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Con sentenza del 25 gennaio 2023 detto giudice di primo grado ha respinto tale ricorso con la motivazione che, conformemente al punto 63 del documento del Consiglio, del 24 giugno 2015, da titolo «Migliori pratiche dell’[Unione europea] per l’attuazione effettiva di misure restrittive», nella sua versione del 27 giugno 2022, e al punto 55
ter
degli orientamenti del Consiglio del 2018, uno dei criteri di cui tenere conto allorché si valuta se una persona giuridica o entità è controllata da un’altra persona o entità, esclusivamente o sulla base di un accordo con altri azionisti o terzi, è il fatto di avere il diritto o di esercitare la facoltà di nominare o destituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di siffatta persona giuridica o entità. Orbene, nel caso di specie, poiché, conformemente allo statuto della EM [OSCURATO:PERSONA] i suoi azionisti, vale a dire l’azionista inserito in un elenco, e I.S., detengono ciascuno il 50% del suo capitale, sicché la direzione di quest’ultima non potrebbe essere nominata senza la decisione dell’uno o dell’altro dei suoi azionisti, il giudice di primo grado ha ritenuto che i fondi della EM [OSCURATO:PERSONA] fossero controllati da una persona inserita nell’elenco di cui all’allegato I modificato, cosicché i suoi fondi dovevano essere congelati in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006.
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La EM [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius, Lituania), il quale, con ordinanza del 23 maggio 2023, ha respinto l’appello stesso. Detto giudice ha considerato che il giudice di primo grado aveva correttamente dichiarato che la circostanza che l’azionista inserito in un elenco detenesse il 50% del capitale della EM [OSCURATO:PERSONA] consentiva di constatare che egli ne era il proprietario e che, pertanto, i fondi di tale società erano controllati da una persona inserita nell’elenco di cui all’allegato I modificato.
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La EM [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale ordinanza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania), che è il giudice del rinvio. Quest’ultima precisa,
in limine
, che, con decreto del direttore del FNTT, del 14 ottobre 2022, la EM [OSCURATO:PERSONA] è stata inserita nell’elenco delle entità aventi legami con persone oggetto di sanzioni e che tale società ha proposto un ricorso dinanzi al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania), diretto all’annullamento di tale decreto, che è ancora pendente.
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Il giudice del rinvio osserva che, per stabilire se i fondi di una persona giuridica o di un’entità debbano essere congelati in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006, occorre verificare se tale persona giuridica o tale entità sia detenuta o controllata da una persona o entità assoggettata alle sanzioni.
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Il giudice del rinvio rileva in proposito che, il 18 dicembre 2020, data del congelamento dei conti bancari della EM [OSCURATO:PERSONA] da parte delle convenute nel procedimento principale, il regolamento n. 765/2006 non definiva i criteri da prendere in considerazione al fine di determinare se una persona giuridica o un’entità fosse detenuta o controllata da un’altra persona o da un’altra entità. Tale giudice precisa, da un lato, che gli orientamenti del Consiglio del 2018, applicabili alle circostanze del caso di specie, enunciavano, al loro punto 55
bis
, che «la detenzione di oltre il 50% dei diritti di proprietà di un’entità o la detenzione di una partecipazione maggioritaria» costituiva il criterio di cui tenere conto nel valutare se una persona giuridica o entità fosse di proprietà di un’altra persona o entità. D’altro lato, una nota a piè di pagina contenuta in detto punto 55
bis
indicherebbe come riferimento il regolamento n. 2580/2001. Orbene, detto regolamento definisce il «possesso di una persona giuridica, gruppo o entità» come il fatto di «possedere almeno il 50% dei diritti di proprietà di una persona giuridica, di un gruppo o un’entità o [di] detenere una partecipazione maggioritaria». A tal proposito, detto criterio sarebbe enunciato in termini analoghi dal documento del Consiglio del 24 giugno 2015, dal titolo «Migliori pratiche dell’[Unione europea] per l’attuazione effettiva di misure restrittive», nella sua versione del 27 giugno 2022.
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Tanto premesso, detto giudice afferma di incontrare difficoltà nell’individuare i criteri che consentono di ritenere che una persona giuridica, come la EM [OSCURATO:PERSONA], sia detenuta o controllata da una persona o da un’entità inserita nell’elenco di cui all’allegato I di tale regolamento. Esso si chiede in particolare se la detenzione, da parte di una persona inserita nell’elenco di cui all’allegato I di tale regolamento, del 50% del capitale di una società debba essere considerata come atta a far sorgere una presunzione secondo cui detta persona detiene o controlla la società stessa e, in caso affermativo, se si debba presumere che i fondi di detta società appartengano alla persona di cui trattasi o siano da essa detenuti o controllati.
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Il giudice del rinvio si chiede inoltre se tale presunzione possa essere superata in una causa come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la società in questione chiede a un giudice nazionale di condannare gli istituti bancari ad adempiere i loro obblighi contrattuali e, pertanto, a revocare il congelamento dei suoi fondi per il motivo che essi non sono utilizzati da una persona iscritta nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 765/2006, né sono utilizzati a suo beneficio.
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In tale contesto il [OSCURATO:PERSONA] Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 765/2006, debba essere interpretato nel senso che, qualora si sia determinato che una persona inserita nell’elenco dell’allegato I del regolamento possiede esattamente il 50% delle quote in una società, si presume che i fondi della società sono posseduti, detenuti o controllati dall’entità inserita nell’elenco dell’allegato I del regolamento.
2) In un procedimento dinanzi a un giudice nazionale, come quello nel procedimento principale, in cui una società, i cui fondi sono stati congelati perché esattamente il 50% delle sue quote è posseduto da una persona inserita nell’elenco dell’allegato I del regolamento n. 765/2006, chiede al giudice di ingiungere alle banche convenute di dare esecuzione ai contratti di apertura di un conto bancario, consentendo a tale società di avere accesso ai fondi sui suoi conti bancari senza restrizioni, se la decisione della banca di congelare detti fondi possa essere contestata sulla base dell’argomento che i fondi della società non sono utilizzati da, o a beneficio di, una persona inserita nell’elenco dell’allegato I di quel regolamento.
3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quali criteri debbano essere applicati per la valutazione in un siffatto procedimento dinanzi a un giudice nazionale al fine di stabilire se i fondi non siano utilizzati da, o a beneficio di, una persona inserita nell’elenco dell’allegato I del regolamento n. 765/2006. Se circostanze come (1) la separazione del patrimonio della società da quelli dei suoi soci, (2) il fatto che il direttore della società (che non è una persona inserita nell’elenco dell’allegato I del regolamento) agisca per conto della società, e (3) il fatto che l’accesso ai conti bancari della società sia garantito soltanto al direttore della società, possano essere considerate come precludenti l’utilizzo dei fondi della società a beneficio di una persona inserita nell’elenco dell’allegato I del regolamento, la cui partecipazione nella società è esattamente del 50%».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
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Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 765/2006 debba essere interpretato nel senso che si deve presumere che gli attivi depositati sui conti bancari di una società, che non è inserita nell’elenco di cui all’allegato I di tale regolamento, ma il cui capitale è detenuto per il 50% da una persona inserita in detto elenco, siano fondi appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da tale persona e debbano pertanto essere congelati ai sensi di tale disposizione.
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Si deve rilevare
in limine
che, poiché, nel caso di specie, gli attivi della EM [OSCURATO:PERSONA] sono stati congelati dalle convenute nel procedimento principale in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006, con la motivazione che tale società era controllata dall’azionista inserito in un elenco, solo l’interpretazione di tale disposizione risulta pertinente ai fini della soluzione della controversia principale.
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A norma dell’articolo 1, punto 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006, la nozione di «fondi» è definita, ai fini di tale regolamento, come le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo, i «depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura»
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Ne consegue che gli attivi depositati sui conti bancari di una società possono costituire «fondi», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006.
Sul congelamento dei fondi di una società non inserita nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 765/2006
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Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre, in primo luogo, rispondere alla questione se, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006, possano essere congelati fondi di una società non inserita nell’elenco di cui all’allegato I di detto regolamento.
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Conformemente a una costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 20, nonché del 4 settembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] II, C‑451/24, EU:C:2025:663, punto 55 e giurisprudenza citata).
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Dal tenore letterale dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006 emerge che «[s]ono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati nell’allegato I».
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Nulla indica, nel tenore letterale dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006, che il possesso, la detenzione o il controllo dei fondi e delle risorse economiche debbano essere necessariamente diretti, in modo da escludere le situazioni in cui tale possesso, tale detenzione o tale controllo siano esercitati indirettamente, in particolare attraverso una persona giuridica, un’entità o un organismo, o una catena di persone giuridiche, entità od organismi, e che questi ultimi debbano necessariamente essere a loro volta inseriti nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento in parola.
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Al contrario, dalla lettera di tale disposizione si può dedurre che essa riguarda una varietà di rapporti giuridici tra la persona, l’entità o l’organismo inserito nell’elenco di cui all’allegato I del citato regolamento e i fondi e le risorse economiche di cui trattasi, che vanno dal rapporto giuridico più completo, che è quello della proprietà, alle situazioni in cui la persona, l’entità o l’organismo possono esercitare un potere di fatto su detti fondi e dette risorse, e ciò in modo diretto o indiretto.
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Pertanto, dall’interpretazione letterale dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006 si evince che il congelamento dei fondi in forza di tale disposizione riguarda anche i fondi e le risorse economiche di una società non inserita in detto elenco, purché tali fondi e tali risorse economiche siano posseduti, detenuti o controllati da una persona, da un’entità o da un organismo inserito nel medesimo elenco.
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Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006, occorre rilevare che l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento stesso enuncia che nell’allegato I di tale regolamento «sono altresì elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione [2012/642], come persone, entità e organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenka o lo sostengono, nonché le persone giuridiche, le entità e gli organismi da essi posseduti e controllati».
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Dato che le misure adottate dal Consiglio sulla base dell’articolo 215 TFUE mirano ad attuare la decisione 2012/642 nel diritto dell’Unione e a dare effetto a quest’ultima, il regolamento n. 765/2006 deve essere letto, per quanto necessario, alla luce di tale decisione.
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Orbene, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di detta decisione «[s]ono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati» dalle «persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che traggono vantaggio dal regime di [OSCURATO:PERSONA] o che lo sostengono, nonché dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi da essi posseduti o controllati, elencati nell’allegato» della medesima decisione.
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Occorre constatare che tali disposizioni stabiliscono un nesso diretto tra, da un lato, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche in forza della decisione 2012/642 e del regolamento n. 765/2006 e, dall’altro, l’inserimento delle persone, delle entità o degli organismi negli elenchi figuranti in allegato a tale decisione e a tale regolamento.
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Un siffatto nesso potrebbe deporre a favore di un’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006 nel senso che l’imposizione di una misura di congelamento di fondi in base a tale disposizione richiede che le persone giuridiche, le entità o gli organismi interessati da tale misura e che sono posseduti o controllati da una persona inserita nell’elenco di cui all’allegato I di detto regolamento siano anch’essi iscritti in tale elenco. Peraltro, da un’interpretazione letterale dell’articolo 8
bis
del regolamento n. 765/2006 potrebbe risultare che solo le persone giuridiche, le entità o gli organismi che siano essi stessi inseriti nell’elenco di cui all’allegato I di tale regolamento possono vedersi applicare una misura di congelamento di fondi a norma di tale disposizione. Infatti, il citato articolo 8
bis
prevede che, qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, esso modifica di conseguenza l’allegato I del regolamento stesso.
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Tuttavia, occorre sottolineare che un’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006 nel senso che l’applicazione, in forza di tale disposizione, di una misura di congelamento di fondi richieda che le persone giuridiche, le entità o gli organismi interessati da tale misura e che sono detenuti o controllati da una persona inserita nell’elenco di cui all’allegato I del citato regolamento siano a loro volta iscritti in tale elenco, potrebbe mettere in discussione l’effetto utile del sistema di misure restrittive istituito dal regolamento n. 765/2006.
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Infatti, in un caso siffatto, qualsiasi imposizione di una misura di congelamento di fondi e di risorse economiche in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006 richiederebbe che il Consiglio valuti, caso per caso, se siano soddisfatti i criteri di detenzione o di controllo di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo cui appartengono i fondi, da parte di una persona inserita nell’elenco di cui all’allegato I di detto regolamento, e che, in caso affermativo, questa persona giuridica, entità o organismo sia inserita in maniera motivata nell’elenco stesso. Orbene, una siffatta valutazione potrebbe rivelarsi particolarmente complessa in quanto implicherebbe la raccolta e l’analisi di informazioni ed elementi di prova relativi, segnatamente, alle partecipazioni finanziarie della persona inserita nell’elenco in parola nel capitale di detta persona giuridica, di detta entità o di detto organismo e alla rilevanza di tali partecipazioni.
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Ebbene, secondo la giurisprudenza della Corte, l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione non può avere come risultato di privare di ogni efficacia pratica la formulazione chiara e precisa di tale disposizione (sentenza del 23 novembre 2023, Ministarstvo financija, C‑682/22, EU:C:2023:920, punti 31 e 32 nonché giurisprudenza citata).
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Al riguardo, come constatato al punto 57 della presente sentenza, dal tenore letterale dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006 risulta che il congelamento dei fondi in forza di tale disposizione riguarda anche i fondi e le risorse economiche di una società non inserita nell’elenco allegato a detto regolamento, a condizione che tali fondi e tali risorse economiche siano posseduti, detenuti o controllati da una persona, da un’entità o da un organismo inserito nell’elenco stesso.
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Si deve inoltre sottolineare che dal punto 35 del documento relativo alle migliori pratiche del 2018 risulta che «[i]n linea di principio il congelamento non dovrebbe riguardare fondi e risorse economiche che non sono posseduti da persone ed entità designate, o non appartengano alle stesse né sono da queste detenuti o controllat[i]» e che, ad esempio, i fondi e le risorse economiche di un’entità non designata avente personalità giuridica separata dalla persona o entità designata non sono compresi, «a meno che non siano controllati o detenuti dalla persona o entità designata». Detto punto 35 precisa che, «[t]uttavia, anche in tal caso i fondi e le risorse economiche di proprietà congiunta di una persona o entità designata e di una non designata sono all’atto pratico compresi nella loro totalità».
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Tali considerazioni riflettono l’interpretazione letterale dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006, quale enunciata al punto 57 della presente sentenza, secondo cui il congelamento dei fondi previsto da tale disposizione si applica non solo alle persone e alle entità inserite nell’elenco di cui all’allegato I di tale regolamento, ma anche alle persone e alle entità non specificamente menzionate nell’elenco in parola, purché i loro fondi e le loro risorse economiche siano altresì posseduti, detenuti o controllati da una persona inserita nell’elenco medesimo.
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Occorre peraltro rilevare che una siffatta interpretazione è corroborata dall’obiettivo perseguito dalla normativa dell’Unione di cui fa parte la disposizione suddetta.
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Infatti, dai considerando da 5 a 8 della decisione 2012/642, nonché dai considerando da 2 a 4 del regolamento n. 765/2006 risulta che le misure restrittive, quali il congelamento dei fondi e delle risorse economiche previsto all’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, sono state istituite a causa del mancato miglioramento della situazione in Bielorussia per quanto riguarda la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto. Tali misure hanno lo scopo di aumentare la pressione sul regime di [OSCURATO:PERSONA] e di obbligarlo a modificare il suo comportamento, motivo per cui l’inserimento del nome di persone nell’elenco in questione è stato progressivamente esteso per includere altresì le persone e le entità che traggono vantaggio dal regime bielorusso o che lo sostengono o le entità possedute o controllate da tali persone o entità.
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Orbene, per conseguire la finalità perseguita dalle misure restrittive introdotte dal regolamento n. 765/2006, è essenziale garantire tanto l’effetto sorpresa quanto la rapidità con cui tali misure sono imposte, affinché non sia possibile sfruttare agevolmente lacune che priverebbero dette misure del loro effetto utile.
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Di conseguenza, l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006 deve essere interpretato nel senso che il congelamento dei fondi in forza di tale disposizione non è circoscritto ai soli fondi e alle sole risorse economiche appartenenti a persone, entità o organismi inseriti nell’elenco di cui all’allegato I di tale regolamento.
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Pertanto, i termini «fondi e (…) risorse economiche (…) [da essi] posseduti, detenuti o controllati», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006, devono essere interpretati nel senso che comprendono i fondi di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo che non siano essi stessi inseriti nell’elenco di cui all’allegato I di tale regolamento, qualora tale persona giuridica, tale entità o tale organismo siano detenuti o controllati da una persona, un’entità o un organismo inseriti in tale elenco.
Sul congelamento dei fondi di una società non inserita nell’elenco di cui all’allegato I del n. 765/2006, il cui capitale appartenga per il 50% ad una persona inserita in tale elenco
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Per fornire al giudice del rinvio una risposta utile ai fini della soluzione della controversia principale, occorre, in secondo luogo, stabilire se l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006 debba essere interpretato nel senso che i fondi appartenenti ad una società il cui capitale è detenuto per il 50% da una persona inserita nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 765/2006 devono essere considerati detenuti o controllati da tale persona ed essere, pertanto, congelati.
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Occorre anzitutto rilevare che il regolamento n. 765/2006 non definisce le nozioni di «detenzione» e di «controllo» da parte di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, e che la citata disposizione non contiene alcun riferimento all’entità della partecipazione finanziaria nel capitale di una società, ad esempio in forma di percentuale. Tali nozioni non sono neppure definite in un regolamento di esecuzione del suddetto regolamento.
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In tali circostanze occorre ricordare che, come risulta dal punto 70 della presente sentenza, le misure restrittive quali il congelamento dei fondi e delle risorse economiche previsto all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006 hanno lo scopo di aumentare la pressione sul regime di [OSCURATO:PERSONA] e di obbligarlo a modificare il suo comportamento, ragione per cui l’inserimento del nome di persone negli elenchi in questione è stato progressivamente esteso per includere altresì le persone e le entità che traggono vantaggio dal regime bielorusso o che lo sostengono o le entità possedute o controllate da tali persone o entità.
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Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, per conseguire la finalità perseguita dalle misure restrittive, è non soltanto legittimo, ma anche indispensabile che le nozioni di «congelamento di fondi» e di «congelamento di risorse economiche» siano oggetto di un’interpretazione estensiva, in quanto si tratta di impedire qualsiasi uso delle utilità economiche congelate che permetta di eludere i regolamenti in questione e di sfruttare le lacune del sistema di misure restrittive (v., per analogia, sentenza dell’11 novembre 2021, Ansul, C‑40/20, EU:C:2021:903, punto 56).
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Per queste stesse ragioni, si impone un’interpretazione estensiva delle nozioni di «detenzione» e di «controllo» da parte di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006.
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Invero, dal punto 71 della presente sentenza si evince che, per conseguire l’obiettivo perseguito dalle misure restrittive introdotte dal regolamento n. 765/2006, è necessario, da un lato, che dette misure siano applicate a un insieme di persone, di gruppi o di entità il più ampio possibile al fine di evitare la loro elusione.
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Pertanto, come sottolineato in sostanza dall’avvocata generale al paragrafo 75 delle sue conclusioni, occorre prendere in considerazione, ai fini dell’interpretazione delle nozioni di «detenzione» e di «controllo» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, i mezzi tanto diretti quanto indiretti per influenzare l’utilizzo dei fondi e delle risorse economiche di una persona, di un’entità o di un organismo collegati a una persona inserita nell’elenco.
81
In caso contrario, tale obiettivo risulterebbe vanificato. Infatti, il ricorso a costruzioni giuridiche o ad altri meccanismi più o meno sofisticati consentirebbe alle persone inserite nell’elenco di cui all’allegato I di tale regolamento di sottrarsi all’efficace applicazione del congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
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D’altro lato, per il raggiungimento di detto obiettivo è essenziale garantire tanto l’effetto sorpresa quanto la rapidità con cui tali misure sono imposte.
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Orbene, in caso di ritardo nell’attuazione delle misure restrittive, sussiste il rischio che i beni della persona interessata da tali misure scompaiano. È quindi fondamentale far sì che tutti coloro che sono incaricati di attuare il regolamento n. 765/2006 possano decidere il congelamento dei fondi e delle risorse economiche oggetto di tali misure nel più breve tempo possibile.
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A tal fine, è necessario basarsi su criteri chiari nonché, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 79 delle sue conclusioni, su talune presunzioni concernenti la struttura decisionale interna delle persone giuridiche interessate.
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Infatti, l’utilizzo di simili presunzioni e di criteri chiari per stabilire che una persona giuridica o un’entità è detenuta o controllata da una persona inserita nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 765/2006 facilita l’identificazione dei fondi o delle risorse economiche da congelare, il che contribuisce a rendere più difficile l’elaborazione di meccanismi elusivi complessi, ad impedire la sparizione dei fondi e a garantire, di conseguenza, un’efficace attuazione delle misure restrittive.
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Per quanto riguarda i criteri pertinenti al riguardo, dal punto 34 del documento relativo alle migliori pratiche del 2018 risulta che «[s]i considera che la detenzione o il controllo comprenda tutte le situazioni in cui, senza avere un titolo di proprietà, una persona o entità designata è in grado di disporre legalmente di fondi o risorse economiche non posseduti, o di trasferirli, senza la necessità di un’approvazione previa da parte del legittimo proprietario».
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Dal punto 55
ter
degli orientamenti del Consiglio del 2018 risulta inoltre che i criteri di cui tenere conto allorché si valuta se una persona giuridica o entità è controllata da un’altra persona o entità, esclusivamente o sulla base di un accordo con altri azionisti o terzi, potrebbero includere, tra l’altro, il fatto di avere il diritto o esercitare la facoltà di nominare o destituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo della persona giuridica o dell’entità di cui trattasi, il fatto di avere il diritto o la facoltà di esercitare un’influenza dominante su una persona giuridica o entità, o ancora il fatto di avere il diritto di utilizzare, integralmente o in parte, le attività di una persona giuridica o entità.
88
Detto punto 55
ter
indica che, qualora sia soddisfatto uno di questi criteri, la persona giuridica o entità è considerata sotto il controllo di un’altra persona o entità, a meno che non si possa determinare il contrario valutando caso per caso. Il punto citato precisa, nella sua nota a piè di pagina, che tali criteri seguono la definizione di cui al regolamento 2580/2001, specificamente relativo al terrorismo. Orbene, l’articolo 1, punto 6, di tale regolamento riprende, nella sua definizione dell’espressione «[c]ontrollo di una persona giuridica, gruppo o entità», gli stessi criteri enunciati al suddetto punto 55
ter
.
89
Dalle considerazioni sopra svolte discende che, tra i criteri pertinenti per stabilire se una persona o un’entità detenga o controlli un’altra persona giuridica, un’altra entità o un altro organismo e, di conseguenza, i suoi fondi e le sue risorse economiche, figurano il fatto di poter disporre di detti fondi o risorse economiche o di poterli trasferire, o ancora, più in generale, il fatto di poter esercitare un’influenza dominante su una persona giuridica, un’entità o un organismo, in particolare avendo il diritto o esercitando la facoltà di nominare o destituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di questi ultimi.
90
Come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 81 delle sue conclusioni, sebbene un siffatto potere di esercitare un’influenza dominante su una persona giuridica o su un’entità possa essere presente anche nel caso di una partecipazione al capitale di una società inferiore al 50%, una persona che detenga il 50% del capitale di una società è in grado, in linea di principio, di imporre o di impedire determinate decisioni all’interno della società o, perlomeno, è in grado di garantire che l’attività di tale società sia condotta secondo la sua volontà.
91
Si deve di conseguenza presumere che una partecipazione del 50% nel capitale di una società consenta non soltanto il controllo di tale società, ma anche il controllo dei suoi fondi e delle sue risorse economiche.
92
Una siffatta interpretazione trova riscontro nel punto 55
bis
degli orientamenti del Consiglio del 2018, il quale enuncia che il criterio di cui tenere conto allorché si valuta se una persona giuridica o entità è posseduta da un’altra persona o entità, è la detenzione di oltre il 50% dei diritti di proprietà di un’entità o il fatto di detenervi una partecipazione maggioritaria. Qualora tale criterio sia rispettato, la persona giuridica o entità è considerata di proprietà di un’altra persona o entità. Una nota a piè di pagina del citato punto 55
bis
precisa altresì che tale criterio segue la definizione di cui al regolamento 2580/2001. Detto regolamento definisce, al suo articolo 1, punto 5, il «[p]ossesso di una persona giuridica, gruppo o entità» come il fatto di «possedere almeno il 50% dei diritti di proprietà di una persona giuridica, di un gruppo o un’entità o [di] detenere una partecipazione maggioritaria».
93
In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006 deve essere interpretato nel senso che deve presumersi che gli attivi depositati sui conti bancari di una società non inserita nell’elenco di cui all’allegato I di detto regolamento, ma il cui capitale è detenuto per il 50% da una persona inserita in tale elenco, siano fondi detenuti o controllati da tale persona ed essi devono essere pertanto congelati ai sensi della citata disposizione.
Sulla seconda e sulla terza questione
94
Dalla decisione di rinvio risulta che, nell’ambito delle sue questioni seconda e terza, il giudice del rinvio muove dal presupposto che, qualora i fondi e le risorse economiche appartenenti a una società non inserita nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 765/2006 soddisfino i criteri per poter presumere che siano detenuti o controllati da una persona inserita in tale elenco e siano, pertanto, congelati in applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 2 di tale regolamento, si deve ritenere che il paragrafo 2 del citato articolo 2 introduca un divieto di utilizzo di tali fondi unicamente nel caso in cui siano utilizzati dalla persona inserita in detto elenco o a suo beneficio.
95
Al riguardo occorre ricordare che, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 765/2006, nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell’allegato I o utilizzato a loro beneficio.
96
Orbene, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 106 delle sue conclusioni, il congelamento dei fondi previsto all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006 costituisce un obbligo autonomo e distinto dal divieto previsto all’articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento.
97
Non si devono quindi confondere, per un verso, le eccezioni al divieto enunciato all’articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, o di utilizzare a beneficio delle persone elencate nell’allegato I del regolamento n. 765/2006, fondi e risorse economiche, con, per altro verso, la possibilità per una persona di contestare la decisione con cui i suoi fondi o le sue risorse economiche, o i fondi o le risorse economiche da essa detenuti o controllati, sono stati congelati in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento.
98
Tanto premesso, occorre considerare che, con la seconda e con la terza questione il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che una società che non è inserita nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 765/2006, i cui fondi sono stati congelati da istituti bancari in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, con la motivazione che tali fondi si presumono essere detenuti o controllati da una persona inserita in tale elenco, può contestare tale misura di congelamento dei suoi fondi ed ottenere, se del caso, la revoca della stessa.
99
Al riguardo, occorre rilevare che il regolamento n. 765/2006 non contiene disposizioni che disciplinino la procedura mediante la quale una società non inserita nell’elenco di cui all’allegato I di tale regolamento possa contestare la misura di congelamento dei suoi fondi adottata da un’entità privata in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del citato regolamento.
100
È vero che il regolamento n. 765/2006 prevede, ai suoi articoli 3, 4
bis
e 4
ter
, la possibilità, per le persone oggetto di una misura di congelamento di fondi in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, di ottenere un’eccezione o una deroga a tale misura, le quali sono strettamente limitate a situazioni precise e richiedono, in ogni caso, l’autorizzazione dell’autorità nazionale competente. Tuttavia, tali eccezioni e deroghe non riguardano la situazione in cui la persona oggetto di una siffatta misura contesti i motivi su cui si basa tale misura, in particolare il fatto che i fondi di cui trattasi siano detenuti o controllati dalla persona inserita nell’elenco di cui all’allegato I di detto regolamento.
101
È pacifico che, qualora la persona i cui fondi sono stati congelati in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006 sia inserita nell’elenco di cui all’allegato I di tale regolamento, detta persona può contestare la decisione su cui si basa la misura di congelamento dei suoi fondi proponendo dinanzi al Tribunale dell’Unione europea un ricorso, in applicazione degli articoli 256 e 263 TFUE, diretto all’annullamento della decisione del Consiglio con la quale essa è stata inserita in tale elenco.
102
Inoltre, nell’ambito dell’adozione di misure restrittive, il Consiglio è soggetto all’obbligo di rispettare il principio di buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), che implica, segnatamente, l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni.
103
Al riguardo la Corte ha dichiarato che, poiché l’interessato non dispone di un diritto di audizione prima dell’adozione di una decisione iniziale di inserimento del suo nome negli elenchi delle persone, delle entità o dei gruppi interessati dalle misure restrittive, come l’elenco di cui all’allegato I modificato, il rispetto dell’obbligo di motivazione è tanto più importante in quanto costituisce l’unica garanzia che consenta all’interessato, almeno dopo l’adozione di tale decisione, di avvalersi proficuamente dei mezzi di ricorso a sua disposizione per contestare la legittimità di detta decisione. Ne consegue che, in linea di principio, il Consiglio è tenuto a portare a conoscenza di una persona, di un gruppo o di un’entità oggetto di misure restrittive le ragioni specifiche e concrete per le quali ritiene che tali misure dovessero essere adottate. Esso deve quindi menzionare gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la motivazione giuridica delle misure economiche di cui trattasi nonché le considerazioni che l’hanno indotto ad adottarle (sentenza del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, punti 51 e 52).
104
Pertanto, anche se una misura restrittiva, per non veder compromessa la propria efficacia, deve, per sua stessa natura, poter dispiegare un effetto sorpresa e potersi applicare immediatamente, il rispetto dei diritti della difesa presuppone, da un lato, che l’autorità competente dell’Unione proceda a comunicare alla persona o all’entità interessata i motivi e gli elementi di prova a suo carico e le riconosca il diritto ad essere ascoltata in concomitanza con l’adozione della decisione o immediatamente dopo tale adozione, e, dall’altro, che tale autorità, su domanda dell’interessato, dia accesso a tutti i documenti amministrativi non riservati entro un termine ragionevole (sentenze del 21 dicembre 2011, Francia/[OSCURATO:PERSONA] of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, punto 61, nonché del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punti da 98 a 100, 111 e 112).
105
Ne consegue che, se la persona i cui fondi sono stati congelati in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006 è inserita nell’elenco di cui all’allegato I di tale regolamento, essa può contestare, dinanzi al Consiglio e, successivamente, se del caso, dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, la decisione sulla cui base le è stata applicata la misura di congelamento dei fondi, e quindi i motivi che sono alla base di tale misura. Essa beneficia inoltre di talune garanzie per quanto riguarda, in particolare, fatte salve le riserve esposte al punto 101 della presente sentenza, il rispetto dei suoi diritti della difesa.
106
Per contro, conformemente all’articolo 47 della Carta e all’articolo 19, paragrafo 1, TUE, una persona giuridica, un’entità o un organismo che non siano essi stessi inseriti nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 765/2006, ma i cui fondi siano stati congelati in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento con la motivazione che essi sono controllati o detenuti da una persona iscritta in tale elenco, devono, affinché sia loro garantito il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, essere messi in condizione di contestare tale misura di congelamento di fondi dinanzi alle autorità nazionali e successivamente, se del caso, dinanzi ai giudici nazionali competenti, ed ottenere il rispetto dei propri diritti della difesa. Parimenti, la persona inserita in detto elenco, che si sia vista congelare i fondi da essa detenuti o controllati in forza della medesima disposizione, deve avere la medesima facoltà di contestare tale misura.
107
Al riguardo occorre, in primo luogo, rilevare che l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni è previsto, in particolare, dall’articolo 8
bis
del regolamento n. 765/2006. Pertanto, una persona, un’entità o un organismo non inseriti nell’elenco di cui all’allegato I di tale regolamento devono essere informati dei motivi per i quali i loro fondi sono stati congelati, in particolare, nel caso di specie, delle ragioni per le quali le convenute nel procedimento principale hanno ritenuto che dovesse presumersi che la EM [OSCURATO:PERSONA] fosse detenuta o controllata da una persona, da un’entità o da un organismo inseriti in detto elenco, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento citato.
108
Nel caso di specie, all’udienza dinanzi alla Corte, le convenute nel procedimento principale hanno spiegato di aver inviato talune lettere alla EM [OSCURATO:PERSONA] che esponevano la base giuridica e i motivi della misura del congelamento dei suoi beni, a seguito delle quali la EM [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inviato a queste ultime richieste di informazioni supplementari, cui esse avrebbero risposto in modo motivato. Peraltro, anche il Ministero degli Affari esteri della Repubblica di Lituania avrebbe comunicato le sue osservazioni in merito a tale misura. Sembra, pertanto, che l’obbligo di motivazione sia stato rispettato dalle convenute nel procedimento principale, circostanza che spetterà tuttavia al giudice del rinvio verificare.
109
In secondo luogo, occorre ricordare che l’articolo 19, paragrafo 1, TUE prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscano i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. Inoltre, l’articolo 47 della Carta, che ribadisce il principio della tutela giurisdizionale effettiva, richiede, al suo primo comma, che ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste in tale articolo 47 (sentenze del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 100, nonché del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 73 e giurisprudenza citata).
110
Inoltre, l’articolo 7 del regolamento n. 765/2006 prevede che la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri si informino reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del regolamento in parola e si comunichino tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il regolamento stesso, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
111
Ne consegue che spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri istituire una procedura che consenta alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi o le cui risorse economiche siano stati congelati in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006, per la ragione che si presumeva fossero detenuti o controllati da una persona inserita nell’elenco di cui all’allegato I di tale regolamento, nonché a tale persona, di contestare tale misura e di ottenerne, se del caso, la revoca.
112
Infatti, una siffatta presunzione di detenzione o di controllo sarà conforme al principio di buona amministrazione e al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva solo nei limiti in cui essa sia superabile e la persona giuridica, l’entità o l’organismo interessato siano stati messi in condizione di vincere, se del caso, tale presunzione dimostrando l’assenza di detenzione o di controllo effettivo dei suoi fondi o delle sue risorse economiche da parte della persona inserita nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 765/2006, in particolare alla luce della struttura di
governance
, dello statuto e delle forme concrete di funzionamento della persona giuridica, dell’entità o dell’organismo interessati, e di ottenere, di conseguenza, la revoca del congelamento dei loro fondi o delle loro risorse economiche. Una siffatta possibilità di superamento della presunzione di detenzione o di controllo deve altresì essere concessa alla persona inserita nell’elenco medesimo.
113
Nel caso di specie, la normativa lituana è stata modificata nel corso del 2022 per conferire al FNTT il compito di coordinare, monitorare e garantire l’attuazione delle sanzioni finanziarie in Lituania, in particolare delle misure restrittive previste dal regolamento n. 765/2006.
114
All’udienza dinanzi alla Corte, il governo lituano ha spiegato che il FNTT analizza i legami tra le persone e le entità inserite nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 765/2006 e le persone ed entità detenute o controllate da tali persone ed entità designate, e redige, in base ai criteri previsti da tale regolamento e dal documento relativo alle migliori pratiche del 2018, l’elenco delle persone giuridiche e delle entità detenute o controllate da una persona inserita nell’elenco stesso. Tale elenco sarebbe redatto e modificato mediante l’adozione di decreti, i quali prevedrebbero che le misure restrittive debbano applicarsi anche alle persone detenute o controllate dalle persone inserite nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 765/2006. Il governo lituano ha altresì precisato che una contestazione infruttuosa dell’inserimento nell’elenco redatto dal FNTT e del conseguente congelamento dei fondi apre la possibilità di ricorso dinanzi ai giudici amministrativi lituani.
115
Si deve constatare che una siffatta procedura prevista dal diritto lituano è idonea a garantire il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dei diritti della difesa delle persone interessate ed è, pertanto, conforme ai requisiti derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE.
116
È vero che dalla decisione di rinvio si evince che una siffatta procedura non esisteva ancora al 18 dicembre 2020, data in cui le convenute nel procedimento principale hanno congelato i fondi della EM [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, all’udienza dinanzi alla Corte, le convenute nel procedimento principale hanno spiegato di aver immediatamente informato il Ministero degli Affari esteri della Repubblica di Lituania della misura di congelamento dei fondi imposta alla EM [OSCURATO:PERSONA] e che, di conseguenza, sono intervenuti scambi tra detto Ministero e la EM [OSCURATO:PERSONA], in particolare in merito alla contestazione, da parte della EM [OSCURATO:PERSONA], della fondatezza di tale misura. Secondo le convenute nel procedimento principale, la EM [OSCURATO:PERSONA], che, a seguito di tali scambi, non ha ottenuto soddisfazione, disponeva di due opzioni, ossia adire il giudice amministrativo con un ricorso avverso il diniego di detto Ministero di revocare la misura di congelamento dei fondi della EM [OSCURATO:PERSONA], oppure adire il giudice di diritto comune con un ricorso diretto contro le condotte delle convenute nel procedimento principale. La EM [OSCURATO:PERSONA] ha scelto questa seconda opzione.
117
Ne consegue che, all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, esisteva almeno un mezzo di ricorso giurisdizionale in Lituania che, conformemente ai requisiti derivanti dal principio della tutela giurisdizionale effettiva, consentiva a una persona giuridica, a un’entità o a un organismo non inseriti nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 765/2006, come la EM [OSCURATO:PERSONA], di contestare la misura di congelamento dei loro fondi adottata da entità private in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento per il motivo che tali fondi erano controllati da una persona inserita in tale elenco, e di ottenere la revoca di tale misura, fornendo la prova dell’assenza di un siffatto controllo.
118
Va aggiunto, al riguardo, che, all’udienza dinanzi alla Corte, le convenute nel procedimento principale hanno sostenuto che, quand’anche fosse sufficientemente dimostrato che la EM [OSCURATO:PERSONA] non è controllata dall’azionista inserito in un elenco, la misura di congelamento dei fondi della EM [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe essere revocata dal giudice del rinvio. Invero, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, con decreto del direttore del FNTT, del 14 ottobre 2022, la EM [OSCURATO:PERSONA] è stata inserita nell’elenco delle persone controllate da una persona inserita nell’elenco di cui all’allegato I modificato, cosicché, in forza di tale decreto, i suoi fondi devono essere in ogni caso congelati.
119
Tuttavia, poiché la EM [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso avverso tale decreto dinanzi a un giudice lituano, essa conserva la possibilità di ottenere, se del caso, l’annullamento del decreto stesso e, di conseguenza, la revoca di detta misura. Pertanto, il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE sembra, in ogni caso, garantito.
120
In considerazione dei motivi sopra esposti, si deve rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che una società non inserita nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 765/2006, i cui fondi sono stati congelati da entità private in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, per il motivo che tali fondi si presumono essere detenuti o controllati da una persona inserita in tale elenco, deve, al fine di veder garantito il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, essere posta in condizione di contestare, nell’ambito di un ricorso dinanzi alle autorità nazionali e successivamente, se del caso, dinanzi ai giudici nazionali competenti, la misura di congelamento dei suoi fondi, e di ottenere la revoca della stessa, purché dimostri che detti fondi non sono, in realtà, detenuti o controllati dalla persona inserita nell’elenco in parola.
Sulle spese
121
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, come modificato dal regolamento (UE) n. 1014/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012,
deve essere interpretato nel senso che:
deve presumersi che gli attivi depositati sui conti bancari di una società non inserita nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 765/2006, ma il cui capitale è detenuto per il 50% da una persona inserita in tale elenco, siano fondi detenuti o controllati da tale persona ed essi devono essere pertanto congelati ai sensi della citata disposizione.
2)
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che una società non inserita nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 765/2006, i cui fondi sono stati congelati da entità private in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, per il motivo che tali fondi si presumono essere detenuti o controllati da una persona inserita in tale elenco, deve, al fine di veder garantito il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, essere posta in condizione di contestare, nell’ambito di un ricorso dinanzi alle autorità nazionali e successivamente, se del caso, dinanzi ai giudici nazionali competenti, la misura di congelamento dei suoi fondi, e di ottenere la revoca della stessa, purché dimostri che detti fondi non sono, in realtà, detenuti o controllati dalla persona inserita nell’elenco in parola.
Firme
*
Lingua processuale: il lituano.