CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 28309/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA suiricorsi propost o d a : [OSCURATO:PERSONA] GERARDOnato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a FOGGIA avverso la sentenza in data 15/05/2025del GU P del [OSCURATO:PERSONA]- GIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],per il tramite dei rispettivi procuratori special i , impugna no la sentenza in data 15/05/2025, pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Foggia ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen.. 1.1. In particolare:[OSCURATO:PERSONA] si duole dell’affermazione di responsabi- lità in relazione al capo 24 e della qualificazione giuridica del fatto; [OSCURATO:PERSONA] si duole della misura della pena e de l giudizio di comparazione tra circostanze eterogeneee denuncia il vizio di omessa motivazione su tutti i punti del patteggiamento; [OSCURATO:PERSONA] denuncia il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena; [OSCURATO:PERSONA] si duole della misura della pena e del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee e denuncia il vizio di omessa motivazione su tutti i punti del patteggiamento. 2. Ciò premesso, i ricorsi sono inammissibili alla luce dell’orientamento di legittimità che ha spiegato che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ri- corso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 –01). A ciò si aggiunga che «la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impu- gnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102 –01). Quanto altrattamento sanzionatorio, il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è consentita solo per denunciare l’illegalità della pena. Questa Corte, inoltre,ha avuto occasione di puntualizzare che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassa- zione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione,sicché è inammissibile l'impugnazione che de- nunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non imme- diatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motiva-zione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 –01). 3. Tali coordinate ermeneutiche conducono all’inammissibilità dei ricorsi, con i quali tutti i ricorrenti deducono questioni estranee a quelle tassativamente previstedalla legge, non potendosi denunciare il vizio di omessa motivazione sui punti oggetto del valido consenso della parti, non essendo stata denunciata una pena illegale emancando i requisiti richiesti per la deducibilità dell e question i re- lativealla qualificazione giuridica, visto che nelle impugnazioni si esibiscono gene- riche affermazioni circa il mancatoapprofondimentosulla dinamica del fatto, senza evidenziare eventuali errori connotati dell’evidenza e della immediatezza descritte con il principio di diritto sopra enunciato. 4. Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità deiricorsi e la conseguente condanna deiricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremilaciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così è decisoil 09/07/2025 Il Consigliere e