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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20340/2026

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[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per danneggiamento seguito da incendio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto vizio di motivazione quanto alla responsabilità dell'imputato (motivo 1) e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (motivo 2); rilevato che i motivi, affatto generici, riproducono censure già adeguatamente vagliate e disattese con motivazione logica e completa, oltre che con corretti argomenti giuridici, dai Giudici di merito; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per danneggiamento seguito da incendio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto vizio di motivazione quanto alla responsabilità dell'imputato (motivo 1) e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (motivo 2); rilevato che i motivi, affatto generici, riproducono censure già adeguatamente vagliate e disattese con motivazione logica e completa, oltre che con corretti argomenti giuridici, dai Giudici di merito; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q
Sentenza Cassazione n. 20340/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris