CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17782/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2087 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI;- controricorrenti -avverso la sentenza n. 505/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 28/06/2021 R.G.N. 839/2019;Numero registro generale 272/2022Numero sezionale 2087/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 17782/2026Data pubblicazione 04/06/202627/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 505, la Corte d’appello diBologna respingeva il gravame proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del tribunaledi Parma, che aveva accolto parzialmente (solo in riferimentoalla sussistenza del diritto alla compensazione dei contributirichiesti con quelli versati alla gestione separata, in relazioneagli stessi rapporti, oggetto di controversia) la domanda diaccertamento negativo del credito proposto da quest’ultimasocietà, in riferimento a un verbale ispettivo che attestava lanon genuinità di diversi rapporti co.co.pro. e successivamentedi co.co.co., nonché l’inizio di questi ultimi anteriormente allastipulazione del relativo contratto.Il Tribunale riteneva, in riferimento a tutti i contratti, che dovevaritenersi sussistente l’elemento della subordinazione.La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorrein cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria,mentre Inps ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce ilvizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 111 comma6 Cost., dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att.c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perchéla Corte d’appello non aveva dato conto della effettivasussistenza degli elementi della subordinazione, alla luce dellerisultanze documentali e testimoniali, che il ricorrente haNumero registro generale 272/2022Numero sezionale 2087/2026analiticamente analizzato, mentre la Corte d’appello Nusmie roe dri ara ccolta generale 17782/2026Data pubblicazione 04/06/2026adagiata in una acritica ed apodittica adesione ai convincimentidel giudice di primo grado.Il primo motivo è inammissibile, in quanto contestal’accertamento in fatto espresso dalla Corte d’appello, sugliindici rivelatori della subordinazione; infatti, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, la valutazione circa lasussistenza degli elementi dai quali inferire l’esistenza di unrapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento difatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione èequiparabile al più generale sindacato sul ricorso alragionamento presuntivo da parte del giudice di merito;pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specificorapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguardal’individuazione dei caratteri identificativi del lavorosubordinato, per come tipizzati dall’art. 2094 c.c., mentre èsindacabile nei limiti ammessi dall’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento(necessariamente presuntivo) concernente la scelta e laponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominatiindici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto ilgiudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’unoo nell’altro schema contrattuale (Cass. n. 13071/2024).Nella specie, la Corte territoriale ha verificato la sussistenzadegli elementi sintomatici della subordinazione, rispetto airapporti lavorativi oggetto del verbale di accertamento ispettivo,di talché ne è precluso il riesame, ex se, nel giudizio dilegittimità.Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce ilvizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art.112 c.p.c.,Numero registro generale 272/2022in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., perchéN umero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 17782/2026nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito per il recuperoData pubblicazione 04/06/2026dei contributi, il thema decidendum doveva essere limitatoall’accertamento della legittimità della pretesa dell’Inps (attorein senso sostanziale) nei confronti dell’autore dell’omissionecontributiva, sulla base delle sole argomentazioni addottenell’avviso di addebito (o nel verbale di accertamento).Il secondo motivo è infondato; infatti, l'opposizione avverso lacartella esattoriale di pagamento (ma analogo principio puòvalere per l’avviso di addebito) instaura un giudizio ordinario dicognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapportoprevidenziale e, nel contesto di tale giudizio, grava sull'enteprevidenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa(fra le molte, Cass., sez. lav., 28 aprile 2017, n. 10583).Pertanto, il giudizio che si è instaurato è sull’esistenza e l’entitàdel rapporto giuridico previdenziale, a prescindere dallasussistenza di vizi dell’avviso impugnato, nella specie, neppureesistenti: in questa prospettiva, la Corte di appello ha valutatole risultanze istruttorie ed ha ritenuto sussistere i presuppostidella pretesa contributiva.Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il viziodi violazione di legge, in particolare, degli artt. 2094, 2086,2014 c.c., degli artt. 115, 116 e 409 n. 3 c.p.c., degli artt. 61 e69 del d.lgs. n. 276/03, dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/15, inrelazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., e il vizio diomessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, inrelazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché,erroneamente, la Corte territoriale aveva ritenuto configurarsila subordinazione per tutte e otto le collaboratrici, tacendocompletamente sui relativi requisiti, non assumendo alcunNumero registro generale 272/2022rilievo la natura ripetitiva della mansione svolta, mentre l’orarioN umero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 17782/2026di lavoro non era affatto imposto.Data pubblicazione 04/06/2026Il terzo motivo è inammissibile, in primo luogo perché presentaun coacervo di censure eterogenee e, quindi, una commistioneche non consente di discernere la vera questione lamentata, insecondo luogo perché il medesimo motivo argomenta un viziomotivazionale il cui esame è precluso dall’esistenza di unadoppia decisione conforme di primo e secondo grado sugli stessifatti; infine, la ricostruzione dei fatti viene contestata dallasocietà ricorrente unitamente alla valutazione del materialeistruttorio, prospettandone una valutazione diversa, rispetto aquella dei giudici del merito e alla stessa più favorevole, ma inmaniera non consentita nel presente giudizio di legittimità.Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese di lite,secondo quanto meglio indicato in dispositivo.Sussistono i presupposti per il versamento da parte delricorrente, dell’ulteriore importo rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare lespese di lite che liquida nell’importo di euro 6.000,00, oltre euro200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltreaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ovedovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, anorma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.4.2026.La PresidenteRossana MancinoNumero registro generale 272/2022Numero sezionale 2087/2026Numero di raccolta generale 17782/2026Dat a pubblicazione 04/06/2026