CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02485/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA élnE kCo uki\ ìkt A sul ricorso 1884-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 3169/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 10/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 per IRPEF relativo all'anno d'imposta 2008; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Ufficio affermando che l'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto e nella specie la parte contribuente: in data 28 novembre 2002 ha venduto un immobile ricevendo la somma di euro 50mila; in data 27 agosto 2008 ha stipulato un mutuo ipotecario per il finanziamento della somma di euro 130mila; ha dal 2003 la disponibilità di euro 63.304,63 su [OSCURATO:PERSONA]; ha dal 2004 la disponibilità della somma di euro 54.838,04 su [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa. Tali somme, complessivamente considerate, costituiscono adeguata giustificazione circa il presunto maggior reddito accertato dall'Ufficio. Ric. 2021 n. 01884 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente, non essendosi costituita nei termini di legge mediante controricorso, si costituiva al fine di esercitare il suo diritto a partecipare alla pubblica udienza di discussione della causa, ai sensi dell'art. 370, comma 1, cod. proc. civ., e in prossimità dell'udienza depositava istanza di sospensione del giudizio ex art. 5 della legge n. 130 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 38, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per non avere la sentenza impugnata accertato se il contribuente, cui incombeva il relativo onere della prova, abbia o meno dimostrato, al fine di superare la presunzione di maggior reddito accertata dall'Ufficio, la durata del possesso di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed il nesso eziologico tra spese effettuate e somme disponibili: nella specie la parte ha dato prova di aver conseguito una determinata somma negli anni precedenti all'emissione dell'avviso impugnato senza dare dimostrazione di aver utilizzato proprio quei redditi per sostenere le spese che hanno dato luogo alla determinazione del maggior reddito accertato. Considerato che la parte contribuente, con istanza del 17 novembre 2022, ha chiesto la sospensione del giudizio ex art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022; ritenuto che ricorrono i presupposti di legge per l'applicazione del disposto di cui all'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del Ric. 2021 n. 01884 sez. MT - ud. 23-11-2022 -3- 2022, sia con riferimento alla pendenza della lite sia con riferimento al valore della causa P.Q.M. sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022 e rinvia a nuovo ruolo dinanzi alla sezione t