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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 30043/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28445/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so d all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura allegata al ricorso -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNOe [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -resistenti- avverso l’ORDINANZAdel [OSCURATO:PERSONA] di RAGUSA n. 2 96 /2022 depositata il22/09/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza n. 296/2022 resa nel procedimento iscritto al n. 2712/22 R.G. in data 22.09.2022 il Giudice di Pace di Ragusa ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10.07.1977, avverso il decreto di respingimento con accompagnamento alla frontiera disposto dal Questore di Ragusa il 4-7-2022 ai sensi dell’art.10, comma 2, lett. b) d.lgs.n.286/1998.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Ragusa e del Ministero dell’Interno, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione l’udienza di discussione della causa.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il motivo di ricorso è così rubricato: «V iolazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 13, co. 7, T.U.I., richiamato dall’art. 10 co. 2 T.U.I.; Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art.360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 13, co. 7, T.U.I., richiamato dall’art. 10 co. 2 T.U.I.».

Deduce il ricorrente che la mancata traduzione del decreto di respingimento nella lingua propria del destinatario costituisce violazione dell’art. 13, co. 7, TUI, richiamato dall’art. 10 co. 2 TUI, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento.

L’art. 13 c. 7 D. l gs. 286/98 impone all’amministrazione procedente di comunicare all’interessato ogni atto concernente il respingimento unitamente alla traduzione in una lingua a lui conosciuta.

Nel caso di specie -contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace – il ricorrente non avrebbe dato atto di conoscere la lingua italiana e nemmeno quella inglese.

Rileva che nel decreto impugnato si legge che non è stato possibile fornire all’interessato una traduzione per l’impossibilità di reperire un interprete della lingua conosciuta dallo stesso, ma, ad avviso del ricorrente, si tratta di una motivazione generica, risolvendosi piuttosto in una mera clausola di stile, come si evincerebbe dal verbale di notifica del provvedimento di respingimento del 04.07.2022.

2. Il ricorso è inammissibile.

Nell’ordinanza impugnata si legge (pag.2) che il cittadino straniero, nell’intervista del 4-7-2022, aveva dichiarato di “ preferire la lingua inglese per le notificazioni” , e, anche con riguardo a tale specifica argomentazione, idonea da sola a sostenere le ragioni del convincimento espresso al riguardo, è stato disatteso dal Giudice di Pace il motivo di opposizione attinente alla mancata traduzione del decreto espulsivo nella lingua madre dell’odierno ricorrente.

Ciò posto, lecritiche espress e nell’unico motiv o di ricorso non ha nno attinenza alla suddetta ratio decidendi, poiché il ricorrente si limita genericamente a sostenere di non aver dato atto di conoscere la lingua inglese, senza compiutamente e specificamente confutare il percorso argomentativo del provvedimento impugnato di cui si è detto. l ricorso va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità poiché l'Amministrazione intimata non ha svolto rituali difese.

Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l'art. 13- bis del d.lgs. n. 286 del 1998), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato .

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28445/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so d all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura allegata al ricorso -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNOe [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -resistenti- avverso l’ORDINANZAdel [OSCURATO:PERSONA] di RAGUSA n. 2 96 /2022 depositata il22/09/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza n. 296/2022 resa nel procedimento iscritto al n. 2712/22 R.G. in data 22.09.2022 il Giudice di Pace di Ragusa ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10.07.1977, avverso il decreto di respingimento con accompagnamento alla frontiera disposto dal Questore di Ragusa il 4-7-2022 ai sensi dell’art.10, comma 2, lett. b) d.lgs.n.286/1998. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Ragusa e del Ministero dell’Interno, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione l’udienza di discussione della causa. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il motivo di ricorso è così rubricato: «V iolazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 13, co. 7, T.U.I., richiamato dall’art. 10 co. 2 T.U.I.; Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art.360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 13, co. 7, T.U.I., richiamato dall’art. 10 co. 2 T.U.I.». Deduce il ricorrente che la mancata traduzione del decreto di respingimento nella lingua propria del destinatario costituisce violazione dell’art. 13, co. 7, TUI, richiamato dall’art. 10 co. 2 TUI, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento. L’art. 13 c. 7 D. l gs. 286/98 impone all’amministrazione procedente di comunicare all’interessato ogni atto concernente il respingimento unitamente alla traduzione in una lingua a lui conosciuta. Nel caso di specie -contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace – il ricorrente non avrebbe dato atto di conoscere la lingua italiana e nemmeno quella inglese. Rileva che nel decreto impugnato si legge che non è stato possibile fornire all’interessato una traduzione per l’impossibilità di reperire un interprete della lingua conosciuta dallo stesso, ma, ad avviso del ricorrente, si tratta di una motivazione generica, risolvendosi piuttosto in una mera clausola di stile, come si evincerebbe dal verbale di notifica del provvedimento di respingimento del 04.07.2022. 2. Il ricorso è inammissibile. Nell’ordinanza impugnata si legge (pag.2) che il cittadino straniero, nell’intervista del 4-7-2022, aveva dichiarato di “ preferire la lingua inglese per le notificazioni” , e, anche con riguardo a tale specifica argomentazione, idonea da sola a sostenere le ragioni del convincimento espresso al riguardo, è stato disatteso dal Giudice di Pace il motivo di opposizione attinente alla mancata traduzione del decreto espulsivo nella lingua madre dell’odierno ricorrente. Ciò posto, lecritiche espress e nell’unico motiv o di ricorso non ha nno attinenza alla suddetta ratio decidendi, poiché il ricorrente si limita genericamente a sostenere di non aver dato atto di conoscere la lingua inglese, senza compiutamente e specificamente confutare il percorso argomentativo del provvedimento impugnato di cui si è detto. l ricorso va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità poiché l'Amministrazione intimata non ha svolto rituali difese. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l'art. 13- bis del d.lgs. n. 286 del 1998), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Così deciso
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