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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 novembre 2017

Cassazione n. 37441/2022

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16236/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. MATTEOTTI 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti e ricorrentiincidentali- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2622/2017 depositata il21/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un mezzo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del 21 novembre 2017, con cui la Corte d’appello di Firenze ha respinto il suo appello avverso sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno azionato nei confronti dei convenuti, odierni controricorrenti, ai sensi dell’articolo 2394, secondo comma, c.c., quali amministratori di Zeffi S.r.l., cancellata dal registro delle imprese in data 30 dicembre 2009. 2. ― La Corte territoriale, dopo aver d ato atto che il primo giudice aveva erroneamente individuato il termine a quo per il corso della prescrizione estintiva eccepita dai convenuti nella data di cessazione dei medesimi dalla carica di amministratore, mentre occorreva guardare al momento in cui il patrimonio sociale si era rivelato insufficiente, ha osservato «che nella fattispecie la data in cui si è manifestata l’insufficienza patrimoniale è certamente antecedente alla data del 31.12.2007 indicata dall’appellante e ciò in quanto anche dagli stessi documenti prodotti dall’attore e segnatamente dal doc. 27 relativo al bilancio al 31.12.2005 si evidenzia un attivo di appena € 161.167 e un patrimonio netto così composto: capitale € 25.000; riserva legale € 7753; altre riserve € 134.274; perdita d’esercizio di € 8162. In sostanza si verteva in una situazione in cui l’attivo, se raffrontato ai debiti della società e segnatamente allo stesso debito vantato astrattamente dall’attore (all’epoca per l’importo totale di € 296.062,04 e solo nel 2011 cristallizzato in un importo inferiore) era insufficiente al loro soddisfacimento. Dato che l’azione è stata promossa, con il ricorso per sequestro giudiziario, solo nel marzo 2012, la prescrizione quinquennale doveva ritenersi maturata». 3. ― [OSCURATO:PERSONA], Ma cii Cecilia e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale condizionato per tre mezzi. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2394, secondo comma, c.c., anche in relazione all’articolo 2476, sesto comma, c.c., ai sensi dell’articolo 360, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata sull’assunto che «l’insufficienza patrimoniale della società da cui far decorrere il termine di prescrizione per l’azione di responsabilità degli amministratori, ex art. 2394 2° comma c.c., va “intesa come eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell’impresa o insufficienza dell’attivo sociale a soddisfare i debiti della società”, chiaramente come previsti in bilancio e non in relazione all’entità del credito astrattamente reclamato nei confronti della medesima… l’insufficienza patrimoniale … deve essere … “oggettivamente conoscibile dal creditore”, il che conferma che essa deve risultare dai crediti e debiti iscritti a bilancio, unica fonte da cui trarre una oggettiva conoscibilità, non da quelli astrattamente esistenti o giudizialmente da accertare». [OSCURATO:PERSONA] 5. ― I controricorrenti hanno dedotto l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’articolo 366, numero 2, c.p.c., per erronea indicazione della sentenza impugnata, menzionata come numero 79 del 2017, emessa da una inesistente sezione 13ª della Corte d’appello di Firenze. L’eccezione va disattesa, sol che si consideri che l’inammissibilità del ricorso per cassazione che non contenga l'indicazione della sentenza o della decisione impugnata (art. 366, n. 2, c.p.c.), è configurabile soltanto se la parte cui il ricorso è diretto non abbia elementi sufficienti per individuare inequivocabilmente la medesima (Cass. 2 dicembre 2004, n. 22661), e che l’erronea indicazione del numero della sentenza impugnata non è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione ove la parte cui lo stesso è diretto abbia elementi sufficienti per individuare senza possibilità di equivoci la decisione oggetto di gravame (Cass. 8 gennaio 2016, n. 138; Cass.24 marzo 2009, n. 7053). Ora, nel nostro caso non v’è il benché minimo dubbio su quale sia la sentenza impugnata, tant’è che gli stessi controricorrenti nessuna incertezza hanno manifestato in proposito, spiegando pienamente le proprie difese in relazione alla decisione effettivamente impugnata. 6. ― Il motivo del ricorso principale è inammissibile sotto altri profili. L’inammissibilità discende da ragioni concorrenti. 6.1. ― Anzitutto si versa in ipotesi riconducibile all’articolo 360 bis , numero 1, c.p.c., dal momento che il ricorrente sostiene che l’insufficienza patrimoniale dovrebbe necessariamente «risultare dai crediti e debiti iscritti a bilancio», i.e. che sia l’attivo che il passivo dovrebbero emergere dal bilancio, mentre questa Corte ha già avuto modo di affermare che: «L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società di capitali, spettante, ai sensi degli artt. 2394 e 2407 c.c., ai creditori sociali … è soggetta a prescrizione quinquennale decorrente dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto, non richiedendosi, a tal fine, che essa emerga da un bilancio approvato dall'assemblea» (Cass. 14 dicembre 2015, n. 25178). L’insufficienza patrimoniale, dunque, «può risultare dal bilancio sociale che costituisce, per la sua specifica funzione, il documento informativo principale sulla situazione della società » (Cass. 5 settembre 2018, n. 21662), ma non necessariamente deve risultare, solo ed esclusivamente, dal bilancio. Ciò è tanto più vero nel caso in esame , ove si consideri che il riferimento al bilancio, come fonte privilegiata di conoscenza dell'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti, sarebbe strumento di per sé insufficiente nei riguardi del singolo creditore il quale assuma di essere titolare di un credito che, da solo, rapportato al patrimonio societario come risultante dal bilancio, è insuscettibile di venir soddisfatto: non senza aggiungere che lo stesso ricorrente riferisce (cfr.pag.4 ric.cass.) di aver basato nel giudizio di merito la responsabilità degli amministratori anche sul non avere, sin dal 2003-2004, iscritto a bilancio il credito da lui reclamato (accantonandone l’importo a “ riserva ” ) , dolendosi dunque di una rappresentazione non veritiera della quale egli era certamente in grado di rendersi conto. 6.2. ― In secondo luogo, in collegamento con l’argomento precedentemente sintetizzato, occorre osservare che l’assunto spiegato in questa sede non risulta, dall’esposizione sommaria dei fatti di causa, ex articolo 366, numero 3, c.p.c., fosse stat o illustrato dinanzi ai giudici di merito, risultando piuttosto dalla sentenza impugnata che l’entità del credito fatto valere dal ricorrente nel 2005 fosse incontestatamente quello indicato in sentenza: il ricorrente, cioè, risulta aver sostenuto, dinanzi alla Corte d’appello, che il Tribunale avesse errato nel rapportare l’exordium praescriptionis alla cessazione dei convenuti dalla carica di amministratori della società e non a quella di manifestazione dell’insufficienza patrimoniale della medesima, mentre non risulta affatto (si veda in particolare la sintesi del primo motivo d’appello svolta alle pagine 6-7 del ricorso per cassazione) che avesse affermato doversi verificare detta insufficienza in riferimento al soddisfacimento di crediti di importo inferiore a quello considerato dal giudice di merito. 6.3. ― In terzo luogo, ed al di là della constatata correttezza del principio applicato dalla Corte di merito, sta di fatto che quest’ultima ha fondato la propria decisione anche su una ratio decidendi, sufficientemente evidente, che il ricorrente non ha censurato. E cioè la sentenza impugnata ha ritenuto che la verifica della attitudine dell’attivo a coprire il passivo dovesse essere verificata in riferimento all’epoca in cui l’originario attore aveva fatto valere il proprio preteso credito complessivo prossimo agli € 300.000, senza che potesse assumere rilievo, ex post, la riduzione dell’importo riconosciuto in sede giudiziale entro i limiti dell’attivo risultante a bilancio. Ora, come si diceva, il ricorrente non ha per nulla attaccato siffatta ratio decidendi, dando al contrario per scontato che il raffronto attivo-passivo possa essere effettuato prendendo in considerazione dati cronologicamente non omogenei. 6.4. ― In quarto luogo, l’entità del credito vantato d a [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non è neppur decisivo, dal momento che l’azione di responsabilità promossa ai sensi dell'art. 2394, comma 2, c.c. dai creditori sociali prescinde dal mancato pagamento di un determinato credito e presuppone, invece, la dimostrazione che si sia perduta la garanzia patrimoniale generica e, cioè, che, per l'eccedenza delle passività sulle attività, il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente a soddisfare le ragioni del ceto creditorio (Cass. 7 novembre 2019, n. 28613): sicché il ricorrente, indipendentemente dalle considerazioni prima svolte, al fine di scardinare la ratio decidendiche sostiene la decisione impugnata, e dunque al fine di formulare una censura ammissibile perché astrattamente idonea a privare la decisione impugnata di base giuridica, avrebbe dovuto non già limitarsi a riferire che il proprio credito, già nel 2005, era inferiore a quello considerato dalla Corte d’appello, bensì sottoporre a questa Corte gli elementi, già acquisiti in giudizio, tali da dimostrare l’insussistenza di una eccedenza delle passività, nel loro complesso, sulle attività. 7. ― Il ricorso incidentale condizionato è assorbito. 8. ― Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato, e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, in complessivi € 4.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento,
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