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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 aprile 2025

Cassazione n. 28010/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l' ordinanza della Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

I [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e diretta ad ottenere il riconoscimento, a titolo di fungibilità, anche della carcerazione da lui sofferta dal 10 gennaio 2019 sino al 27 maggio 2020 sul presupposto che — nonostante egli sia stato condannato, con sentenza della medesima Corte di appello del 28 settembre 2023 (irrevocabile I'll febbraio 2024), per partecipazione ad un'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 in relazione al periodo dal febbraio 2018 al 2 novembre 2021 — dagli atti di indagine non sarebbero emerse condotte di reato successive all'anno2018.

La Corte territoriale ha rigettato la sopra indicata richiesta evidenziando che a ciò ostava il definitivo accertamento della condotta associativa sino al giorno 2 novembre 2021, con la conseguente preclusione prevista dall'art. 657, comma 4, del codice di rito.

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 274, 299 e 657 del codice di rito ed il vizio di motivazione; in particolare, deduce che il giudice dell'esecuzione non ha considerato che - dopo il 2018 - non sono state accertate condotte di reato, con la conseguente irrilevanza di quanto indicato nel capo di imputazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Invero, il ricorrente pretende che il giudice dell'esecuzione proceda alla rivalutazione della data di commissione del reato associativo indicata nella sentenza di merito divenuta cosa giudicata; tale richiesta si pone in evidente contrasto con il consolidato principio espresso da questa Corte secondo cui «in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato» quando il momento di consumazione sia individuato in sede di cognizione in termini precisi e delimitati (Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada, Rv. 266283; Sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007, dep. 2008, Greco, Rv. 238380).

Ciò è possibile fare, invece, soltanto nella diversa ipotesi in cui «il tempus commissi delicti non è indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione; in tale evenienza, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata" (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate, Rv. 240475; Sez. 1, n. 4076 del 06/07/1995, Mastrosanti, Rv. 202430).

Nel caso di specie, la data di commissione del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 è stata indicata con assoluta precisione da parte dei giudici di merito, coerentemente con la contestazione cd. 'chiusa' (vale a dire con la precisazione della data di cessazione della condotta illecita) dal febbraio 2018 sino al 2 novembre 2021.

2.1. Tale indicazione, che non ha mai costituito oggetto d'impugnazione, è divenuta irrevocabile e sulla stessa il giudice dell'esecuzione non può incidere per le ragioni appena indicate.

2.2. Conseguentemente è corretta l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui il reato associativo è stato commesso sino al giorno 2 febbraio 2021, di talché la previsione contenuta nell'art. 657, comma 4, del codice di rito impedisce il riconoscimento - a titolo di fungibilità - della carcerazione sofferta dall'odierno ricorrente dal 1 0 gennaio 2019 sino al 27 maggio 2020 in quanto antecedente il reato associativo sopra indicato.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 7.3 , o cl cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. (1 r•,1 so P.Q.M. i ..À- 2 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l' ordinanza della Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e diretta ad ottenere il riconoscimento, a titolo di fungibilità, anche della carcerazione da lui sofferta dal 10 gennaio 2019 sino al 27 maggio 2020 sul presupposto che — nonostante egli sia stato condannato, con sentenza della medesima Corte di appello del 28 settembre 2023 (irrevocabile I'll febbraio 2024), per partecipazione ad un'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 in relazione al periodo dal febbraio 2018 al 2 novembre 2021 — dagli atti di indagine non sarebbero emerse condotte di reato successive all'anno2018. La Corte territoriale ha rigettato la sopra indicata richiesta evidenziando che a ciò ostava il definitivo accertamento della condotta associativa sino al giorno 2 novembre 2021, con la conseguente preclusione prevista dall'art. 657, comma 4, del codice di rito. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 274, 299 e 657 del codice di rito ed il vizio di motivazione; in particolare, deduce che il giudice dell'esecuzione non ha considerato che - dopo il 2018 - non sono state accertate condotte di reato, con la conseguente irrilevanza di quanto indicato nel capo di imputazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Invero, il ricorrente pretende che il giudice dell'esecuzione proceda alla rivalutazione della data di commissione del reato associativo indicata nella sentenza di merito divenuta cosa giudicata; tale richiesta si pone in evidente contrasto con il consolidato principio espresso da questa Corte secondo cui «in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato» quando il momento di consumazione sia individuato in sede di cognizione in termini precisi e delimitati (Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada, Rv. 266283; Sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007, dep. 2008, Greco, Rv. 238380). Ciò è possibile fare, invece, soltanto nella diversa ipotesi in cui «il tempus commissi delicti non è indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione; in tale evenienza, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata" (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate, Rv. 240475; Sez. 1, n. 4076 del 06/07/1995, Mastrosanti, Rv. 202430). Nel caso di specie, la data di commissione del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 è stata indicata con assoluta precisione da parte dei giudici di merito, coerentemente con la contestazione cd. 'chiusa' (vale a dire con la precisazione della data di cessazione della condotta illecita) dal febbraio 2018 sino al 2 novembre 2021. 2.1. Tale indicazione, che non ha mai costituito oggetto d'impugnazione, è divenuta irrevocabile e sulla stessa il giudice dell'esecuzione non può incidere per le ragioni appena indicate. 2.2. Conseguentemente è corretta l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui il reato associativo è stato commesso sino al giorno 2 febbraio 2021, di talché la previsione contenuta nell'art. 657, comma 4, del codice di rito impedisce il riconoscimento - a titolo di fungibilità - della carcerazione sofferta dall'odierno ricorrente dal 1 0 gennaio 2019 sino al 27 maggio 2020 in quanto antecedente il reato associativo sopra indicato. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 7.3 , o cl cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. (1 r•,1 so P.Q.M. i ..À- 2 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
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