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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 gennaio 2023

Cassazione n. 16653/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14187/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 16616/2022 depositata il02/01/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTI Dl CAUSA Il sig. [OSCURATO:PERSONA] Redoune, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], l’11 gennaio 1997, cittadino marocchino, faceva ingresso in Italia nel 2017.

Il 27 ottobre 2022 il Prefetto della provincia di Piacenza adottava un decreto di espulsione nei confronti del medesimo, disponendone l’accompagnamento immediato alla frontiera (doc.1).

Il 6 dicembre 2022 il Questore della provincia di Piacenza emetteva un ordine di trattenimento presso il C.P.R. di Torino sulla base di un “provvedimento emesso in data 6/12/2022 e notificato il 6/12/2022 di espulsione ai sensi dell’art. 13, co.2 lettera c) del T.U.I., disposto dal Prefetto di Piacenza.

Il 7 dicembre 2022 la Questura di Torino richiedeva la convalida del trattenimento (doc.3), concessa dal Giudice di Pace di Torino il 9 dicembre 2022 (doc.4).

Il 30 dicembre 2022 la Questura di Torino chiedeva al Giudice di Pace di Torino la prima proroga del trattenimento del sig. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 14, c. 5, D. Lgs, 286/98, in quanto “l’accertamento della sua identità e/o della sua nazionalità presenta gravi difficoltà; l’acquisizione dei documenti di viaggio idonei al suo rimpatrio presenta gravi difficoltà, come da documentazione prodotta in sede di udienza di proroga” (doc.5). [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino fissava udienza al 2 gennaio 2023.

Con decreto adottato il medesimo 2 gennaio 2023, il Giudice di Pace di Torino prorogava il trattenimento.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] Redoune, impugna il decreto emesso dal Giudice di Pace di Torino il 2 gennaio 2023 di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino “Brunelleschi”, ai sensi dell’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/98 con due motivi contenenti molteplici censure.

Il Ministero dell’Interno ed il Questore di Torino restavano intimati. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono i seguenti: 1) violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione all'art. 14, D. Lgs. 286/98 –indebita limitazione del sindacato giurisdizionale del giudice della proroga del trattenimento – erroneo rifiuto di esaminare la manifesta illegittimità del decreto presupposto (C.

Cost., n. 105/01, Cass., nn. 17407/14, 2826/23, 13051/23). 2)violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 10, 13, 14, c. 1-bis, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Dir. 2008/115/CE, 6, c. 5, D. Lgs. 142/15, 28-bis, c. 2, D. Lgs. 25/08, 111, c. 6, Cost. –motivazione apparente e/o inesistente, al di sotto del cd. minimo costituzionale, del provvedimento di convalida del trattenimento –omesso esame delle deduzioni difensive (Cass., nn. 33144/18, 15647/21, 4294/18, 1461/18, 2876/17, 14633/20, 9476/20, 9262/20, 18227/22, 18939/22, 9045/23, 9046/23, 9068/23, 9069/23, 10525/23) Il ricorso è fondato in ordine al secondo motivo e deve essere accolto, assorbito il primo.

Il provvedimento infatti non risulta motivato, neppure succintamente, essendo a tale scopo non sufficiente il richiamo ai presupposti di cui all’art. 14 D.L.gs 25 luglio 1998 nr.

286. La motivazione è inesistente anche in considerazione della materia del contendere che riguarda l’accertamento dei presupposti richiesti dalla legge per prorogare il trattenimento dello straniero entrato clandestinamente nel territorio italiano.

L’atto non contiene dunque gli elementi necessari e sufficienti affinchè il destinatario con la normale diligenza possa individuare il nucleo della decisione che sottende alla misura adottata.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e cassato il provvedimento impugnato senza rinvio al Giudice di pace di Torino essendo decorso il termine di efficacia della convalida del trattenimento.

Sulle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione. (v.

Corte Cost. n. 439/2004; v.

Cass. n. 24102 del 2022).

Il difensore ha chiesto la distrazione delle spese, ma è da escludere che questa richiesta costituisca una implicita rinuncia al beneficio del patrocinio spese dello Stato, dal momento che il difensore non può disporre del diritto del suo assistito (Cass. sez. un n. 8561 del 26/03/2021).

Stante l’ammissione ex lege al patrocinio dello Stato deve essere quindi respinta l’istanza di distrazione a favore del procuratore antistatario (sez.Unite - , Sentenza n. del 26/03/2021) essendo la distrazione delle spese incompatibile con l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.

S.U. 24413/2021).

Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il prov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14187/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 16616/2022 depositata il02/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI Dl CAUSA Il sig. [OSCURATO:PERSONA] Redoune, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], l’11 gennaio 1997, cittadino marocchino, faceva ingresso in Italia nel 2017. Il 27 ottobre 2022 il Prefetto della provincia di Piacenza adottava un decreto di espulsione nei confronti del medesimo, disponendone l’accompagnamento immediato alla frontiera (doc.1). Il 6 dicembre 2022 il Questore della provincia di Piacenza emetteva un ordine di trattenimento presso il C.P.R. di Torino sulla base di un “provvedimento emesso in data 6/12/2022 e notificato il 6/12/2022 di espulsione ai sensi dell’art. 13, co.2 lettera c) del T.U.I., disposto dal Prefetto di Piacenza. Il 7 dicembre 2022 la Questura di Torino richiedeva la convalida del trattenimento (doc.3), concessa dal Giudice di Pace di Torino il 9 dicembre 2022 (doc.4). Il 30 dicembre 2022 la Questura di Torino chiedeva al Giudice di Pace di Torino la prima proroga del trattenimento del sig. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 14, c. 5, D. Lgs, 286/98, in quanto “l’accertamento della sua identità e/o della sua nazionalità presenta gravi difficoltà; l’acquisizione dei documenti di viaggio idonei al suo rimpatrio presenta gravi difficoltà, come da documentazione prodotta in sede di udienza di proroga” (doc.5). [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino fissava udienza al 2 gennaio 2023. Con decreto adottato il medesimo 2 gennaio 2023, il Giudice di Pace di Torino prorogava il trattenimento. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] Redoune, impugna il decreto emesso dal Giudice di Pace di Torino il 2 gennaio 2023 di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino “Brunelleschi”, ai sensi dell’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/98 con due motivi contenenti molteplici censure. Il Ministero dell’Interno ed il Questore di Torino restavano intimati. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono i seguenti: 1) violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione all'art. 14, D. Lgs. 286/98 –indebita limitazione del sindacato giurisdizionale del giudice della proroga del trattenimento – erroneo rifiuto di esaminare la manifesta illegittimità del decreto presupposto (C. Cost., n. 105/01, Cass., nn. 17407/14, 2826/23, 13051/23). 2)violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 10, 13, 14, c. 1-bis, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Dir. 2008/115/CE, 6, c. 5, D. Lgs. 142/15, 28-bis, c. 2, D. Lgs. 25/08, 111, c. 6, Cost. –motivazione apparente e/o inesistente, al di sotto del cd. minimo costituzionale, del provvedimento di convalida del trattenimento –omesso esame delle deduzioni difensive (Cass., nn. 33144/18, 15647/21, 4294/18, 1461/18, 2876/17, 14633/20, 9476/20, 9262/20, 18227/22, 18939/22, 9045/23, 9046/23, 9068/23, 9069/23, 10525/23) Il ricorso è fondato in ordine al secondo motivo e deve essere accolto, assorbito il primo. Il provvedimento infatti non risulta motivato, neppure succintamente, essendo a tale scopo non sufficiente il richiamo ai presupposti di cui all’art. 14 D.L.gs 25 luglio 1998 nr. 286. La motivazione è inesistente anche in considerazione della materia del contendere che riguarda l’accertamento dei presupposti richiesti dalla legge per prorogare il trattenimento dello straniero entrato clandestinamente nel territorio italiano. L’atto non contiene dunque gli elementi necessari e sufficienti affinchè il destinatario con la normale diligenza possa individuare il nucleo della decisione che sottende alla misura adottata. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e cassato il provvedimento impugnato senza rinvio al Giudice di pace di Torino essendo decorso il termine di efficacia della convalida del trattenimento. Sulle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione. (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022). Il difensore ha chiesto la distrazione delle spese, ma è da escludere che questa richiesta costituisca una implicita rinuncia al beneficio del patrocinio spese dello Stato, dal momento che il difensore non può disporre del diritto del suo assistito (Cass. sez. un n. 8561 del 26/03/2021). Stante l’ammissione ex lege al patrocinio dello Stato deve essere quindi respinta l’istanza di distrazione a favore del procuratore antistatario (sez.Unite - , Sentenza n. del 26/03/2021) essendo la distrazione delle spese incompatibile con l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa il prov
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