CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 09938/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18284/2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – intimato – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 140/34/12, depositata il 13/06/2012. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. l’Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, contro [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato, avverso la sentenza della Commissione F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18284/2013 Numero sezionale 1046/2022 Numero di raccolta generale 9938/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania, con la quale — in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento che rettificava, ai fini Irpef, Irap, Iva, per il 2005, il reddito del contribuente (esercente attività di ristorazione, pizzeria etc.) — è stato dichiarato inammissibile l’appello dell’ufficio avverso la sentenza di primo grado, favorevole alla parte privata; 2. per la C.T.R., l’Agenzia, che aveva proposto appello in data 10/05/2011 (la data indicata in sentenza, “10/05/2010”, è un mero refuso) avverso la decisione di primo grado, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], era decaduta dal potere d’impugnazione, per decorrenza del termine di sei mesi previsto dall’art. 327, cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 69 del 2009, entrata in vigore il 04/07/2009, applicabile al caso di specie, in ragione della circostanza che il giudizio di primo era stato incardinato il 09/07/2009, giorno in cui il contribuente aveva depositato il ricorso introduttivo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale (“C.T.P.”) di Benevento; 3. nella precedente udienza del 31/01/2020, questa Corte, in diversa composizione, ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo ai gradi di merito; Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso [«Violazione e falsa applicazione dell’art. 46, co. 17 legge n. 69/2009, degli artt. 20 co. 1°, 38 co. 3°, 49 co. 1° e 58 co. 1° d.lgs. n. 546/1992 e 327 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4 c.p.c. error in procedendo»], l’Agenzia ascrive alla sentenza impugnata di avere erroneamente dichiarato inammissibile l’appello avverso la pronuncia della C.T.P. di Benevento (depositata in data 11/05/2010), perché proposto (in data 10/05/2011) oltre il termine lungo, semestrale, previsto dalla legge n. 69 del 2009, entrata in vigore il 04/07/2009, ed applicabile ai r.g. n. 18284/2013 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18284/2013 Numero sezionale 1046/2022 Numero di raccolta generale 9938/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, che ha sostituito il precedente termine annuale d’impugnazione, trascurando che, in realtà, trovava applicazione il termine (lungo) annuale (nella specie non decorso) in ragione del fatto che la causa era stata introdotta prima del 04/07/2009, e cioè con ricorso del contribuente presentato presso l’ufficio finanziario (ex art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992) il 22/06/2009, e successivamente depositato presso la segreteria della C.T.P. in data 09/07/2009. L’Agenzia rimarca che, diversamente da quanto ha statuito la Commissione regionale, il giudizio non è stato incardinato il 09/07/2009 e che non è quello, ma è il 22/06/2009, il giorno che occorre considerare ai fini della verifica circa l’applicabilità o meno del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza per proporre appello, previsto dal novellato art. 327, cod. proc. civ.; 2. con il secondo motivo [«Insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1° n. 5) c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che, incorrendo in un vizio argomentativo, non ha rilevato che l’ufficio, nell’atto di appello, non si era limitato a ribadire quanto già sostenuto nelle controdeduzioni in primo grado, ma aveva mosso critiche specifiche alla decisione della C.T.P. di Benevento; 3. il primo motivo è fondato e il secondo è assorbito; 3.1. dagli atti del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale, risulta che il giudizio di primo grado è stato instaurato il 22/06/2009, quando il contribuente ha notificato il ricorso all’ufficio finanziario consegnandolo direttamente all’ente destinatario, come consentito dall’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. Irrilevante, ai fini che qui interessano, il fatto che il contribuente abbia depositato il ricorso introduttivo, presso la segreteria della C.T.P. di Benevento, in data r.g. n. 18284/2013 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18284/2013 Numero sezionale 1046/2022 Numero di raccolta generale 9938/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 09/07/2009. Ne consegue che l’appello dell’ufficio, proposto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza di primo grado, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], era rispettoso del termine annuale di impugnazione, previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. (richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992). Merita ricordare, al riguardo, che, per giurisprudenza pacifica, in tema di impugnazioni, la modifica dell’art.327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 04/07/2009 (cfr. ex multis Cass.01/12/2021, n. 37750); 4. in conclusione, accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza è cassata con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa comp