CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 15792/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9779-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 484/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SARDEGNA deposita il 9/9/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 09779 sez. MT ud. 13-04-2022 -2- Rg 9779/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR della Sardegna con la pronuncia nr 484/2019 rigettava l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione della CTP di Cagliari con la quale è stato rigettato il ricorso della contribuente avente ad oggetto l'avviso di accertamento per il recupero di ritenute anno di imposta 2004 per l'importo di C 512.500,00 oltre agli interessi. [OSCURATO:PERSONA] di appello rilevava che gli elementi forniti dall'Ufficio dovevano ritenersi sufficienti a sostenere che la cessione della struttura alberghiera dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla società Albaruja non fosse avvenuts_per il prezzo dichiarato e fatturato pari ad C 2.200.000,00 ma per un corrispettivo più elevato rispetto a quello indicato in atto. Osservava in questa prospettiva che alla data dell'operazione l'amministratore della società Albaruja aveva prelevato la somma di C 500.000,00 la cui giustificazione era alquanto debole. A tale considerazione aggiungeva che fra le due parti era stata stipulata in data 23.12.2003 un preliminare di vendita per il prezzo di C 3.000.000,00 la cui era stata successivamente disconosciuta dai rappresentati delle due società. Osservava altresì che la società Albaruja aveva ottenuto un mutuo di C 2.400.000 a fronte di una perizia di stima che attribuiva al complesso alberghero il valore di C 3.000.000,00 . Elementi questi che secondo la CTR non erano stati efficacemente contrastati dalla contribuente. Avverso tale sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo illustrato da memoria cui resiste l'Agenzia con controricorso. Con l'unico motivo si deduce la violazione dell'ad 39, primo comma lett d) del D.P.R. 600/1973 e dell'ad 54, secondo comma del D.P.R. 633/1972,degli art 2697,2727, 2728 e 2729 c.c., degli art 115,114 e 116 c.p.c. in relazione all'ad 360 primo comma nr 3 c.p.c.per non avere la CTR applicato correttamente le norme in tema di presunzioni e valutazione delle prove e per avere ritenuto valido un accertamento di maggiori ricavi i cui presupposti si presentavano privi di attendibilità e per aver violato i principi in tema di riparto probatorio . In primo luogo deve essere rilevata la ritualità della notifica del controricorso ritualmente notificata nel domicilio eletto dalla ricorrente presso lo studio dell'avv [OSCURATO:PERSONA]Bitti ,come risulta dalla relata di notifica agli atti di causa. Il motivo è infondato. Va premesso che "in sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso" (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3541 del 13/02/2020), nella specie il motivo non coglie la ratio decidendi, non avendo la CTR ritenuto legittimo l'accertamento in quanto basato esclusivamente sull'atto preliminare la cui firma di sottoscrizione è stata disconosciuta, bensì su plurimi elementi presuntivi idonei a dimostrare che la cessione era avvenuta ad un prezzo superiore a quello dichiarato dandone compiuta indicazione. Elementi indiziari che sono stati valutati, nel loro complesso, idonei a legittimare la ripresa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D) a fronte delle allegazioni della contribuente, compiendo un accertamento di fatto che non è sindacabile in sede di legittimità con la deduzione di un vizio di violazione di legge, così sembra voler fare parte ricorrente; In altri termini, la CTR ha compiuto una duplice valutazione: a) ha correttamente ritenuto legittimo l'accertamento compiuto dall'Ufficio fondato su elementi indiziari plurimi b) ha confermato nel merito la fondatezza delle presunzioni alla base dell'accertamento compiuto, non validamente poste in discussione dalle difese della società [OSCURATO:SOCIETA]. Con riguardo al censurato utilizzo della scrittura disconosciuta giova ricordare che "L'onere di disconoscimento della scrittura privata previsto dagli artt. 214 e 215 c.p.c., presuppone che il documento prodotto contro una parte del processo provenga dalla parte stessa, mentre non opera nel diverso caso della scrittura proveniente da un terzo, non producendosi in tal caso l'effetto di ínutilizzabilità della scrittura che - disconosciuta - non sia stata fatta oggetto di verificazione ex art. 216 c.p.c.. Ne consegue che, se la scrittura proveniente da un terzo sia stata disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta in giudizio, la stessa va valutata, con valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini della decisione." (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23155 del 31/10/2014; Id. Sez. 3, Sentenza n. 23788 del 07/11/2014; id. Sez. 1-, Sentenza n. 21737 del 27/10/2016 - con riferimento al valore economico del bene desumibile dalla quietanza rilasciata dal terzo). Ne consegue che, quando il contenuto della scrittura privata "inter alìos" venga contestato, il documento non viene in rilievo come prova legale e la corrispondenza a verità o meno del suo contenuto, dimostrabile con ogni mezzo di prova, è affidata al libero apprezzamento del giudice (cfr. Corte Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 20814 del 20/08/2018; Cass 2020/24950. La CTR ha pertanto correttamente statuito, fondando il proprio convincimento su fatti e indizi complessivamente valutati, non superati dalle mere asserzioni opposte dal contribuente, che non risulta abbia dunque fornito alcun elemento di prova di segno contrario. Con la proposizione del ricorso per cassazione, la ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, essendo l'apprezzamento dei fatti e delle prove, sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. n. 8639/2015 cit.; n. 7921/2011). Nella specie i giudici di merito hanno ritenuto che, nella fattispecie, i dati riscontrati dai verificatori integrassero una pluralità di elementi indiziari dotati di efficacia probante, costituenti un'idonea prova, non superata da elementi contrari opposti dal contribuente. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive €7.800,00 oltre spese prenotate a debito ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico del