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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 13831/2026

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omiciliazione digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocatoCILIBERTI GIUSEPPE, con domiciliazione digitale ex lege-controricorrente-Numero registro generale 1131/2024Numero sezionale 3661/2025avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO CATANIA n.Numero di raccolta generale 13831/20261790/2023 depositata il 19/10/2023.

Data pubblicazione 12/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processo1.

Con ricorso notificato il 29/12/2023, illustrato da successivamemoria, [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione lasentenza n. 1790/2023 della Corte d’appello di Catania,depositata il 19/10/2023 e asseritamente notificata il6/11/2023. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quali uniche eredi dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], hannodepositato controricorso; anche [OSCURATO:SOCIETA]. hadepositato controricorso.2.

La vicenda in esame trova la propria genesi nell’atto dicitazione con cui [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudiziodinanzi al Tribunale di Catania l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] perchiederne la condanna al risarcimento dei danni patiti a causadella negligenza professionale di quest’ultimo, per un importopari a € 15.103,98.

Parte attrice asseriva di aver conferitomandato al professionista, al fine di depositare istanza diammissione al passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiaratoil 13/02/2014, del proprio credito di lavoro, portato daldecreto ingiuntivo n. 1568/2013 del 22/24 giugno 2013(notificato il 10/07/2013 e non opposto) di € 14.013,98 persorte capitale dovuti a titolo di retribuzioni non corrisposte dasettembre 2012 a febbraio 2013, ratei di ferie non godute,ratei relativi alla tredicesima e quattordicesima mensilità,festività, permessi e T.F.R, in forza del rapporto di lavorointercorso con la società fallita), oltre a € 650,00 per spesedella procedura monitoria e ulteriori € 440,00 per spese del2 di 5Numero registro generale 1131/2024Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 13831/2026precetto.

Il giudice delegato aveva rigettato la domanda diData pubblicazione 12/05/2026ammissione al passivo del credito, in quanto era statoprodotto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivoprima del fallimento-corredato da attestazione di cancelleriadella mancata opposizione laddove, secondo il consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, il decretoingiuntivo era opponibile alla massa solo se fosse statodichiarato definitivamente esecutivo prima del fallimento;inoltre, riteneva che nessuna prova ulteriore del credito fossestata fornita dal legale della ricorrente.

Il Tribunale di Cataniaaveva poi dichiarato inammissibile l’opposizione ex art. 98 L.fall. proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto cheaveva escluso l’ammissione al passivo del credito dellaBertolo.3.

Per quanto ancora di interesse, dopo la riassunzione delgiudizio nei confronti delle eredi dell’avvocato (che si eraprima costituito ed aveva chiesto ed ottenuto di chiamare incausa la sua compagnia assicuratrice, per esserne manlevatoin caso di soccombenza), nelle more deceduto, il Tribunale diCatania, con ordinanza n. 1316/2022, pubblicata il24/02/2022, rigettava la domanda di parte attrice nonessendo stato provato il nesso di causalità tra la condottaomissiva contestata e il danno, e compensava le spese di lite.4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello dinnanzi alla Corted’appello di Catania.

Si costituivano in giudizio, con separatedifese, le eredi del defunto avvocato, [OSCURATO:PERSONA] eAngela [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e la compagniaassicuratrice ([OSCURATO:SOCIETA].), dall’altro, deducendol’infondatezza del gravame.

La Corte distrettuale, conl’impugnata sentenza, rigettava l’appello e condannava laricorrente alla refusione delle spese processuali di quel grado.3 di 5Numero registro generale 1131/2024Numero sezionale 3661/2025Motivi della decisioneNumero di raccolta generale 13831/2026Data pubblicazione 12/05/20261.

In via pregiudiziale, va rilevata ex officio la improcedibilità delricorso, atteso che, pur avendo la ricorrente dedotto che lasentenza è stata notificata, non risulta prodotta in atti da alcunadelle parti né è ivi rinvenibile la copia autentica della sentenzanotificata con la relativa relata di notifica.

Il ricorso, notificato il29 dicembre 2023, risulta tardivamente proposto avverso lasentenza depositata il 19/10/2023 e - a dire della ricorrente -notificata il 6/11/2023.2.

A nulla rileva che il ricorso sia stato notificato nel termine brevedecorrente dalla asserita data di notificazione della sentenza,ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto allastessa ammissibilità del ricorso.

Difatti, la dichiarazione,contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazionedella impugnata sentenza attesta un "fatto processuale" idoneoa far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, qualemanifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegnaquest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato,facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, neltermine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munitadella relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggidi spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzoPEC), senza che sia possibile – in eventum - porre rimedio allasuddetta omissione mediante la successiva produzione ai sensidell'art. 372 c.c. (Cass. Sez.

U. -, sentenza n. 21349 del6/07/2022).

Peraltro, il ricorso risulta notificato oltre il terminedi gg. sessanta dalla data di pubblicazione della sentenzaimpugnata, sicché non può applicarsi nella specie il principioaffermato da Cass. 30/04/2019, n. 11386 (v. pure Cass.7/06/2021, n. 1583).4 di 5Numero registro generale 1131/2024Numero sezionale 3661/20253.

Conclusivamente, va dichiarata la improcedibilità del ricorso, conNumero di raccolta generale 13831/2026ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquDidata pnuobb licianzio ne 12/05/2026dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore delle dueparti resistenti, con raddoppio del contributo unificato.

P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso.Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in € 1.300,00 per compensi, oltre alle speseforfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00ed agli accessori di legge, a favore di ciascuna partecontroricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 17/09/2025.Il PresidenteANTONIETTA SCRIMA5 di 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
omiciliazione digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocatoCILIBERTI GIUSEPPE, con domiciliazione digitale ex lege-controricorrente-Numero registro generale 1131/2024Numero sezionale 3661/2025avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO CATANIA n.Numero di raccolta generale 13831/20261790/2023 depositata il 19/10/2023. Data pubblicazione 12/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processo1. Con ricorso notificato il 29/12/2023, illustrato da successivamemoria, [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione lasentenza n. 1790/2023 della Corte d’appello di Catania,depositata il 19/10/2023 e asseritamente notificata il6/11/2023. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quali uniche eredi dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], hannodepositato controricorso; anche [OSCURATO:SOCIETA]. hadepositato controricorso.2. La vicenda in esame trova la propria genesi nell’atto dicitazione con cui [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudiziodinanzi al Tribunale di Catania l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] perchiederne la condanna al risarcimento dei danni patiti a causadella negligenza professionale di quest’ultimo, per un importopari a € 15.103,98. Parte attrice asseriva di aver conferitomandato al professionista, al fine di depositare istanza diammissione al passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiaratoil 13/02/2014, del proprio credito di lavoro, portato daldecreto ingiuntivo n. 1568/2013 del 22/24 giugno 2013(notificato il 10/07/2013 e non opposto) di € 14.013,98 persorte capitale dovuti a titolo di retribuzioni non corrisposte dasettembre 2012 a febbraio 2013, ratei di ferie non godute,ratei relativi alla tredicesima e quattordicesima mensilità,festività, permessi e T.F.R, in forza del rapporto di lavorointercorso con la società fallita), oltre a € 650,00 per spesedella procedura monitoria e ulteriori € 440,00 per spese del2 di 5Numero registro generale 1131/2024Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 13831/2026precetto. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda diData pubblicazione 12/05/2026ammissione al passivo del credito, in quanto era statoprodotto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivoprima del fallimento-corredato da attestazione di cancelleriadella mancata opposizione laddove, secondo il consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, il decretoingiuntivo era opponibile alla massa solo se fosse statodichiarato definitivamente esecutivo prima del fallimento;inoltre, riteneva che nessuna prova ulteriore del credito fossestata fornita dal legale della ricorrente. Il Tribunale di Cataniaaveva poi dichiarato inammissibile l’opposizione ex art. 98 L.fall. proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto cheaveva escluso l’ammissione al passivo del credito dellaBertolo.3. Per quanto ancora di interesse, dopo la riassunzione delgiudizio nei confronti delle eredi dell’avvocato (che si eraprima costituito ed aveva chiesto ed ottenuto di chiamare incausa la sua compagnia assicuratrice, per esserne manlevatoin caso di soccombenza), nelle more deceduto, il Tribunale diCatania, con ordinanza n. 1316/2022, pubblicata il24/02/2022, rigettava la domanda di parte attrice nonessendo stato provato il nesso di causalità tra la condottaomissiva contestata e il danno, e compensava le spese di lite.4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello dinnanzi alla Corted’appello di Catania. Si costituivano in giudizio, con separatedifese, le eredi del defunto avvocato, [OSCURATO:PERSONA] eAngela [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e la compagniaassicuratrice ([OSCURATO:SOCIETA].), dall’altro, deducendol’infondatezza del gravame. La Corte distrettuale, conl’impugnata sentenza, rigettava l’appello e condannava laricorrente alla refusione delle spese processuali di quel grado.3 di 5Numero registro generale 1131/2024Numero sezionale 3661/2025Motivi della decisioneNumero di raccolta generale 13831/2026Data pubblicazione 12/05/20261. In via pregiudiziale, va rilevata ex officio la improcedibilità delricorso, atteso che, pur avendo la ricorrente dedotto che lasentenza è stata notificata, non risulta prodotta in atti da alcunadelle parti né è ivi rinvenibile la copia autentica della sentenzanotificata con la relativa relata di notifica. Il ricorso, notificato il29 dicembre 2023, risulta tardivamente proposto avverso lasentenza depositata il 19/10/2023 e - a dire della ricorrente -notificata il 6/11/2023.2. A nulla rileva che il ricorso sia stato notificato nel termine brevedecorrente dalla asserita data di notificazione della sentenza,ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto allastessa ammissibilità del ricorso. Difatti, la dichiarazione,contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazionedella impugnata sentenza attesta un "fatto processuale" idoneoa far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, qualemanifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegnaquest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato,facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, neltermine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munitadella relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggidi spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzoPEC), senza che sia possibile – in eventum - porre rimedio allasuddetta omissione mediante la successiva produzione ai sensidell'art. 372 c.c. (Cass. Sez. U. -, sentenza n. 21349 del6/07/2022). Peraltro, il ricorso risulta notificato oltre il terminedi gg. sessanta dalla data di pubblicazione della sentenzaimpugnata, sicché non può applicarsi nella specie il principioaffermato da Cass. 30/04/2019, n. 11386 (v. pure Cass.7/06/2021, n. 1583).4 di 5Numero registro generale 1131/2024Numero sezionale 3661/20253. Conclusivamente, va dichiarata la improcedibilità del ricorso, conNumero di raccolta generale 13831/2026ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquDidata pnuobb licianzio ne 12/05/2026dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore delle dueparti resistenti, con raddoppio del contributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso.Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in € 1.300,00 per compensi, oltre alle speseforfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00ed agli accessori di legge, a favore di ciascuna partecontroricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 17/09/2025.Il PresidenteANTONIETTA SCRIMA5 di 5
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