CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 23355/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]:ETTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 11 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, pronunciata in data 11 aprile 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione attenuata con la recidiva specifica reiterata e infraquinquennale, ha ritenuto l'attenuante speciale prevalente sulla contestata recidiva e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura, con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo del provvedimento impugnato, la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è privo di specificità e, comunque, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), come avvenuto nella specie, ove la pena è stata pure ridotta dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n, 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]