CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 26035/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all' affermazione di responsabilità è indeducibile perché omette di svolgere una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti; che, invero, la Corte d'appello con gli argomenti esposti a p. 3 della sentenza impugnata ha adeguatamente spiegato come gli elementi di prova si desumano dalla doppia chiamata in correità proveniente da soggetti entrambi ritenuti attendibili (la [OSCURATO:PERSONA] e la Gullinazzo); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] siden