CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35168/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; h [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 13 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 17 maggio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 515, 517 e 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, si limita a riproporre doglianze a cui la Corte di appello ha fornito congrua risposta, avverso la quale il ricorrente non si confronta (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha logicamente desunto la responsabilità del Lin in relazione al reato di cui all'art. 515 cod. pen. dalla qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]; per il reato di cui all'art. 517 cod. pen., dalla esposizione in vendita di un ingente quantitativo di prodotti elettrici con il marchio CE senza aver effettuato alcun controllo sulla rispondenza dei requisiti previsti dalla legge; per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., dal fine di profitto che ha ispirato la vendita di prodotti sprovvisti della marchiatura originale CE, inconciliabile con la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen.); Considerato che la seconda doglianza, che censura la sentenza impugnata per carenza ed illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta del tutto generica, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112), specie se si considera che nel caso di specie le circostanze attenuanti generiche erano già state riconosciute dal Tribunale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci