CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 maggio 2025
Cassazione n. 13381/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22961/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di [OSCURATO:PERSONA] n.2435/2024 depositata il 25/03/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 22961/2024 Numero sezionale 1223/2025 Numero di raccolta generale 13381/2025 Data pubblicazione 20/05/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 06/05/2025. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 22961/2024 Numero sezionale 1223/2025 Numero di raccolta generale 13381/2025 Data pubblicazione 20/05/2025