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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2021

Cassazione n. 29921/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/06/2021 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Firenze con la sentenza impugnata in questa sede ha confermato il giudizio di responsabilità e il trattamento sanzionatorio contenuti nella sentenza del Tribunale di Firenze dell'8 settembre 2017 pronunciata nei confronti dell'odierno ricorrente.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato con atto trasmesso via pec in data 14 ottobre 2021, deducendo vizi della motivazione, ritenuta carente.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15.

4. Il ricorso è inammissibile, perché tardivo.

La Corte territoriale ha pronunciato la sentenza qui impugnata il 4 giugno 2021, fissando il termine di trenta giorni per la stesura della motivazione, che veniva tempestivamente depositata.

Il termine per l'impugnazione della sentenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 585 e 591 cod. proc. pen. era dunque quello di quarantacinque giorni decorrenti dal 4 luglio 2021, termine che andava a scadere il 19 settembre 2021.

Palese il mancato rispetto del termine che, ai sensi dell'art.591, corna 1, lett. a) cod. proc. pen. comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/06/2021 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Firenze con la sentenza impugnata in questa sede ha confermato il giudizio di responsabilità e il trattamento sanzionatorio contenuti nella sentenza del Tribunale di Firenze dell'8 settembre 2017 pronunciata nei confronti dell'odierno ricorrente. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato con atto trasmesso via pec in data 14 ottobre 2021, deducendo vizi della motivazione, ritenuta carente. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. 4. Il ricorso è inammissibile, perché tardivo. La Corte territoriale ha pronunciato la sentenza qui impugnata il 4 giugno 2021, fissando il termine di trenta giorni per la stesura della motivazione, che veniva tempestivamente depositata. Il termine per l'impugnazione della sentenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 585 e 591 cod. proc. pen. era dunque quello di quarantacinque giorni decorrenti dal 4 luglio 2021, termine che andava a scadere il 19 settembre 2021. Palese il mancato rispetto del termine che, ai sensi dell'art.591, corna 1, lett. a) cod. proc. pen. comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 29921/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris