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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30503/2023

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SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale si è riportata alla requisitoria in atti, concludendo per l'inammissibilità del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA, per [OSCURATO:PERSONA], hanno illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale cittadino, con la quale RHILA Jamal era stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 17), esclusa l'aggravante dell'associazione armata, 23), esclusa l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 relativamente ai soli episodi del 11/8/2016 e del 13/8/2016 e 33), limitatamente agli episodi del 2/3/2016, del 16/3/2016 e del 21/3/2016 ed esclusa, per tutti i fatti, l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. 309/90, disapplicata la recidiva, unificati i reati dalla continuazione ed operata la riduzione per il rito, ha assolto l'appellante dai reati ascrittigli ai capi 17) e 33) per non aver commesso il fatto e, per l'effetto, ferma l'aggravante ritenuta al capo 23), ha rideterminato la pena, confermando nel resto.

2. La presente vicenda giudiziaria, secondo la ricostruzione rinvenibile nelle sentenze di merito, è scaturita da attività investigative inerenti a traffici di cocaina, avviate nel 2015 e condotte mediante servizi di OCP correlati a intercettazioni telefoniche.

Tali indagini avevano consentito di individuare gruppi di soggetti di nazionalità albanese coinvolti in traffici di cocaina nel bresciano.

In tale contesto, erano stati attributi al RHILA il ruolo di partecipe dell'associazione di cui al capo 17), finalizzata al traffico di stupefacenti e ; in particolare, alla importazione nelle province di Brescia e Bergamo, con successiva commercializzazione, di ingenti carichi di cocaina, per un quantitativo superiore complessivamente ai cento chilogrammi, con il ruolo di acquirente dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], promotori del sodalizio, di importanti quantitativi di cocaina che veniva immessa nel mercato di riferimento; ma anche di concorrente nelle singole operazioni di cui ai capi 23) e 33).

Si tratta, quanto a questi due capi d'imputazione, degli acquisti del 11, 13 e 26 agosto 2016, rispettivamente di tre chilogrammi, un chilogrammo e otto chilogrammi di droga [la contestazione essendo speculare a quella sub 22) della rubrica, capo con il quale quei fatti sono stati contestati ai venditori [OSCURATO:PERSONA] Elton e Emjliano, DISHA Gazmend e KOLA Albert]; nonché degli acquisti del 2, 16, 21, 22 e 29 marzo dello stesso anno, in concorso con gli stessi soggetti (ai quali, con contestazione speculare, quei fatti sono stati ascritti al capo 32, nella qualità di venditori).

Già in primo grado, il RHILA era stato assolto da alcuni degli episodi di marzo (capo 33) perché il fatto non sussiste, mentre i restanti sono stati esclusi dal giudice del gravame, in uno con l'ipotizzata partecipazione associativa di cui al capo 17).

In particolare, per quanto qui d'interesse, il coinvolgimento dell'imputato nell'indagine era avvenuto grazie all'identificazione operata dagli inquirenti con riferimento ad incontri monitorati nel febbraio e nel marzo 2016 e al contenuto di sms scambiati tra l'utenza 388-9260431 e quella 329-2913759, attribuita all'imputato.

Il riconoscimento era stato contestato dalla difesa che aveva opposto, da un lato, l'irrilevanza dell'annotazione quanto al servizio approntato nel febbraio 2016, perché la PG non aveva affermato che l'uomo visto con KOLA Albert fosse RHILA Jamal; nonché l'inattendibilità del riconoscimento dell'imputato in occasione dell'osservazione del successivo 4 marzo, compendiata in un'annotazione conclusiva della polizia giudiziaria, nella quale si era dato conto che, nell'occorso, l'uomo che si era incontrato con il KOLA era giunto sul luogo dell'appuntamento con una FIAT 500, risultata intestata a RHILA Morad (fratello dell'odierno imputato e con questi residente nella stessa abitazione).

Il riconoscimento del RHILA Jamal era avvenuto poi grazie al riscontro foto segnaletico, l'uomo essendo già stato arrestato in altro ambito giudiziario, ricordandone gli operanti le relative fattezze.

L'avvistamento, nella specie, era avvenuto a circa dieci metri di distanza, con la presenza di due autovetture tra l'auto osservata e quella di servizio.

In tal modo, l'imputato era stato ritenuto l'utilizzatore dell'apparecchio usato nei dialoghi incriminanti, con il quale erano stati scambiati i messaggi aventi a oggetto l'illecito traffico, richiamata a riscontro la verifica (effettuata dalla polizia tedesca) della presenza del RHILA in un albergo di Stoccarda nell'ottobre dello stesso anno, luogo del concordato incontro con [OSCURATO:PERSONA] Emjiliano.

La sicura presenza dell'imputato in quella occasione aveva consentito di concludere anche per la disponibilità, in capo al predetto, dell'utenza avente PIN 2B1DAD4A, utilizzata per comunicare al [OSCURATO:PERSONA] la presenza in quell'albergo, ma anche la disponibilità dell'utenza 329-2913759, fittiziamente intestata a MATTUBER Prince, utilizzata per fissare gli incontri del febbraio e del marzo 2016, nei quali era avvenuto il riconoscimento dell'imputato da parte degli investigatori, richiamata a conferma anche l'ambientale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a bordo dell'auto utilizzata dal KOLA e un'altra dell'agosto 2016 tra tale apparato e quello in uso al [OSCURATO:PERSONA], di contenuto incriminante.

In appello, stante il contenuto delle doglianza difensive intese ad accreditare l'assunto dell'assenza del RHILA dal territorio italiano in occasione degli avvistamenti, si era proceduto a perizia sul contenuto del telefono riconducibile all'imputato: il perito, escluse manomissioni dell'apparecchio, aveva estrapolato alcune immagini inerenti al periodo dal 30 gennaio al 5 giugno 2016, che attestavano la presenza in Marocco del soggetto che aveva fatto gli scatti.

L'identificazione dell'utilizzatore nell'imputato era riconducibile, sia pur non in termini di certezza, all'utilizzo, tramite quel device, di due indirizzi internet al medesimo riconducibili, pur non escludendosi la possibilità che altri fosse stato autorizzato a detto utilizzo.

Quanto, poi, al riconoscimento fonico, la Corte ha dato conto che le intercettazioni ambientali non erano state le uniche fonti di prova, rinviando al riconoscimento operato dalla PG a febbraio e marzo del 2016.

Inoltre, la Corte ha aggiunto che il perito fonico aveva confrontato specifiche voci, relative a cinque intercettazioni con il campione vocale raccolto dall'imputato.

Tuttavia, il quadro probatorio era reso più incerto dagli esiti della perizia sulle immagini catturate con il telefono dell'imputato, che aveva finito per corroborare la tesi difensiva che il RHILA fosse rientrato in Italia il giorno 5 giungo 2016 (come certificato anche dal timbro sul passaporto), introducendo dunque un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza per i fatti del marzo 2016.

Quanto al capo 23), viceversa, inerente cioè ai fatti dell'agosto dello stesso anno, la Corte territoriale ha ritenuto che gli elementi a carico discendessero dal contenuto incriminante di alcuni messaggi scambiati attraverso l'utenza attribuita all'imputato.

Sul punto, ha precisato che la perizia fonica aveva riguardato solo le intercettazioni ambientali e non quelle telefoniche e telematiche, costituite pressoché esclusivamente da messaggi scritti.

Quanto agli esiti di esse, la Corte ha condiviso la conclusione del primo giudice e ritenuto che l'utilizzatore dell'utenza alla quale era associato il PIN "2B1DAD4A" fosse RHILA, con il nickname indicato nella notizia di reato e che egli fosse, dunque, l'interlocutore degli appartenenti al gruppo criminale riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al quale si era registrato l'arresto di BRAHOLLI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Alban, nonché il sequestro dello stupefacente del 26 agosto 2016.

A tal fine, ha valorizzato le risultanze investigative relative all'incontro avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Stoccarda proprio tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e l'utilizzatore dell'apparato medesimo (la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Alban per il capo 22, correlato a quello in esame, essendo stata affermata in separata sede).

Infatti, nei mesi successivi al sequestro del 26/8/2016, erano state captate conversazioni via chat tra l'utenza Blackberry di [OSCURATO:PERSONA] (come pacificamente ritenuta nel separato giudizio) e quella identificata dal PIN sopra citato, volte a fissare un incontro di persona, che avveniva per l'appunto a Stoccarda, come ben evidenziato dalla chat, captata il giorno stesso dell'incontro (ossia il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Grazie ad essa si accertava che l'albergo era non solo il luogo dell'appuntamento, ma anche il luogo di temporanea dimora del soggetto utilizzatore dell'apparato BlackBerry con PIN 2B1DAD4A.

La polizia tedesca era stat richiesta di effettuare accertamenti, dai quali era emersa la presenza, presso il [OSCURATO:PERSONA], di RHILA Jamal e della moglie CHARIF [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva confermato in udienza di aver alloggiato con RHILA a Stoccarda nella data suddetta e proprio in quell'albergo.

La polizia tedesca, peraltro, come riferito dal teste CHIAPPERINI, aveva verificato i nominativi di tutti i soggetti presenti nella struttura.

Pertanto, data la presenza a Stoccarda, il conversante del [OSCURATO:PERSONA] era RHILA, utilizzatore dell'utenza interessata, ciò che, secondo i giudici d'appello, traeva conferma anche dalla circostanza, invocata dalla difesa quanto al capo 33), che nel passaporto del prevenuto, versato in atti dalla difesa stessa, vi fosse il timbro di entrata in Italia (presso lo scalo di Orio al Serio) il 5/6/2016, senza quello di uscita.

La prova dei fatti contestati, poi, una volta attribuita al RHILA l'utenza in questione, era derivata dal contenuto delle varie intercettazioni, pur criptico, considerato pregnante, stanti i riferimenti a sostanze, a quantitativi e a prezzi.

Il giudice del gravame, sul punto, ha operato un ampio rinvio alla motivazione della sentenza appellata, giustificato dagli ampi stralci di conversazioni ivi trascritte, il cui contenuto non contraddice la lettura datane dai giudici del doppio grado di merito.

Proprio avuto riguardo al capo 23), la Corte ha richiamato la sentenza di primo grado, rilevando che nella stessa era stato riportato il contenuto - chiarissimo - di molti contatti (già esposti nella annotazione di polizia giudiziaria), da cui era emersa la illiceità dell'oggetto, come confermato dal finale sequestro, operato per un quantitativo che, in ragione dell'analisi chimica, aveva pure confermato la maggiore offensività della condotta ai sensi dell'articolo 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 per l'episodio del 26 agosto Ha, inoltre, considerato recessiva la tesi difensiva, per la quale non vi sarebbe stato perfezionamento dell'accordo, affermando di contro che la volontà contrattuale si era manifestata, sia quanto all'oggetto, che con riferimento alla relativa controprestazione [la Corte avendo operato l'esame delle singole conversazioni, dalle quali era emerso il perfezionamento dell'accordo quanto all'episodio del 11 agosto 2016 (cristallizzato dalle conversazioni via chat intercorse alla data suddetta tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il soggetto ritenuto RHILA, nel corso delle quali quest'ultimo sollecitava l'invio di "tre", specificandone anche la corrispondenza alla droga già nascosta e ricevendo risposta positiva dal [OSCURATO:PERSONA], la prova della consegna emergendo dalle telefonate successive, nelle quali RHILA si era lamentato della qualità dello stupefacente ricevuto]; ma anche con riferimento all'episodio del 13 agosto 2016, rispetto al quale i contatti di interesse avevano dato conto della richiesta da parte del RHILA di stupefacente (cocaina, in linea con l'oggetto di numerosi sequestri), del quantitativo, del prezzo e, addirittura, della ricerca della strada da parte del consegnante.

3. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di due difensori che hanno presentato separati atti.3.1.

Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Questo difensore ha formulato cinque motivi.

Con il primo, ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, con riferimento alle risultanze delle intercettazioni ambientali che assume non esser state effettuate presso gli impianti della Procura, in assenza di provvedimento derogatorio.

Con il gravame di merito, era già stata dedotta la violazione degli artt. 271, comma 1 e 268, comma 3, cod. proc. pen., osservando il deducente: che la ritenuta regolarità di esse era affidata a una comunicazione non acquisita agli atti del procedimento stralciato, cosicché il suo richiamo avrebbe solo valore argomentativo; che era stata la stessa Corte di cassazione, nell'incidente cautelare, a richiamare l'attenzione del Tribunale del riesame sulla incertezza dell'avvenuta installazione del server presso la Procura, rilevando un contrasto tra le verbalizzazioni; che la comunicazione proveniente dalla società fornitrice gioverebbe unicamente a stabilire la data della installazione presso i locali della Procura, agli atti esistendo peraltro un decreto autorizzativo del noleggio di due apparati completi in dotazione della polizia giudiziaria.

Con il secondo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla valutazione del materiale probatorio.

Con la sentenza appellata, in punto identificazione del RHILA, era stata stabilita una stretta correlazione tra l'utilizzatore di un certo numero di PIN (ritenuto l'imputato) e quello intercettato e osservato in occasione degli episodi delittuosi del marzo 2016; la Corte d'appello, preso atto dell'esito dell'attività investigativa approntata dalla difesa, ha ritenuto l'imputato estraneo ai fatti consumati nel marzo 2016, tra quelli contestati al capo 33), assolvendolo; ne discenderebbe, per la difesa, che la penale responsabilità per i reati di cui al capo 23) doveva essere dimostrata in modo autonomo e non sulla base di quella identificazione smentita.

Con un terzo motivo, poi, ha dedotto analoghi vizi, questa volta quanto alla valutazione inerente al momento consumativo del reato di cui al capo 23), riguardo all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: osserva il difensore che, nella specie, il quantitativo di droga trattata non era stato definito e anche sul prezzo la trattativa era rimasta aperta, pertanto l'accordo non può dirsi raggiunto, né il reato consumato.

Con il quarto e il quinto motivo, infine, la difesa ha dedotto analoghi vizi, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, osservando che la assoluzione del RHILA dai fatti commessi nel marzo 2016 e dal delitto associativo avrebbe dovuto essere considerata dai giudici territoriali, alla luce del ridimensionamento della gravità dei fatti ascritti e del ridotto prolungamento dell'azione criminosa.

3.2. Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Questo difensore ha formulato due motivi.

Con il primo, ha dedotto i vizi di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 606, cod. proc. pen. in relazione alla conferma della penale responsabilità dell'imputato.

In particolare, si contesta il ragionamento probatorio nella parte in cui i giudici del merito hanno ritenuto dimostrato il riconoscimento del RHILA, effettuato dall'agente di polizia giudiziaria personalmente, in quanto dal medesimo intravisto attraverso il lunotto posteriore dell'auto di servizio e con il filtro di ben due autovetture frapposte tra questa e quella dei soggetti attenzionati.

A fronte delle consulenze di parte, poi, con le quali si era inteso incrinare la certa riconducibilità di un'utenza al RHILA, il GUP non aveva disposto perizia che, invece, era stata disposta dalla Corte d'appello, sia sul telefono cellulare dell'imputato, che ai fini della verifica della corrispondenza vocale.

All'esito, la Corte aveva assolto l'imputato dai fatti commessi nel marzo 2016 proprio alla stregua dell'accertata non corrispondenza della voce con quella dell'imputato e della sua geolocalizzazione in Marocco.

Di conseguenza, la difesa ritiene non corretto il ragionamento probatorio articolato dalla stessa Corte territoriale per ritenere invece dimostrato l'utilizzo dello stesso Blackberry incriminato nell'agosto 2016, peraltro senza che vi siano state intercettazioni audio, ma solo una corrispondenza tramite messaggistica.

Con la conseguenza che, non venendo in rilievo la voce, l'imputato non è stato messo in condizione di dimostrare la sua estraneità, come accaduto per le vicende del marzo 2016.

Sotto altro profilo, la difesa sminuisce la valenza dimostrativa degli elementi valorizzati dai giudici del merito (come la presenza in un hotel di Stoccarda che, secondo la difesa, non ne dimostrerebbe l'utilizzo dell'apparato telefonico nello stesso momento e cioè nell'agosto del 2016; o gli accertamenti compiuti in separata sede giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Alban, per i quali non si era posto un problema di identificazione).

Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento al diniego delle generiche, rilevando che la Corte d'appello non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione il ridimensionamento della posizione dell'imputato, la circostanza che il RHILA aveva sin da subito collaborato all'accertamento dei fatti, sì da fornire elementi concreti quali il suo telefono cellulare, senza essere creduto per ben due gradi di giudizio e la risalenza delle condotte (2016), senza che l'imputato sia stato successivamente indagato o condannato per altri fatti.

Considerato in diritto

1. I ricorsi vanno in parte accolti, nei termini che si vanno a esporre.

2. I difensori, con i rispettivi atti di ricorso, hanno devoluto a questa Corte il controllo di legittimità sulla valutazione della questione processuale inerente alla utilizzabilità delle intercettazioni ambientali (primo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]); alla identificazione del RHILA quale utilizzatore dell'utenza Blackberry coinvolta nei contatti incriminanti (secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e primo motivo di quello a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]); alla prova dell'intervenuto accordo in ordine alle singole condotte di compravendita di stupefacente (terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]); infine, al trattamento sanzionatorio (quarto e quinto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]).

3. Il primo motivo a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

La Corte di merito ha esaminato l'eccezione di inutilizzabilità delle sole intercettazioni ambientali e ritenuto di condividere i rilievi svolti dal primo giudice, non avendo gli atti di gravame posto critiche ulteriori e dirimenti rispetto alla decisione appellata, ma solo reiterato doglianze già disattese, in punto di fatto e di diritto, dal primo giudice.

Ha, comunque, ritenuto l'assoluta infondatezza della censura difensiva, con la quale il deducente avrebbe confuso la regolarità della acquisizione e utilizzabilità delle prove, pacificamente assunte nella fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite al fascicolo del processo (per l'appunto le intercettazioni ambientali con i corrispondenti supporti magnetici), con la utilizzabilità delle cosiddette note di correzione di errore materiale (al quale il maresciallo AGOSTA, in ben due note, aveva ricondotto l'affermazione contenuta nei verbali delle operazioni che il server EGO di INNOVA era ubicato presso i locali della Guardia di Finanza, apparato in realtà installato presso gli uffici della Procura della Repubblica di Brescia, mentre presso gli uffici di polizia giudiziaria era stato effettuato solo l'ascolto da remoto): la difesa non aveva ritenuto falsa l'attestazione da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria, di talché era venuta a cadere la premessa della critica difensiva, aggiungendo quel giudice che tali note non erano prove, ma mera esplicazione di attività procedurale, per la quale neppure è richiesta una procedura rituale, a riscontro della genuinità richiamando, peraltro, la comunicazione del funzionario di 'INNOVA' del 29 marzo 2019, che aveva dato atto che il server era stato installato presso i locali della Procura della Repubblica di Brescia e che tutti i servizi di intercettazione di tipo telefonico, telematico ed ambientale erano sempre registrati sui supporti interni del server INNOVA, nota che la Corte territoriale ha ritenuto riferibile alla generalità dei casi, salve specifiche, diverse disposizioni del pubblico ministero ai sensi dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., nella specie assenti.

3.1. La denunciata violazione di legge è insussistente.

Deve, intanto, premettersi che la censura inerente alla asserita inutilizzabilità delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 268, comma 3 e 271, comma 1, cod. proc. pen., è sorretta da un argomento strettamente correlato alla valutazione di documenti dai quali i giudici hanno tratto conferma che le operazioni relative alle intercettazioni ambientali erano state eseguite mediante utilizzo degli impianti in uso alla Procura della Repubblica, con semplice remotizzazione dell'ascolto presso i locali della polizia giudiziaria.

Le deduzioni che i giudici territoriali hanno tratto dall'esame di quei documenti costituisce questione di merito, valutata alla stregua di un ragionamento che non evidenzia alcuna contraddizione, né manifesta illogicità, la difesa avendo continuato a proporre una rilettura di quegli stessi elementi che si ritiene più coerente con la tesi propugnata.

Sul punto, tuttavia, deve ricordarsi, nonostante la natura processuale della censura, quanto più volte ribadito in ordine alla natura del giudizio devoluto alla Corte di cassazione: sono infatti precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099).

Sicché, sono inammissibili le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747).

3.2. Sono, invece, fondate le censure inerenti al ragionamento probatorio svolto sull'identificazione del RHILA nell'utilizzatore dell'utenza Blackberry associata al PIN incriminato (secondo motivo formulato con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e primo motivo formulato con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]).

La Corte territoriale, in risposta ai rilievi difensivi, ha affermato che l'assoluzione dal capo 33) era derivata dal fatto che la sicura presenza del suo telefono in Marocco nel marzo 2016 aveva introdotto un elemento di dubbio sulla presenza in Italia dell'imputato nel periodo d'interesse, tenuto anche conto dell'esito della perizia fonica che aveva reso inattendibile il riconoscimento dell'imputato da parte degli organi investigativi, con riferimento ai fatti del marzo 2016.

Con specifico riguardo a questo accertamento, risultato non del tutto affidabile alla stregua di quel dato tecnico (che, precisa la Corte, aveva però riguardato solo cinque conversazioni captate in ambientale), quel giudice ha ritenuto di poterne recuperare un diverso rilievo ai fini della valutazione del materiale probatorio riguardante il reato di cui al capo 23).

In tale passaggio, tuttavia, si coglie la prima manifesta illogicità del ragionamento probatorio operato dai giudici del gravame.

L'esito assolutorio sul capo 33) ha determinato la sopravvenuta irrilevanza di alcuni elementi valorizzati dal primo giudice per corroborare la identificazione del RHILA quale interlocutore del [OSCURATO:PERSONA] mediante l'apparecchio associato al PIN incriminato.

La Corte territoriale, infatti, ha esaminato un compendio probatorio fortemente inciso dalle sue stesse valutazioni, all'esito della integrazione della istruzione dibattimentale, disposta su sollecitazione difensiva.

Una volta intervenuta l'assoluzione per i fatti di marzo 2016, in ragione del canone di giudizio di cui all'art. 533, cod. proc. pen., la prova della identificazione (dalla quale, poi, è discesa quella della penale responsabilità per i fatti di agosto 2016), per quanto emerge dalla sentenza impugnata, risulta affidata al solo dato della constatata e certa presenza dell'imputato a Stoccarda, luogo dell'appuntamento concordato dal [OSCURATO:PERSONA] e dall'utilizzatore dell'apparecchio Blackberry, con PIN 2B1DAD4A incriminato, mediante il quale sono state perfezionate le transazioni illecite relative ai fatti di agosto.

Il ragionamento probatorio, tuttavia, è sul punto manifestamente illogico: il giudice d'appello, infatti, inferisce dalla sola presenza nell'albergo presso il luogo dell'appuntamento in Stoccarda la certezza che il RHILA fosse anche l'utilizzatore dell'apparecchio in questione, in tal modo operando un evidente salto logico, stante l'assenza di qualunque elemento che colleghi il RHILA al [OSCURATO:PERSONA], una volta espunti gli elementi che avevano sorretto il ragionamento del primo giudice.

Ciò che emerge dalla sentenza è il dato certo della presenza del RHILA nell'albergo di Stoccarda indicato dagli interlocutori quale luogo dell'appuntamento avente a oggetto stupefacenti, ma da tale dato non può automaticamente inferirsi che RHILA fosse anche l'interlocutore del [OSCURATO:PERSONA], perché la massima di esperienza ci dice che il soggetto poteva essersi trovato in quel luogo anche per motivi leciti.

In tale passaggio si annida, dunque, il vizio motivazionale denunciato, atteso che il giudice del merito ha omesso di indicare, ove esistenti, circostanze idonee a collegare [OSCURATO:PERSONA] a RHILA per motivi inerenti al traffico di stupefacenti, anche attingendo a elementi che siano stati accertati, senza margini di dubbio, nel corso dei servizi di osservazione espletati nel marzo del 2016, essendo emerso, per esempio, che l'auto osservata durante l'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] apparteneva a un parente del RHILA (cfr. pag. 46 della sentenza appellata), in quell'occorso riconosciuto nel conducente del mezzo in maniera risultata tuttavia inattendibile. lo Né emerge e, sul punto, colgono ancora una volta nel segno le censure difensive, il complessivo tenore o l'oggetto delle indagini delegate alla polizia tedesca con riferimento ai controlli eseguiti presso quell'albergo.

In ordine a tale punto, la difesa aveva opposto che gli atti di accertamento effettuati da quell'autorità di polizia sui nominativi degli ospiti di quell'albergo non erano stati riversati nel fascicolo processuale e che tale omissione era stata ritenuta rimproverabile dallo stesso GUP nella nota n. 21 di pag. 43 della sentenza appellata.

Orbene, rispetto a tale passaggio, i giudici d'appello hanno ritenuto che l'obiezione difensiva fosse superata dal contenuto della testimonianza CHIAPPERINI (il quale aveva relazionato sulle informazioni scritte ricevute dalla polizia tedesca), la cui attendibilità non era stata incrinata da elementi introdotti a difesa, considerato peraltro che la stessa moglie del RHILA ne aveva confermato la presenza in quel luogo.

La Corte, inoltre, ha giustificato il diradarsi dei contatti tra le due utenze a partire dall'agosto e sino a ottobre alla stregua dei comprensibili timori dei correi, dopo i sequestri e le azioni di polizia giudiziaria che avevano colpito l'illecito business gestito dal [OSCURATO:PERSONA], tanto che l'incontro tra i due era avvenuto fuori dal territorio italiano.

Tale argomentare, oltre ad essere assorbito dalla dirimenti considerazioni sopra svolte, si risolve ancora una volta in un salto logico, avendo i()giudice del gravame valorizzato un elemento che nulla aggiunge al punto specifico (le dichiarazioni della moglie dell'imputato), la presenza del RHILA in quell'albergo essendo emersa al di là di ogni ragionevole dubbio, non avendo invece aggiunto alcunché su elementi di collegamento tra i due conversanti riguardanti il traffico illecito, sull'assenza nello stesso luogo di altri soggetti d'interesse investigativo, e neppure sull'intervenuto incontro tra i due soggetti conversanti.

3.3. L'annullamento assorbe i motivi inerenti al trattamento sanzionatorio (quarto e quinto del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], secondo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), rilevandosi, di contro, la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], inerente alla qualificazione giuridica dell'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], contestato al capo 23).

Infatti, a beneficio del giudice del rinvio, va sin d'ora precisato, quanto al perfezionamento dell'accordo, che la natura illecita dei rapporti tra i presunti concorrenti in reati in materia di stupefacenti costituisce elemento che rientra nella valutazione del momento consumativo del reato di cessione o vendita.

A tal fine, infatti, non è necessaria la traditio della sostanza, ma sufficiente il perfezionamento del solo accordo tra acquirente e venditore (tra le altre, sez. 4, n. 45884 del 27/6/2017, Ferrante, Rv. 271290; sez. 3, n. 14233 del 5/2/2020, Lasic, Rv. 279289), anche indipendentemente dal pagamento del prezzo (sez. 2, n. 30374 del 16/5/2019, Bonarrigo, Rv. 276981).

Inoltre, l'accordo deve riguardare la quantità, la qualità e il prezzo della sostanza (sez. 4, n. 6781 del Il 23/1/2014, Bekshiu, Rv. 259284); sez. 5, n. 54188 del 26/9/2016, Pizzinga, Rv. 268749), anche ove, a seguito sequestro, venga appreso un quantitativo inferiore rispetto a quello oggetto delle trattative tra i correi.

Inoltre, va ricordato sin d'ora, che, nelle ipotesi di transazioni condotte utilizzando mezzi di comunicazione tra i concorrenti nel reato, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche ove criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715).

4. In conclusione, la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla condanna per i reati sub capo 23) della rubrica, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale si è riportata alla requisitoria in atti, concludendo per l'inammissibilità del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA, per [OSCURATO:PERSONA], hanno illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale cittadino, con la quale RHILA Jamal era stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 17), esclusa l'aggravante dell'associazione armata, 23), esclusa l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 relativamente ai soli episodi del 11/8/2016 e del 13/8/2016 e 33), limitatamente agli episodi del 2/3/2016, del 16/3/2016 e del 21/3/2016 ed esclusa, per tutti i fatti, l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. 309/90, disapplicata la recidiva, unificati i reati dalla continuazione ed operata la riduzione per il rito, ha assolto l'appellante dai reati ascrittigli ai capi 17) e 33) per non aver commesso il fatto e, per l'effetto, ferma l'aggravante ritenuta al capo 23), ha rideterminato la pena, confermando nel resto. 2. La presente vicenda giudiziaria, secondo la ricostruzione rinvenibile nelle sentenze di merito, è scaturita da attività investigative inerenti a traffici di cocaina, avviate nel 2015 e condotte mediante servizi di OCP correlati a intercettazioni telefoniche. Tali indagini avevano consentito di individuare gruppi di soggetti di nazionalità albanese coinvolti in traffici di cocaina nel bresciano. In tale contesto, erano stati attributi al RHILA il ruolo di partecipe dell'associazione di cui al capo 17), finalizzata al traffico di stupefacenti e ; in particolare, alla importazione nelle province di Brescia e Bergamo, con successiva commercializzazione, di ingenti carichi di cocaina, per un quantitativo superiore complessivamente ai cento chilogrammi, con il ruolo di acquirente dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], promotori del sodalizio, di importanti quantitativi di cocaina che veniva immessa nel mercato di riferimento; ma anche di concorrente nelle singole operazioni di cui ai capi 23) e 33). Si tratta, quanto a questi due capi d'imputazione, degli acquisti del 11, 13 e 26 agosto 2016, rispettivamente di tre chilogrammi, un chilogrammo e otto chilogrammi di droga [la contestazione essendo speculare a quella sub 22) della rubrica, capo con il quale quei fatti sono stati contestati ai venditori [OSCURATO:PERSONA] Elton e Emjliano, DISHA Gazmend e KOLA Albert]; nonché degli acquisti del 2, 16, 21, 22 e 29 marzo dello stesso anno, in concorso con gli stessi soggetti (ai quali, con contestazione speculare, quei fatti sono stati ascritti al capo 32, nella qualità di venditori). Già in primo grado, il RHILA era stato assolto da alcuni degli episodi di marzo (capo 33) perché il fatto non sussiste, mentre i restanti sono stati esclusi dal giudice del gravame, in uno con l'ipotizzata partecipazione associativa di cui al capo 17). In particolare, per quanto qui d'interesse, il coinvolgimento dell'imputato nell'indagine era avvenuto grazie all'identificazione operata dagli inquirenti con riferimento ad incontri monitorati nel febbraio e nel marzo 2016 e al contenuto di sms scambiati tra l'utenza 388-9260431 e quella 329-2913759, attribuita all'imputato. Il riconoscimento era stato contestato dalla difesa che aveva opposto, da un lato, l'irrilevanza dell'annotazione quanto al servizio approntato nel febbraio 2016, perché la PG non aveva affermato che l'uomo visto con KOLA Albert fosse RHILA Jamal; nonché l'inattendibilità del riconoscimento dell'imputato in occasione dell'osservazione del successivo 4 marzo, compendiata in un'annotazione conclusiva della polizia giudiziaria, nella quale si era dato conto che, nell'occorso, l'uomo che si era incontrato con il KOLA era giunto sul luogo dell'appuntamento con una FIAT 500, risultata intestata a RHILA Morad (fratello dell'odierno imputato e con questi residente nella stessa abitazione). Il riconoscimento del RHILA Jamal era avvenuto poi grazie al riscontro foto segnaletico, l'uomo essendo già stato arrestato in altro ambito giudiziario, ricordandone gli operanti le relative fattezze. L'avvistamento, nella specie, era avvenuto a circa dieci metri di distanza, con la presenza di due autovetture tra l'auto osservata e quella di servizio. In tal modo, l'imputato era stato ritenuto l'utilizzatore dell'apparecchio usato nei dialoghi incriminanti, con il quale erano stati scambiati i messaggi aventi a oggetto l'illecito traffico, richiamata a riscontro la verifica (effettuata dalla polizia tedesca) della presenza del RHILA in un albergo di Stoccarda nell'ottobre dello stesso anno, luogo del concordato incontro con [OSCURATO:PERSONA] Emjiliano. La sicura presenza dell'imputato in quella occasione aveva consentito di concludere anche per la disponibilità, in capo al predetto, dell'utenza avente PIN 2B1DAD4A, utilizzata per comunicare al [OSCURATO:PERSONA] la presenza in quell'albergo, ma anche la disponibilità dell'utenza 329-2913759, fittiziamente intestata a MATTUBER Prince, utilizzata per fissare gli incontri del febbraio e del marzo 2016, nei quali era avvenuto il riconoscimento dell'imputato da parte degli investigatori, richiamata a conferma anche l'ambientale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a bordo dell'auto utilizzata dal KOLA e un'altra dell'agosto 2016 tra tale apparato e quello in uso al [OSCURATO:PERSONA], di contenuto incriminante. In appello, stante il contenuto delle doglianza difensive intese ad accreditare l'assunto dell'assenza del RHILA dal territorio italiano in occasione degli avvistamenti, si era proceduto a perizia sul contenuto del telefono riconducibile all'imputato: il perito, escluse manomissioni dell'apparecchio, aveva estrapolato alcune immagini inerenti al periodo dal 30 gennaio al 5 giugno 2016, che attestavano la presenza in Marocco del soggetto che aveva fatto gli scatti. L'identificazione dell'utilizzatore nell'imputato era riconducibile, sia pur non in termini di certezza, all'utilizzo, tramite quel device, di due indirizzi internet al medesimo riconducibili, pur non escludendosi la possibilità che altri fosse stato autorizzato a detto utilizzo. Quanto, poi, al riconoscimento fonico, la Corte ha dato conto che le intercettazioni ambientali non erano state le uniche fonti di prova, rinviando al riconoscimento operato dalla PG a febbraio e marzo del 2016. Inoltre, la Corte ha aggiunto che il perito fonico aveva confrontato specifiche voci, relative a cinque intercettazioni con il campione vocale raccolto dall'imputato. Tuttavia, il quadro probatorio era reso più incerto dagli esiti della perizia sulle immagini catturate con il telefono dell'imputato, che aveva finito per corroborare la tesi difensiva che il RHILA fosse rientrato in Italia il giorno 5 giungo 2016 (come certificato anche dal timbro sul passaporto), introducendo dunque un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza per i fatti del marzo 2016. Quanto al capo 23), viceversa, inerente cioè ai fatti dell'agosto dello stesso anno, la Corte territoriale ha ritenuto che gli elementi a carico discendessero dal contenuto incriminante di alcuni messaggi scambiati attraverso l'utenza attribuita all'imputato. Sul punto, ha precisato che la perizia fonica aveva riguardato solo le intercettazioni ambientali e non quelle telefoniche e telematiche, costituite pressoché esclusivamente da messaggi scritti. Quanto agli esiti di esse, la Corte ha condiviso la conclusione del primo giudice e ritenuto che l'utilizzatore dell'utenza alla quale era associato il PIN "2B1DAD4A" fosse RHILA, con il nickname indicato nella notizia di reato e che egli fosse, dunque, l'interlocutore degli appartenenti al gruppo criminale riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al quale si era registrato l'arresto di BRAHOLLI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Alban, nonché il sequestro dello stupefacente del 26 agosto 2016. A tal fine, ha valorizzato le risultanze investigative relative all'incontro avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Stoccarda proprio tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e l'utilizzatore dell'apparato medesimo (la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Alban per il capo 22, correlato a quello in esame, essendo stata affermata in separata sede). Infatti, nei mesi successivi al sequestro del 26/8/2016, erano state captate conversazioni via chat tra l'utenza Blackberry di [OSCURATO:PERSONA] (come pacificamente ritenuta nel separato giudizio) e quella identificata dal PIN sopra citato, volte a fissare un incontro di persona, che avveniva per l'appunto a Stoccarda, come ben evidenziato dalla chat, captata il giorno stesso dell'incontro (ossia il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Grazie ad essa si accertava che l'albergo era non solo il luogo dell'appuntamento, ma anche il luogo di temporanea dimora del soggetto utilizzatore dell'apparato BlackBerry con PIN 2B1DAD4A. La polizia tedesca era stat richiesta di effettuare accertamenti, dai quali era emersa la presenza, presso il [OSCURATO:PERSONA], di RHILA Jamal e della moglie CHARIF [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva confermato in udienza di aver alloggiato con RHILA a Stoccarda nella data suddetta e proprio in quell'albergo. La polizia tedesca, peraltro, come riferito dal teste CHIAPPERINI, aveva verificato i nominativi di tutti i soggetti presenti nella struttura. Pertanto, data la presenza a Stoccarda, il conversante del [OSCURATO:PERSONA] era RHILA, utilizzatore dell'utenza interessata, ciò che, secondo i giudici d'appello, traeva conferma anche dalla circostanza, invocata dalla difesa quanto al capo 33), che nel passaporto del prevenuto, versato in atti dalla difesa stessa, vi fosse il timbro di entrata in Italia (presso lo scalo di Orio al Serio) il 5/6/2016, senza quello di uscita. La prova dei fatti contestati, poi, una volta attribuita al RHILA l'utenza in questione, era derivata dal contenuto delle varie intercettazioni, pur criptico, considerato pregnante, stanti i riferimenti a sostanze, a quantitativi e a prezzi. Il giudice del gravame, sul punto, ha operato un ampio rinvio alla motivazione della sentenza appellata, giustificato dagli ampi stralci di conversazioni ivi trascritte, il cui contenuto non contraddice la lettura datane dai giudici del doppio grado di merito. Proprio avuto riguardo al capo 23), la Corte ha richiamato la sentenza di primo grado, rilevando che nella stessa era stato riportato il contenuto - chiarissimo - di molti contatti (già esposti nella annotazione di polizia giudiziaria), da cui era emersa la illiceità dell'oggetto, come confermato dal finale sequestro, operato per un quantitativo che, in ragione dell'analisi chimica, aveva pure confermato la maggiore offensività della condotta ai sensi dell'articolo 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 per l'episodio del 26 agosto Ha, inoltre, considerato recessiva la tesi difensiva, per la quale non vi sarebbe stato perfezionamento dell'accordo, affermando di contro che la volontà contrattuale si era manifestata, sia quanto all'oggetto, che con riferimento alla relativa controprestazione [la Corte avendo operato l'esame delle singole conversazioni, dalle quali era emerso il perfezionamento dell'accordo quanto all'episodio del 11 agosto 2016 (cristallizzato dalle conversazioni via chat intercorse alla data suddetta tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il soggetto ritenuto RHILA, nel corso delle quali quest'ultimo sollecitava l'invio di "tre", specificandone anche la corrispondenza alla droga già nascosta e ricevendo risposta positiva dal [OSCURATO:PERSONA], la prova della consegna emergendo dalle telefonate successive, nelle quali RHILA si era lamentato della qualità dello stupefacente ricevuto]; ma anche con riferimento all'episodio del 13 agosto 2016, rispetto al quale i contatti di interesse avevano dato conto della richiesta da parte del RHILA di stupefacente (cocaina, in linea con l'oggetto di numerosi sequestri), del quantitativo, del prezzo e, addirittura, della ricerca della strada da parte del consegnante. 3. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di due difensori che hanno presentato separati atti.3.1. Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Questo difensore ha formulato cinque motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, con riferimento alle risultanze delle intercettazioni ambientali che assume non esser state effettuate presso gli impianti della Procura, in assenza di provvedimento derogatorio. Con il gravame di merito, era già stata dedotta la violazione degli artt. 271, comma 1 e 268, comma 3, cod. proc. pen., osservando il deducente: che la ritenuta regolarità di esse era affidata a una comunicazione non acquisita agli atti del procedimento stralciato, cosicché il suo richiamo avrebbe solo valore argomentativo; che era stata la stessa Corte di cassazione, nell'incidente cautelare, a richiamare l'attenzione del Tribunale del riesame sulla incertezza dell'avvenuta installazione del server presso la Procura, rilevando un contrasto tra le verbalizzazioni; che la comunicazione proveniente dalla società fornitrice gioverebbe unicamente a stabilire la data della installazione presso i locali della Procura, agli atti esistendo peraltro un decreto autorizzativo del noleggio di due apparati completi in dotazione della polizia giudiziaria. Con il secondo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla valutazione del materiale probatorio. Con la sentenza appellata, in punto identificazione del RHILA, era stata stabilita una stretta correlazione tra l'utilizzatore di un certo numero di PIN (ritenuto l'imputato) e quello intercettato e osservato in occasione degli episodi delittuosi del marzo 2016; la Corte d'appello, preso atto dell'esito dell'attività investigativa approntata dalla difesa, ha ritenuto l'imputato estraneo ai fatti consumati nel marzo 2016, tra quelli contestati al capo 33), assolvendolo; ne discenderebbe, per la difesa, che la penale responsabilità per i reati di cui al capo 23) doveva essere dimostrata in modo autonomo e non sulla base di quella identificazione smentita. Con un terzo motivo, poi, ha dedotto analoghi vizi, questa volta quanto alla valutazione inerente al momento consumativo del reato di cui al capo 23), riguardo all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: osserva il difensore che, nella specie, il quantitativo di droga trattata non era stato definito e anche sul prezzo la trattativa era rimasta aperta, pertanto l'accordo non può dirsi raggiunto, né il reato consumato. Con il quarto e il quinto motivo, infine, la difesa ha dedotto analoghi vizi, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, osservando che la assoluzione del RHILA dai fatti commessi nel marzo 2016 e dal delitto associativo avrebbe dovuto essere considerata dai giudici territoriali, alla luce del ridimensionamento della gravità dei fatti ascritti e del ridotto prolungamento dell'azione criminosa. 3.2. Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Questo difensore ha formulato due motivi. Con il primo, ha dedotto i vizi di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 606, cod. proc. pen. in relazione alla conferma della penale responsabilità dell'imputato. In particolare, si contesta il ragionamento probatorio nella parte in cui i giudici del merito hanno ritenuto dimostrato il riconoscimento del RHILA, effettuato dall'agente di polizia giudiziaria personalmente, in quanto dal medesimo intravisto attraverso il lunotto posteriore dell'auto di servizio e con il filtro di ben due autovetture frapposte tra questa e quella dei soggetti attenzionati. A fronte delle consulenze di parte, poi, con le quali si era inteso incrinare la certa riconducibilità di un'utenza al RHILA, il GUP non aveva disposto perizia che, invece, era stata disposta dalla Corte d'appello, sia sul telefono cellulare dell'imputato, che ai fini della verifica della corrispondenza vocale. All'esito, la Corte aveva assolto l'imputato dai fatti commessi nel marzo 2016 proprio alla stregua dell'accertata non corrispondenza della voce con quella dell'imputato e della sua geolocalizzazione in Marocco. Di conseguenza, la difesa ritiene non corretto il ragionamento probatorio articolato dalla stessa Corte territoriale per ritenere invece dimostrato l'utilizzo dello stesso Blackberry incriminato nell'agosto 2016, peraltro senza che vi siano state intercettazioni audio, ma solo una corrispondenza tramite messaggistica. Con la conseguenza che, non venendo in rilievo la voce, l'imputato non è stato messo in condizione di dimostrare la sua estraneità, come accaduto per le vicende del marzo 2016. Sotto altro profilo, la difesa sminuisce la valenza dimostrativa degli elementi valorizzati dai giudici del merito (come la presenza in un hotel di Stoccarda che, secondo la difesa, non ne dimostrerebbe l'utilizzo dell'apparato telefonico nello stesso momento e cioè nell'agosto del 2016; o gli accertamenti compiuti in separata sede giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Alban, per i quali non si era posto un problema di identificazione). Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento al diniego delle generiche, rilevando che la Corte d'appello non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione il ridimensionamento della posizione dell'imputato, la circostanza che il RHILA aveva sin da subito collaborato all'accertamento dei fatti, sì da fornire elementi concreti quali il suo telefono cellulare, senza essere creduto per ben due gradi di giudizio e la risalenza delle condotte (2016), senza che l'imputato sia stato successivamente indagato o condannato per altri fatti. Considerato in diritto 1. I ricorsi vanno in parte accolti, nei termini che si vanno a esporre. 2. I difensori, con i rispettivi atti di ricorso, hanno devoluto a questa Corte il controllo di legittimità sulla valutazione della questione processuale inerente alla utilizzabilità delle intercettazioni ambientali (primo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]); alla identificazione del RHILA quale utilizzatore dell'utenza Blackberry coinvolta nei contatti incriminanti (secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e primo motivo di quello a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]); alla prova dell'intervenuto accordo in ordine alle singole condotte di compravendita di stupefacente (terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]); infine, al trattamento sanzionatorio (quarto e quinto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]). 3. Il primo motivo a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La Corte di merito ha esaminato l'eccezione di inutilizzabilità delle sole intercettazioni ambientali e ritenuto di condividere i rilievi svolti dal primo giudice, non avendo gli atti di gravame posto critiche ulteriori e dirimenti rispetto alla decisione appellata, ma solo reiterato doglianze già disattese, in punto di fatto e di diritto, dal primo giudice. Ha, comunque, ritenuto l'assoluta infondatezza della censura difensiva, con la quale il deducente avrebbe confuso la regolarità della acquisizione e utilizzabilità delle prove, pacificamente assunte nella fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite al fascicolo del processo (per l'appunto le intercettazioni ambientali con i corrispondenti supporti magnetici), con la utilizzabilità delle cosiddette note di correzione di errore materiale (al quale il maresciallo AGOSTA, in ben due note, aveva ricondotto l'affermazione contenuta nei verbali delle operazioni che il server EGO di INNOVA era ubicato presso i locali della Guardia di Finanza, apparato in realtà installato presso gli uffici della Procura della Repubblica di Brescia, mentre presso gli uffici di polizia giudiziaria era stato effettuato solo l'ascolto da remoto): la difesa non aveva ritenuto falsa l'attestazione da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria, di talché era venuta a cadere la premessa della critica difensiva, aggiungendo quel giudice che tali note non erano prove, ma mera esplicazione di attività procedurale, per la quale neppure è richiesta una procedura rituale, a riscontro della genuinità richiamando, peraltro, la comunicazione del funzionario di 'INNOVA' del 29 marzo 2019, che aveva dato atto che il server era stato installato presso i locali della Procura della Repubblica di Brescia e che tutti i servizi di intercettazione di tipo telefonico, telematico ed ambientale erano sempre registrati sui supporti interni del server INNOVA, nota che la Corte territoriale ha ritenuto riferibile alla generalità dei casi, salve specifiche, diverse disposizioni del pubblico ministero ai sensi dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., nella specie assenti. 3.1. La denunciata violazione di legge è insussistente. Deve, intanto, premettersi che la censura inerente alla asserita inutilizzabilità delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 268, comma 3 e 271, comma 1, cod. proc. pen., è sorretta da un argomento strettamente correlato alla valutazione di documenti dai quali i giudici hanno tratto conferma che le operazioni relative alle intercettazioni ambientali erano state eseguite mediante utilizzo degli impianti in uso alla Procura della Repubblica, con semplice remotizzazione dell'ascolto presso i locali della polizia giudiziaria. Le deduzioni che i giudici territoriali hanno tratto dall'esame di quei documenti costituisce questione di merito, valutata alla stregua di un ragionamento che non evidenzia alcuna contraddizione, né manifesta illogicità, la difesa avendo continuato a proporre una rilettura di quegli stessi elementi che si ritiene più coerente con la tesi propugnata. Sul punto, tuttavia, deve ricordarsi, nonostante la natura processuale della censura, quanto più volte ribadito in ordine alla natura del giudizio devoluto alla Corte di cassazione: sono infatti precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099). Sicché, sono inammissibili le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747). 3.2. Sono, invece, fondate le censure inerenti al ragionamento probatorio svolto sull'identificazione del RHILA nell'utilizzatore dell'utenza Blackberry associata al PIN incriminato (secondo motivo formulato con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e primo motivo formulato con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]). La Corte territoriale, in risposta ai rilievi difensivi, ha affermato che l'assoluzione dal capo 33) era derivata dal fatto che la sicura presenza del suo telefono in Marocco nel marzo 2016 aveva introdotto un elemento di dubbio sulla presenza in Italia dell'imputato nel periodo d'interesse, tenuto anche conto dell'esito della perizia fonica che aveva reso inattendibile il riconoscimento dell'imputato da parte degli organi investigativi, con riferimento ai fatti del marzo 2016. Con specifico riguardo a questo accertamento, risultato non del tutto affidabile alla stregua di quel dato tecnico (che, precisa la Corte, aveva però riguardato solo cinque conversazioni captate in ambientale), quel giudice ha ritenuto di poterne recuperare un diverso rilievo ai fini della valutazione del materiale probatorio riguardante il reato di cui al capo 23). In tale passaggio, tuttavia, si coglie la prima manifesta illogicità del ragionamento probatorio operato dai giudici del gravame. L'esito assolutorio sul capo 33) ha determinato la sopravvenuta irrilevanza di alcuni elementi valorizzati dal primo giudice per corroborare la identificazione del RHILA quale interlocutore del [OSCURATO:PERSONA] mediante l'apparecchio associato al PIN incriminato. La Corte territoriale, infatti, ha esaminato un compendio probatorio fortemente inciso dalle sue stesse valutazioni, all'esito della integrazione della istruzione dibattimentale, disposta su sollecitazione difensiva. Una volta intervenuta l'assoluzione per i fatti di marzo 2016, in ragione del canone di giudizio di cui all'art. 533, cod. proc. pen., la prova della identificazione (dalla quale, poi, è discesa quella della penale responsabilità per i fatti di agosto 2016), per quanto emerge dalla sentenza impugnata, risulta affidata al solo dato della constatata e certa presenza dell'imputato a Stoccarda, luogo dell'appuntamento concordato dal [OSCURATO:PERSONA] e dall'utilizzatore dell'apparecchio Blackberry, con PIN 2B1DAD4A incriminato, mediante il quale sono state perfezionate le transazioni illecite relative ai fatti di agosto. Il ragionamento probatorio, tuttavia, è sul punto manifestamente illogico: il giudice d'appello, infatti, inferisce dalla sola presenza nell'albergo presso il luogo dell'appuntamento in Stoccarda la certezza che il RHILA fosse anche l'utilizzatore dell'apparecchio in questione, in tal modo operando un evidente salto logico, stante l'assenza di qualunque elemento che colleghi il RHILA al [OSCURATO:PERSONA], una volta espunti gli elementi che avevano sorretto il ragionamento del primo giudice. Ciò che emerge dalla sentenza è il dato certo della presenza del RHILA nell'albergo di Stoccarda indicato dagli interlocutori quale luogo dell'appuntamento avente a oggetto stupefacenti, ma da tale dato non può automaticamente inferirsi che RHILA fosse anche l'interlocutore del [OSCURATO:PERSONA], perché la massima di esperienza ci dice che il soggetto poteva essersi trovato in quel luogo anche per motivi leciti. In tale passaggio si annida, dunque, il vizio motivazionale denunciato, atteso che il giudice del merito ha omesso di indicare, ove esistenti, circostanze idonee a collegare [OSCURATO:PERSONA] a RHILA per motivi inerenti al traffico di stupefacenti, anche attingendo a elementi che siano stati accertati, senza margini di dubbio, nel corso dei servizi di osservazione espletati nel marzo del 2016, essendo emerso, per esempio, che l'auto osservata durante l'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] apparteneva a un parente del RHILA (cfr. pag. 46 della sentenza appellata), in quell'occorso riconosciuto nel conducente del mezzo in maniera risultata tuttavia inattendibile. lo Né emerge e, sul punto, colgono ancora una volta nel segno le censure difensive, il complessivo tenore o l'oggetto delle indagini delegate alla polizia tedesca con riferimento ai controlli eseguiti presso quell'albergo. In ordine a tale punto, la difesa aveva opposto che gli atti di accertamento effettuati da quell'autorità di polizia sui nominativi degli ospiti di quell'albergo non erano stati riversati nel fascicolo processuale e che tale omissione era stata ritenuta rimproverabile dallo stesso GUP nella nota n. 21 di pag. 43 della sentenza appellata. Orbene, rispetto a tale passaggio, i giudici d'appello hanno ritenuto che l'obiezione difensiva fosse superata dal contenuto della testimonianza CHIAPPERINI (il quale aveva relazionato sulle informazioni scritte ricevute dalla polizia tedesca), la cui attendibilità non era stata incrinata da elementi introdotti a difesa, considerato peraltro che la stessa moglie del RHILA ne aveva confermato la presenza in quel luogo. La Corte, inoltre, ha giustificato il diradarsi dei contatti tra le due utenze a partire dall'agosto e sino a ottobre alla stregua dei comprensibili timori dei correi, dopo i sequestri e le azioni di polizia giudiziaria che avevano colpito l'illecito business gestito dal [OSCURATO:PERSONA], tanto che l'incontro tra i due era avvenuto fuori dal territorio italiano. Tale argomentare, oltre ad essere assorbito dalla dirimenti considerazioni sopra svolte, si risolve ancora una volta in un salto logico, avendo i()giudice del gravame valorizzato un elemento che nulla aggiunge al punto specifico (le dichiarazioni della moglie dell'imputato), la presenza del RHILA in quell'albergo essendo emersa al di là di ogni ragionevole dubbio, non avendo invece aggiunto alcunché su elementi di collegamento tra i due conversanti riguardanti il traffico illecito, sull'assenza nello stesso luogo di altri soggetti d'interesse investigativo, e neppure sull'intervenuto incontro tra i due soggetti conversanti. 3.3. L'annullamento assorbe i motivi inerenti al trattamento sanzionatorio (quarto e quinto del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], secondo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), rilevandosi, di contro, la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], inerente alla qualificazione giuridica dell'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], contestato al capo 23). Infatti, a beneficio del giudice del rinvio, va sin d'ora precisato, quanto al perfezionamento dell'accordo, che la natura illecita dei rapporti tra i presunti concorrenti in reati in materia di stupefacenti costituisce elemento che rientra nella valutazione del momento consumativo del reato di cessione o vendita. A tal fine, infatti, non è necessaria la traditio della sostanza, ma sufficiente il perfezionamento del solo accordo tra acquirente e venditore (tra le altre, sez. 4, n. 45884 del 27/6/2017, Ferrante, Rv. 271290; sez. 3, n. 14233 del 5/2/2020, Lasic, Rv. 279289), anche indipendentemente dal pagamento del prezzo (sez. 2, n. 30374 del 16/5/2019, Bonarrigo, Rv. 276981). Inoltre, l'accordo deve riguardare la quantità, la qualità e il prezzo della sostanza (sez. 4, n. 6781 del Il 23/1/2014, Bekshiu, Rv. 259284); sez. 5, n. 54188 del 26/9/2016, Pizzinga, Rv. 268749), anche ove, a seguito sequestro, venga appreso un quantitativo inferiore rispetto a quello oggetto delle trattative tra i correi. Inoltre, va ricordato sin d'ora, che, nelle ipotesi di transazioni condotte utilizzando mezzi di comunicazione tra i concorrenti nel reato, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche ove criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). 4. In conclusione, la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla condanna per i reati sub capo 23) della rubrica, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dell
Sentenza Cassazione n. 30503/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris