CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21190/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoriascritta, concludeva per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnatalimitatamente al trattamento sanzionatorioRITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Napoli - presso atto della rinuncia alle doglianzeproposte da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla responsabilità per i reati di falso etruffa, ritenuta le circostanze attenuanti equivalenti alla recidiva ex art. 99comma 4 cod. pen. ed alle altre aggravanti contestate, rideterminava la pena inanni due, mesi undici di reclusione e cinquecentoquaranta euro di multa,revocando le pene accessorie.2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il difensore di EmilioCepparulo che deduceva:2.1.violazione di legge (art. 99 code vizio di motivazione in ordine allaqualificazione della recidiva: la Corte, nel ritenere la recidiva reiterata (a)avrebbe illegittimamente considerato rilevante un precedente del 1991, tropporisalente e relativo ad un reato eterogeneo rispetto a quello in giudizio, (b) nonavrebbe considerato la confessione dell’imputato. In sintesi, si deduceva che larecidiva non avrebbe potuto essere qualificata come “reiterata” ma solo come“qualificata”;2.2. violazione di legge (art. 69 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordineall'omessa motivazione sulla prevalenza delle attenuanti generiche: la correttacontestazione della recidiva ai sensi dell’art. 99, comma 2, cod. pen. avrebbedovuto consentire un diverso giudizio di bilanciamento;2.3. violazione di legge (artt. 157 e ss. cod. pen.) e vizio di motivazione inordine all'omessa dichiarazione di estinzione dei reati per decorso del terminemassimo di prescrizione, che, se fosse stata assegnata alla recidiva la correttaqualificazione, sarebbe maturata prima della pronuncia della sentenza di appello;2.4. violazione di legge (art. 597 cod. pen.) e vizio di motivazione: sarebbestato violato il divieto di reformatio in peius in ordine all’aggravamentodell'aumento per la continuazione per i reati satellite rispetto a quanto stabilitodal giudice di primo grado, in assenza dell’impugnazione del pubblico ministero;il che implicherebbe una violazione dell'art. 597 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I primi due motivi che contestano il riconoscimento della recidiva reiterata eil conseguente giudizio di bilanciamento non sono fondati e, pertanto, nonpossono essere accolti. Il terzo motivo è conseguentemente assorbito.In materia di riconoscimento della recidiva è ius receptum che la stessadebba essere intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolositàsociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza diprecedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice nonpuò, dunque, fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arcotemporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare inconcreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra ilfatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in qualemisura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perduranteinclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per lacommissione del reato sub iudice (tra le altre Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016,dep. 2017, Del, Rv. 270419 - 01). Infatti presenza di contestazione dellarecidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compitodel giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito siasintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore,avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno,alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporaletra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalitàdella ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo dellapersonalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziatoriscontro formale dell'esistenza di precedenti penali). V. Corte cost., 14 giugno2007 n. 192; 14 giugno 2007 n. 198; 30 novembre 2007 n. 409; 21 febbraio2008 n. 33; 4 aprile 2008 n. 90; 4 aprile 2008 n. 91; 6 giugno 2008 n. 193; 10luglio 2008 n. 257; 29 maggio 2009 n. 171 (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010,Calibè, Rv. 247838 – 01).Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte diappello ha rilevato che il precedente risalente seppure eterogeneo fosseindicativo di una ingravescente dedizione al delitto, manifestatasi nonostante ilricorrente fosse impegnato in una attività professionale lecita e remunerativa(pag. 8 della sentenza impugnata).Si tratta di una valutazione di merito non rivisitabile in questa sede, inquanto prova di elementi di manifesta illogicità e coerente con le emergenzeprocessuali.2. Il quarto motivo che deduce la violazione del divieto di reformatio inpeius in ragione dell’aumento delle pene inflitte per i reati in continuazione astruttura del reato continuato invariata è fondato.[OSCURATO:PERSONA] riafferma che nel giudizio di appello, il divieto di reformatio inpeius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entitàcomplessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla suadeterminazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude unacircostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quellaapplicata in precedenza (art. 597, comma quarto, cod. proc. pen.), non puòfissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primogrado (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066 - 01)In applicazione di tale principio è stato legittimamente affermato che violail divieto di reformatio in peius il giudice dell'impugnazione che, dopo averriqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la penabase, anche a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primogrado, applichi per i reati satellite - già unificati dalla continuazione - unaumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenzariformata (Sez. 2, n. 16995 del 28/01/2022, Somma, Rv. 283113 - 01).L’unica situazione in cui la rimodulazione degli aumenti inflitti per lacontinuazione in misura superiore a quelli stabiliti nei precedenti gradi di giudiziosi configura legittima è quella in cui muti la “struttura” del reato continuatoqualificazione giuridica - cui commisurare la pena base.Si è autorevolmente affermato, sul punto, che non viola il divieto direformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudicedell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (comeavviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia laqualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificatidall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quelloritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamentemaggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 - 01).1.2. Nel caso in esame, nonostante la struttura del reato continuato fosserimasta immutata, essendo stata confermata l’identificazione del reato più gravein quello descritto al capo d), la Corte di appello infliggeva degli illegittimiaumenti della pena riferita ai reati satellite aumentando la stessa da uno a duemesi rispetto a quanto stabilito dal primo giudice.1.3. L’apertura del rapporto processuale in sede di legittimità generato dallafondatezza del quarto motivo di ricorso impone di valutare se sia decorso iltermine massimo di prescrizione in relazione a ciascuno dei reati contestati.Si riafferma infatti che poiché la cosa giudicata si forma sui capi dellasentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilitàsoltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per ilproscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto ad uno dei reatidella preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame ed al principio delladisponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna lamancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la“preclusione” su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativastatuizione l'autorità di “cosa giudicata”, quando per quello stesso capol'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza dicircostanze e la quantificazione della pena, sicché la res iudicata si forma soloquando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censuratecon ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzionedel reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente inordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causastessa si riferisce (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 - 01)Nel caso in esame la rinuncia ai motivi sulla responsabilità non ha generatodunque alcun giudicato parziale, essendo sub iudice la valutazione di tutti i capidella sentenza impugnata.Tanto rilevato, considerati cinquantasei giorni di sospensione dellaprescrizione emergenti dagli atti, il [OSCURATO:PERSONA] rileva che – tenuto contodell’allungamento dei termini prescrizionali dovuta al riconoscimento dellarecidiva ex art. 99 comma 4 cod. proc. pen. - la sentenza impugnata deveessere annullata senza rinvio limitatamente al capo b) ed ai reati commessi finoal 10 marzo 2016 di cui ai capi e), g), o) e r), perché estinti per prescrizione.Diversamente, va dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione diresponsabilità per i reati di cui ai capi e), g), o), r) commessi a partire dall’11 marzo 2016.La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata anchelimitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio adaltra sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b) e ai reaticommessi fino al 10 marzo 2016 di cui ai capi e), g), o) e r), perché estinti perprescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata limitatamente alladeterminazione della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Napoli.Così deciso, il giorno 5 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]