CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 33265/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 del TRIBUNALE di AVELLINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha replicato alle conclusioni della Procura generale e illustrato ulteriormente i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] monocratico del Tribunale di Avellino, quale giudice di appello, in data 23 giugno 2022 accoglieva l'impugnazione proposta dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di proscioglimento emessa dal Giudice di pace di Avellino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere del delitto di lesioni personali e minaccia nei confronti del menzionato [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, emerge dalla sentenza impugnata che Nligro aveva dato incarico al geometra [OSCURATO:PERSONA] per la gestione di alcune pratiche edilizie e il 27 giugno 2015, recatosi presso lo studio del professionista, gli chiedeva con una certa insistenza di dare inizio ai lavori, anche se il comune di Tufo non aveva ancora rilasciato l'autorizzazione a edificare. A fronte del diniego di [OSCURATO:PERSONA], il quale manifestava la volontà di rinunciare all'incarico dicendosi deciso a recarsi presso il comune per comunicarne la cessazione, Nigro gli si rivolgeva dicendogli: «non ti permettere di andare tu al comune, sennò ti faccio vedere io» e nel contempo lo aggrediva colpendolo con un pugno sul petto e sulle labbra e, mentre [OSCURATO:PERSONA] cercava di allontanarlo, Nigro gli dava anche un morso al braccio destro. La persona offesa veniva refertata in ospedale, risultando una «contusione escoriata dell'avambraccio destro, contusione del labbro inferiore, riferita contusione toracica» con prognosi di tre giorni. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Avellino dava altresì atto che il Giudice di pace, in primo grado, aveva ritenuto Nigro non punibile in relazione alle lesioni personali, ritenendo che avesse reagito per difendersi, all'esito di una discussione degenerata, nonché in ordine alla minaccia escludendo il valore minatorio dell'espressione predetta. Diversamente, il Giudice dell'appello, invece, accoglieva l'impugnazione della parte civile e, rinnovata l'istruttoria dibattimentale, riformava la sentenza agli effetti civili, condannando Nigro al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, oltre che alla rifusione delle spese di costituzione in giudizio. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 78, comma 3, 100, commi 2 e 3, 122, 576 cod. proc. pen. lamentando che il difensore della parte civile avrebbe presentato appello in assenza di procura speciale e di un mandato specifico a proporre impugnazione, censura disattesa dal Giudice di appello, il quale erra nel ritenere che il potere di impugnazione sia assegnato attraverso la procura speciale, essendo invece contenuto nell'atto di nomina. Da ciò sarebbe dovuta derivare la inammissibilità dell'appello. 4. Il secondo motivo lamenta violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, avendo la sentenza impugnata ribaltato il giudizio assolutorio, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di primo grado, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa e svalutando quelle dell'imputato, senza confrontarsi con la delibazione inversa compiuta dal Giudice di pace.5. Il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 612, comrna 1, cod. pen. in quanto il primo giudice avrebbe ritenuto la minaccia priva di valenza intimidatoria, quindi per un verso sussistente l'espressione, a differenza di quanto riporta la sentenza impugnata, pur se priva di carica intimidatoria perché generica. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — chiedendo rigettarsi il ricorso. 5. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni come indicato in epigrafe. 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che nei confronti del provvedimento impugnato trova applicazione la disciplina che, ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., e in particolare ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), rende inammissibili tutte le censure avanzate dal ricorrente contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace, qualora il ricorso per cassazione sia proposto per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). 3. Quanto al primo motivo, corretta è la decisione del Tribunale di Avellino, in quanto la procura speciale allegata all'atto di costituzione di parte civile depositato in udienza il 17 ottobre 2016 reca l'attribuzione dei più ampi poteri all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. In allegato al ricorso ora in esame, inoltre, vi è anche atto di nomina al medesimo difensore, con in calce ulteriore procura speciale con ampi poteri anche per la proposizione di «ogni tipo di impugnazione.., conferendogli fin d'ora procura speciale in ogni stato e grado del procedimento», depositata il 23 dicembre 2015. E bene va però richiamato, in relazione al primo atto, il principio, che questo Collegio condivide, per cui è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100 comma 3 cod. proc. pen, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dalla interpretazione del mandato - di attribuire anche un siffatto potere: Sez. 6, n. 31362 del 08/05/2018 M., Rv. 273436 - 01 riteneva idonea, in una fattispecie in tutto analoga a quella in esame, la procura conferita al difensore con la quale gli si attribuiva "ogni facoltà prevista dalla legge", essendo tale nozione comprensiva anche del potere di interporre appello avverso la decisione di primo grado (vedi anche Sez. 5, n. 35535 del 16/05/2013, Pinto, Rv. 256368 - 01; mass. conf. N. 6332 del 1994, N. 40275 del 2006 Rv. 235393 - 01, N. 33369 del 2008 Rv. 241392 - 01, N. 33453 del 2008 Rv. 241394 - 01). Pertanto, la censura è manifestamente infondata. 4. Quanto al secondo e al terzo motivo deve rilevarsi come il Tribunale abbia correttamente provveduto alla rinnovazione dell'istruttoria sull'appello della parte civile: in tal modo non è incorso in violazione di legge, deducibile ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., e fondata, qualora il Giudice dell'appello avesse riformato, anche solo agli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado, solo sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non facendola precedere dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (Sez. 5, n. 3224 del 09/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], dep. [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 278140 - 01). Nel caso in esame, invece, la rinnovazione istruttoria è intervenuta. Le censure poi mosse alla sentenza impugnata, per avere il Tribunale ravvisato fatti integranti il reato di lesioni e minacce, in difformità dalla ricostruzione della vicenda fornita dal Giudice di pace, senza alcun effettivo confronto con l'impianto motivazione della decisione di primo grado, è invece del tutto infondata. Nella sostanza si denuncia l'assenza di una cd. "motivazione rafforzata", che comunque integrerebbe un vizio di motivazione, non consentito nel caso di specie. Ad ogni buon conto, sul punto deve evidenziarsi come già a partire dalle Sezioni Unite Andreotti (n. 45276 del 30/10/2003, Rv. 226093) si è fatto riferimento al particolare dovere di motivazione che incombe sul giudice di appello che affermi la responsabilità dell'imputato già prosciolto in primo grado; tale principio è stato ribadito e ulteriormente precisato dalle Sezioni Unite Mannino (n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679), secondo cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. Deve rilevare questa Corte come la motivazione impugnata sia adeguatamente 'rafforzata' e dunque idonea a spiegare le ragioni della colpevolezza dell'attuale ricorrente. La sentenza del Giudice di Pace aveva ritenuto sostanzialmente non certa, oltre ogni ragionevole dubbio, la versione offerta dal querelante, non potendosi escludere quella resa dall'imputato, che avrebbe reagito nell'esercizio della legittima difesa. A tal riguardo il Tribunale opera una diversa valutazione, escludendo l'attendibilità (ritenuta dal Giudice di pace) della versione dell'imputato, per l'assenza di riscontri, mentre invece, a seguito della escussione della persona offesa, originariamente non escussa in quanto la querela era stata acquisita su accordo delle parti, opera una diversa valutazione del materiale in parte innovato: in sostanza, a differenza di quanto deduce la difesa del ricorrente nelle conclusioni, la piattaforma probatoria valutata con la sentenza impugnata è diversa e arricchita rispetto a quella di primo grado. Alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, il Tribunale unisce il riscontro del referto medico: ciò in linea con l'orientamento per cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214 - 01: in motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi). Quanto al delitto di minaccia, il Tribunale rende una congrua motivazione superando e confrontandosi con la motivazione di primo grado, richiamando la necessità della sola attitudine a intimidire, riscontrata nel caso in esame con giudizio fattuale sottratto alla valutazione di questa Corte. E bene, deve quindi rilevarsi come la motivazione del Giudice d'appello, valorizzando elementi a riscontro del tutto trascurati dal primo giudice, come anche ritenendo credibile la persona offesa, offra una motivazione approfondita e adeguatamente rafforzata, giustificativa dell'accertamento della responsabilità della ricorrente. Infatti, vi si rinviene una confutazione specifica delle ragioni che sorreggono la decisione assolutoria di primo grado, con analitica esposizione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (cfr. Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083). 5. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, alla quale consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce