CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 17362/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che, nelle more della trattazione, è stata prodotta l’intervenuta remissione diquerela nei confronti dell’odierno ricorrente, con rituale accettazione, in presenza della qualesi chiede che sia dichiarato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato siè estinto per remissione di querela, ai sensi dell’art. 152, cod.pen., atteso che la querela èstata ritualmente rimessa dal querelante; che la remissione è stata -altrettanto ritualmente-accettata; che, dunque, sono presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva;ritenuto che da quanto esposto consegue l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela;ritenuto, infine, che le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensidell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per remissione diquerela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]